Una sentenza da Manuali – commento alla sentenza del Tribunale penale di Pisa del 17.2.2022 – a cura dell’Avv. Giovanni Calapaj

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa (giudice monocratico dott.ssa Lina Manuali) si inserisce nel solco già tracciato da altre pronunce similari (a partire da quella del Giudice di Pace di Frosinone del 29 luglio 2020) seguendo un iter logico argomentativo ineccepibile in punto di diritto e fa strame dei DPCM emanati in costanza di “emergenza pandemica”, a partire da quello dell’8 marzo 2020 con cui si è data la stura alla prassi governativa del “lockdown” ed alle altre gravissime limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Non è di poco conto notare come lo stesso giudicante si fosse già espresso sul punto con un’altra pronuncia del 17 marzo 2021, prosciogliendo con formula piena (il fatto non sussiste) due soggetti imputati ai sensi dell’art. 650 c.p. per non aver rispettato il c.d. “coprifuoco”, disapplicando per manifesta illegittimità il DPCM presupposto al capo di imputazione in quanto ritenuto «provvedimento non legalmente dato dall’Autorità».

Il giudice monocratico, infatti, aveva già rilevato il palese contrasto del suddetto DPCM con le garanzie costituzionali poste a tutela della libertà personale, garanzie date dalla riserva di legge assoluta, dalla riserva di giurisdizione e dall’obbligo di motivazione che deve caratterizzare ogni atto amministrativo.

Orbene, con la sentenza pubblicata ieri il Tribunale riprende le considerazioni precedentemente svolte, le arricchisce e si spinge oltre, sviscerando in modo incisivo anche la vexata quaestio del c.d. “stato di emergenza” che ha giustificato, almeno nell’opinione pubblica dei più e in chi ha sostituito la propria emotività alla capacità di ragionare in termini giuridici, il vergognoso, ripetuto vulnus inflitto ai diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa.

Il Tribunale è chiaro nell’evidenziare in prima battuta come «l’Ordinamento Costituzionale Italiano, non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.» e del resto, osserva acutamente il giudicante «l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti […] onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri».

Il Giudice, dopo aver trattato la problematica relativa alla concreta emersione di un “diritto tiranno” che, trovando forza nello stato emergenziale, si imponga prepotentemente a scapito degli altri, affronta la questione se «la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive  proroghe, dai decreti legge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di legge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale».

La questione viene risolta in punto di diritto, senza arrampicate sugli specchi o forzature, fino alla logica, ineccepibile conclusione: «la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in  assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte  avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare Io stato di emergenza per rischio sanitario».

Al netto delle considerazioni sopra riportate, il tribunale infligge un duro colpo anche alle successive proroghe dello “stato di emergenza” che, anche a voler ricondurlo nell’alveo del D.lgs. n.1/2018 (il c.d. testo unico della Protezione Civile), è ormai scaduto sia per la decorrenza dei termini il 31 luglio 2021, sia per il venir meno dei presupposti di temporaneità e di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge.

Osserva acutamente il tribunale, che «a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti dello Stato – è una contraddizione in termini, in quanto “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali».

La sentenza è articolata, e le questioni giuridiche rilevanti sono ben argomentate, fino alla logica conclusione che conviene leggere nella sua interezza:

«Con il susseguirsi — spesso in sovrapposizione tra loro — di decreti legge e  DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sul diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal  combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione.

Il tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

Sembra assurdo dover affermare ciò che è ovvio, logico e di buon senso, oltre che conforme a diritto e giustizia, ma questi tempi, in cui la paura e l’irrazionalità fanno tessere ai più le lodi sperticate dei vestiti nuovi del sovrano, richiedono che ogni tanto si alzi la voce di un bambino che gridi “il re è nudo!

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