On Liberty a cura dell’Avv. Francesca Villa

On Liberty

A seguito della diffida inviata da ALI a FNMCeO, con cui si invitava quest’ultima alla revoca della comunicazione n. 75/2021, la predetta Federazione, in totale sfregio dei principi base di civiltà giuridica, rispondeva come da PEC che qui si allega.

In particolare, si legge nella comunicazione citata: “Il decreto-legge n.24/2022 che ha modificato l’art.4 del decreto-legge n.44/2021 prevedendo la proroga del termine delle sospensioni comminate per inadempimento vaccinale dal 15 giugno al 31 dicembre 2022 non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente adottati dagli Ordini territoriali in quanto la proroga disposta dal legislatore interviene prima ancora che sia stato raggiunto il termine finale previsto sulla base della previgente disciplina.” .

Non è chiaro il criterio interpretativo utilizzato dalla Federazione nella lettura del testo della legge, sicuramente estraneo a quanto previsto dall’art. 12 delle preleggi, andando ben al di là del criterio letterale, sistematico o teleologico. Infatti, il legislatore, consapevole dei limiti di irretroattività della legge, non ha previsto la proroga della durata dei provvedimenti di sospensione già adottati, ma il mero spostamento in avanti del termine massimo dei provvedimenti da adottarsi.

Appare quasi superfluo ricordare che il principio di irretroattività della legge è un valore cardine di qualsiasi stato di diritto, posto a presidio della libertà di autodeterminazione. Invero, soltanto la certezza del diritto consente all’individuo di compiere liberamente le proprie scelte, calcolando i rischi e i benefici delle azioni che liberamente pone in essere, valutandone le conseguenze e il protrarsi delle stesse anche sotto il profilo temporale.

L’art. 11 delle preleggi afferma: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroatttivo”. Con queste parole  il legislatore ha voluto consacrare quello che è stato definito la condicio sine qua non della certezza del diritto, elemento essenziale di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento (Corte Cost., sent. N. 194 del 1976; Corte Cost., sent. N. 108 del 1981 e Corte Cost., sent. N. 91 del 1982).

FNMCeO vorrebbe inoltre sostenere  che i provvedimenti di sospensione non rappresentano rapporti esauriti, in quanto ancora pendenti i relativi effetti. Ciò è contrario alla logica stessa di qualsiasi procedimento del quale il provvedimento rappresenta l’atto finale, definitivo che racchiude in sé la valutazione di interessi operata a monte. Tanto è vero che gli atti di accertamento diventano inoppugnabili trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, sempre in un’ottica di certezza del diritto. Il provvedimento è, e rimane, regolato dalla legge vigente al momento dell’adozione, non potendo nessuna delle parti coinvolte intervenire manipolandone unilateralmente gli effetti nemmeno sotto il solo profilo temporale.

Concludendo in altro senso l’individuo verrebbe privato definitivamente della libertà di autodeterminazione, non essendo più in grado di conoscere ex ante le conseguenze delle proprie scelte, potendo l’Autorità, in qualsiasi forma, intervenire improvvisamente modificando gli effetti e la durata dei provvedimenti e delle sanzioni irrogate.

È probabile che FNMCeO abbia adottato la comunicazione in oggetto in un’ottica di “migliore efficienza”, ritenendo inutile la riedizione di procedimenti destinati a concludersi nel medesimo modo, senza nemmeno rendersi conto della totale illecita ed arbitraria compressione della libertà individuale posta in essere, senza considerare che in tal modo si è sostituita nella libera scelta, nella libera valutazione che ogni sanitario ha compiuto assumendosi il rischio e gli effetti della sospensione.

In conclusione, come concluse Jhon Stuart Mill ne Il Saggio sulla Libertà, a monito si ricorda: “A lungo termine, il valore di uno Stato è il valore degli individui che lo compongono; e uno Stato che agli interessi del loro sviluppo e miglioramento intellettuale antepone una capacità amministrativa lievemente maggiore, o quella sua parvenza conferita dalla pratica minuta; uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla fine non gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per far funzionare meglio la macchina, ha preferito bandire.”.

 

 

 

 

 

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