L’infinito stato d’eccezione: eversione dell’ordine Costituzionale ed eclissi della Repubblica – a cura dell’Avv. Denise Albano

 

Lo stato di emergenza, nel rispetto della normativa utilizzata dal Governo, sarebbe dovuto terminare in concreto il 31 luglio 2021, mentre è stato inspiegabilmente prorogato oltre il termine massimo consentito del 31 gennaio 2022, in palese violazione del disposto dell’art. 24, comma 3, d.lgs. 2018, n. 1 (c.d. codice della protezione civile), che fissa in 24 mesi il termine assoluto di sua durata massima (iniziato con la delibera del 31 gennaio 2020).

Il Governo delle maggioranze posticce ha arbitrariamente deciso di “tirare il cappio” ai cittadini, usurpando i pieni poteri attraverso la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria per continuare impunemente ad esercitare la funzione legislativa assegnata dalla Costituzione all’unico organo rappresentativo della volontà popolare, ossia il Parlamento, che a causa della sua ignavia è divenuto un mero “certificatore” o “segretario” del potere esecutivo.

Tralasciando ogni considerazione sulla reale esistenza e consistenza di una condizione di emergenza sanitaria, si dovrebbe piuttosto parlare di “stato di eccezione”, perché quello a cui stiamo assistendo (attoniti) è un’eversione dell’ordine e dell’ordinamento costituzionale, primo fra tutti il principio della divisione o tripartizione dei poteri dello Stato.

In pratica la struttura della Repubblica italiana, i principi che la governano e le funzioni che la regolano – per come delineate dalla Costituzione – sono stati completamente sovvertiti con la scure di atti normativi usurpati da un manipolo di ministri che hanno espressamente dichiarato di voler rivoluzionare l’ordine e l’ordinamento che i padri costituenti ci hanno consegnato all’indomani dell’esperienza fascista e della seconda guerra mondiale.

Dunque il big bang è stata la dichiarazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 per il pericolo di trasmissione di agenti virali, ma occorre domandarsi se il quadro normativo delineato dagli artt. 7 e 23 ss. del codice della protezione civile, possa includere un evento epidemico o pandemico e, soprattutto, qualora lo si ritenga possibile, se allo scadere dei termini (assoluti o relativi) previsti dalla norma, lo stato di emergenza possa essere prorogato ad libidum dal Governo.

Al primo interrogativo rispondeva negativamente il Tribunale di Roma, sezione VI civile, con l’ordinanza del 16 dicembre 2020 (R.G. 45986/2020).

Il giudice capitolino ha precisato che il  d.lgs. 1/2018 non contiene alcun riferimento alle “emergenza sanitaria”, né tantomeno ad “agenti virali”, bensì altri eventi emergenziali in grado di attivare la normativa sulla protezione civile, quali le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 1/2028), vale a dire calamità naturali quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Dunque, in tale prospettiva, sarà evidente l’estraneità delle emergenze sanitarie rispetto alla disciplina del codice di protezione civile, in quanto peraltro tale materia è disciplinata quasi interamente dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934.

Evidente è la violazione della legge invocata dal Governo per l’emergenza sanitaria, che doveva durare inizialmente 6 mesi (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020), poi prorogabile – e prorogata – per massimo ulteriori 12 mesi, quindi sino al 31 luglio 2021, ma invece il Governo, non solo ha prorogato con atto abnorme (l’art. 1 del D.L. 105 del 23 luglio 2021) la dichiarazione dello stato di emergenza oltre il termine massimo in concreto consentito (termine relativo), ma ancor più spudoratamente ha prorogato con il D.L. 221 del 24 dicembre 2021 lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, ossia oltre la durata massima dei 24 mesi prevista dall’art. 24 comma 3 del codice (termine assoluto), rendendo così illegale la condizione già illegittima della concentrazione nelle proprie mani della  funzione legislativa che avrebbe dovuto restituire al Parlamento sovrano al termine de periodo eccezionale di emergenza stabilito dalla Legge (quella stessa invocata per “legittimare” l’appropriazione della funzione).

Il Governo, così facendo, ha sovvertito in maniera definitiva e con metodo violento l’ordine costituzionale.

I pieni poteri conseguiti dal Governo con l’appropriazione e con metodo antidemocratico, senza cioè alcun conferimento o delegazione del Parlamento, sono stati esercitati per di più per intimidire ripetutamente la popolazione, per privarla di diritti e prerogative che nemmeno il Parlamento avrebbe potuto privare, costringendo le pubbliche autorità a esercitare azioni repressive contro di essa, destabilizzando e distruggendo cosi le fondamentali strutture economiche, sociali, costituzionali e democratiche del Paese.

Uno stato d’emergenza protratto illegalmente per più di due anni non è più emergenza, quanto piuttosto vuole essere una condizione endemica per far abituare il popolo a quella che è la nuova normalità, una nuova realtà ed un nuovo ordinamento voluto da queste poche decine di uomini che senza alcuna discussione o investitura, hanno preso il potere per rovesciare l’ordine costituito.

In fondo l’ex premier Conte lo disse quasi subito: “Niente sarà più come prima” mentre l’attuale Ministro speranze lo ha scritto chiaramente nel suo libro subitaneamente ritirato dal mercato.

Fu davvero un monito quello, anche se oggi la condotta dell’ex Premier è sub iudice in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 605 c.p. (sequestro di persona) per aver privato gli italiani della libertà personale attraverso lo strumento dei DPCM durante il periodo del lockdown come, peraltro, gravissimi sono gli ulteriori delitti politici consumati dall’attuale Premier Mario Draghi e dal Ministro Speranza che, a servizio di interessi sovranazionali, hanno dimostrato di seguire le logiche del profitto (di altri) in spregio dei diritti inviolabili della persona umana e della stessa personalità dello Stato repubblicano.

È sotto gli occhi di tutti, perché lo stiamo subendo, che i Decreti Legge dell’attuale Governo hanno privato i cittadini dei diritti fondamentali, non v’è dubbio su questo, come peraltro essi hanno consentito un rovesciamento della struttura portante dell’ordine e dell’ordinamento costituzionale, della tripartizione dei poteri e del mutamento della forma repubblicana, tanto che si potrebbe gridare al “colpo di Stato”.

Le condotte così poste in essere dai vertici del Governo sono state oggetto di una articolata denuncia sporta dal Codacons di Reggio Calabria con il ministero dell’Avv. Angelo di Lorenzo, Presidente dell’Associazione “Avvocati Liberi” , depositata nel mese di settembre 2021 presso le Procure di Reggio Calabria e Roma, ove pendono i procedimenti per gravissime accuse di “attentato contro la Costituzione dello Stato” (ex art. 283 c.p.), di ”attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali” (ex art. 289 c.p.), di “usurpazione di potere politico” (ex art. 287 c.p.), di “attentato per finalità terroristiche o di eversione” (ex art. 280 c.p.), di “cospirazione politica mediante accordo” (art. 304 c.p.) fino alla “concussione” (ex art. 317 c.p.) nei confronti del popolo italiano ed a favore del comparto farmaceutico e di big pharma.

Attendiamo che la magistratura si affranchi e torni a rispettare (essa per prima) le leggi, e poi magari a farla rispettare agli altri.

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