Metti un giorno un compito di storia…- a cura di Avv. Grazia Porro- Avvocato Libero


Avv. Grazia Porro- Avvocati liberi

Ieri sera mia figlia mi ha chiesto di aiutarla nel compito di storia: doveva commentare un articolo della costituzione italiana e lei per quel compito aveva scelto l’articolo 3.

Devo dire che nel momento in cui l’ho riletto mi sono subito sorte considerazioni dell’effettiva applicabilità della norma in questo momento storico.

Il tenore letterale dell’articolo 3 è il seguente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali . È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociale , che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese .”

A differenza di altre Costituzioni straniere, il Costituente ha preferito inserire i principi repubblicani cardine dell’ordinamento direttamente nel testo della Carta fondamentale, senza cioè relegarli in un preambolo separato, al fine di evitare qualsiasi dubbio sull’ampiezza della propria efficacia e sulla immediata applicabilità.
Così facendo, i principi non fungono solamente da criteri guida cui i poteri pubblici devono conformarsi, ma altresì come norme che vincolano l’interprete.
Nella prospettiva giuridica qui adottata, emerge un principio di forte impatto sociale “l‘eguaglianza” di ogni individuo si può sintetizzare anzitutto nella parità formale tra tutti i cittadini, inibendone così discriminazioni. Essa si raccorda idealmente all’art. 1 della CEDU; vengono quindi in seguito specificati i singoli divieti (le mancanze di distinzioni di cui al termine del primo capoverso) cui ancorare una effettiva tutela del pari trattamento.

Mi vengono i brividi quando ripeto ad alta voce “pari dignità” … “davanti alla legge”, per legge è da intendersi ogni fonte disciplinante il complesso dei diritti da tutelarsi, ivi comprese quelle comunitarie (art. 20 CEDU).

Le leggi che introducono differenziazioni tra categorie o situazioni sono sottoposte ad una valutazione di conformità a Costituzione in riferimento all’articolo qui in esame (così Bartole-Bin sub Commentario breve alla Cost.).

Il secondo comma sancisce invece il principio dell’uguaglianza sostanziale, secondo cui è compito preciso dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei consociati.

Premesso che la norma non si riferisce in realtà solo ai cittadini italiani, ma a qualsiasi persona, essa ha valenza generale e si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui è necessario che situazioni uguali siano trattate in maniera uguale, e che situazioni diverse siano trattate in maniera diversa.
Eguaglianza comprende altresì il divieto di discriminazione, ed il dovere di imparzialità, alla luce del canone di razionalità: particolare rilievo assumerebbero le “condizioni personali e sociali”, che avrebbero la loro radice in ragioni soggettive indefinite e quindi più facilmente eludibili. Sarà compito del Giudice costituzionale sancire eventuali disparità.

La salvaguardia e l’effettiva tutela di cui al secondo comma, qui in esame, prevede altresì il trattamento differenziato di situazioni diverse; la complessità spesso crea diseguaglianze latenti, ma che esigono trattamenti razionali e paritari, onde non sconfinare in diseguaglianza di fatto. Detti trattamenti saranno possibili solo se riconducibili ad analoghi principi ispiratori: il monito è al legislatore, per attivarsi in varie direzione, soprattutto per i cosiddetti diritti sociali. Diversamente, quindi, dovranno applicarsi i meccanismi del giudizio di eguaglianza e del giudizio di ragionevolezza: ossia, la verifica della giustificatezza di una differenziazione normativa o di una assimilazione costituzionalmente possibile.

Non vi sorge il vago sentore che l’art.3 della Costituzione non è stato affatto applicato tutte quelle volte in cui:

– un sanitario è rimasto a casa perché non vaccinato, senza percepire alcun sostentamento né per sé né per la sua famiglia: è stato DISCRIMINATO

– un insegnante è stato prima sospeso e poi reintrodotto assoggettandolo a un contratto difforme da quello per cui era stato assunto e posto lontano dalla sua classe, dai propri allievi, con cui si relazionava magari da anni, relegato a lavorare in uno sgabuzzino,  con l’ordine tassativo di non avvicinare i colleghi nell’edificio, non utilizzare la stessa macchina del caffè: è stato DISCRIMINATO

– un agente delle forze dell’ordine, un militare non ha potuto utilizzare la stessa mensa dei propri colleghi con cui aveva pranzato insieme fino al giorno prima, perché un DL aveva stabilito così, obbligandolo a portare il pasto da casa e consumarlo seduto alla propria scrivania fino al giorno in cui è arrivata la sospensione: è stato DISCRIMINATO

Come anticipato, il divieto di discriminazione va interpretato in una duplice accezione:
Il principio di ragionevolezza è infatti un naturale corollario del principio di uguaglianza, ed esige che le norme dell’ordinamento, in tutte le loro forme, siano adeguate al fine perseguito. Esso rappresenta pertanto uno stringente limite alla discrezionalità del legislatore. Le norme irragionevoli possono essere infatti oggetto di falcidia costituzione anche e soprattutto per irragionevolezza.

Ecco proprio qui che allora vediamo intervenire o per lo meno dovrebbe intervenire
la Corte Costituzionale, nel valutare la ragionevolezza, servendosi del c.d. tertium comparationis, al fine di avere un parametro di riferimento.

La verifica della ragionevolezza comporta l’indagine sui suoi presupposti, la valutazione della compatibilità tra mezzi e fini, nonché l’accertamento dei fini stessi.

Allora qui potremmo chiederci come mai tale ragionevolezza non sia stata mai applicata anche solo nel rispetto della gerarchia di fonti, che l’attuale sistema ha sovvertito.

Se è vero che il principio di uguaglianza formale consiste nella pari soggezione di tutti i cittadini al diritto senza alcuna distinzione, tale riconoscimento implica che tutte le Autorità e i poteri dello Stato sono egualmente soggetti alla legge..

Per quanto riguarda l’uguaglianza sostanziale, essa implica che lo Stato si adoperi effettivamente ed efficacemente per assicurare la parità dei diritti. Il legislatore è dunque tenuto ad azioni positive per impedire che il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali diventino causa di una discriminazione di fatto.

Cosa racconterò a mia figlia quando mi chiederà cosa ha fatto lo Stato in questo periodo storico per applicare i dettami di questa norma?

Le racconterò dei decreti legge, dei dpcm, delle note ministeriali, delle circolari che hanno tolto il lavoro a tanta povera gente che non si è voluta piegare ad una sperimentazione; di una classe di magistrati che è rimasta sorda allo stridere di tali normi con la carta dei diritti fondamentali .

Ecco cosa racconterò.

 

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