SCHEDATURA SANITARIA

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020

L’art. 11 del D.L. 34/2020 ha riformato l’art. 12 della D.L. 179/2012.
Tra le modifiche, è stato abrogato espressamente il comma 3-bis (vedi sotto).

DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012)
Sezione IVSANITA’ DIGITALE
Art. 12 – Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e’ l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

2. Il FSE e’ istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita’ delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria. ((Il FSE deve consentire anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita’ determinate nel decreto di cui al comma 7.))

3. Il FSE e’ alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche’, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

((3-bis. Il FSE puo’ essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale puo’ decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.))

4. Le finalita’ di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalita’ di cui alla lettera a) del comma 2, puo’ essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalita’ individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalita’ di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche’ dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita’ e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con ((il decreto)) di cui al… continua

 

 

Fascicoli Sanitari Elettronici per Regione

 

Print Friendly, PDF & Email