L’IMPERO COLPISCE ANCORA – Avv. Massimo Agerli

 

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…
Sono tempi duri per la ribellione. Nonostante la Morte Nera sia stata distrutta, le truppe imperiali hanno stanato le forze ribelli dalle loro basi nascoste e le hanno inseguite attraverso la galassia…⭐️⭐️⭐️💫💫💫🚀🛸🛰

Ormai è chiaro oltre ogni ragionevole dubbio: i governatori territoriali delle truppe imperiali presiedono le sezioni dei Tribunali.🧌🧌🧌

Perché i Presidenti di sezione? Perché presiedono i collegi chiamati a pronunciarsi, in secondo grado, sui provvedimenti cautelari emessi dai giudici di sezione, come quelli di cessazione della sospensione dei lavoratori sospesi per mancato obbligo vaccinale. Qualcuno può seriamente pensare che il provvedimento che verrà emesso da quel collegio possa essere diverso da ciò che decide il Presidente di sezione? Nessuno, tanto più che il Presidente lo controfirma.

E quindi è lì, in quella strettoia obbligata, che l’Impero ha organizzato le sue difese.

Se guardiamo gli ultimi provvedimenti emessi da tre diversi collegi (Roma, Padova, Trieste), senza dimenticare altri in passato (Torino, Milano), non può esserci una diversa chiave di lettura: presidiano il territorio facendo fuoco e colpendo per distruggere la verità e con essa i diritti.

Lo si può dire senza timore di smentita perché adesso non si tratta più di interpretazioni giuridiche e di principi generali slegati dai dati e dalla realtà, che potevano avere una giustificazione all’inizio della campagna vaccinale quando non si sapeva nulla che non fossero le ‘baggianate’ su efficacia e sicurezza sbandierate urbi et orbi dalle case farmaceutiche; ora si tratta di dati fattuali, di verità materiali accertate.

Nei primi mesi del 2022, dopo un anno dall’inizio della campagna vaccinale e delle violente leggi ‘vaccistissime’, le verità sui sieri sono emerse inesorabili per le evidenze che la realtà ha mostrato (e che la scienza, quella vera, ha verificato e pubblicato su tutte le riviste di prim’ordine).
E queste evidenze, seppur insabbiate dall’Impero, sono state verificate e scritte nero su bianco da Giudici coraggiosi che hanno fatto il loro lavoro: accertare la verità materiale dei fatti e ad essa applicare correttamente la legge, in primis la Costituzione.

⭐️Tribunale di Pistoia, 4.3.22, dr.ssa Leoncini:
☄️ Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro l’infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di aspetto che può considerarsi notorio;
☄️ sono stati autorizzati “sotto condizione”, poiché non risulta completata la necessaria fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela (…);
☄️ la protezione che i vaccini offrono non è conosciuta;
☄️ sono diverse e non comparabili le situazioni relative alle altre vaccinazioni obbligatorie.

⭐️Tribunale di Padova, 28.4.22, dr. Beghini:
☄️ l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunue contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri;
☄️ come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevati in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11.1.32022;
☄️ come emerge dal Report Esteso ISS pubblicato il 21 gennaio 2022 la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero.

⭐️Tribunale di Firenze, decreto 6.7.2022, dr.ssa Zanda:
☄️ I report di Aifa e ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo oppure Eudravigilance riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi;
☄️ l’art. 32 Cost. non è in radice applicabile proprio per la mancanza di benefici per la collettività;
☄️ il singolo individuo non può essere sottoposto a sperimentazioni mediche invasive senza il suo consenso libero ed informato, non ipotizzabile se i componenti dei sieri ed il loro funzionamento sono coperti da segreto militare;
☄️ non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi.

Queste verità ormai innegabili sono troppo pericolose per l’Impero, ecco perché devono scendere in battaglia i governatori con le loro bugie camuffate da tesi giuridiche. 🥷🏿

💥Fuoco! Tribunale di Padova, Collegio 1° Sezione: non è compito del magistrato valutare le scelte legislative, quindi le argomentazioni sull’efficacia del vaccino sono del tutto irrilevanti; non si tratta di terapie sperimentali ma auorizzate tanto da Roma che da Bruxelles; dai recenti dati dell’ISS emerge che i vaccini contribuiscono a ridurre la circolazione del virus e la possibilità che muti; con 22 morti correlabili ai vaccini a fronte di 169.735 decessi covid in Italia, si tratta di misura del tutto proporzionata nella valutazione del rapporto tra rischi e benefici. 🤮

💥Fuoco! Tribunale di Trieste, Collegio, pres. dr. Picciotto, 3/8/22: deve affermarsi l’efficacia protettiva del vaccino, sia per il singolo che per la collettività, non solo per quanto riguarda il possibile contagio, ma anche e soprattutto con riferimento alle forme più gravi di infezione da SarsCov2; quanto al rischio di reazioni avverse le risultanze statistiche evidenziano l’esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino anti SarsCov2 devono ritenersi rispondenti ad un criterio di normalità statistica 🤮🤮

💥Fuoco! Tribunale di Roma, 2° Sez., pres. dr. Curatola, 6/6/22: nell’ottica di contrastare il pericoloso virus le norme contestate effettuano, invece, un mirabile contemperamento dei diritti del singolo con quelli dell’intera comunità che deve essere necessariamente prioritariamente protetta; ritiene il Collegio che si possa, ragionevolmente, prevedere un esito sfavorevole alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Giustizia Amministrativa siciliana: la Corte Costituzionale dovrà modulare necessariamente i propri precedenti….questo Collegio ritiene che alcuni dei parametri saranno necessariamente attualizzati…quei canoni della normale tollerabilità possono essere ampliati in relazione alla portata eccezionale del fenomeno pandemico, in un’ottica che miri alla proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo da raggiungere. 🤮🤮🤮

Meritano una speciale menzione: il Collegio padovano ove afferma che il giudice non deve valutare la scelta legislativa, quindi se la norma dicesse che i vaccini servono per far volare gli asini il giudice non dovrebbe nemmeno guardare in cielo per verificare se sia vero o no 😁; il Tribunale capitolino che si vuole sostituire alla Consulta e che vorrebbe sostituire la normale tollerabilità delle reazioni avverse alla new normal che conosciamo oggi, quella fatta di invalidità e malori improvvisi 🤬; ed infine il Tribunale triestino che consiglia alla sanitaria sospesa di trovarsi un altro lavoro: immagino che anche la sanitaria sospesa, e non solo lei, pensi lo stesso dei magistrati che l’hanno giudicata 👊.

L’Impero non arretra, nemmeno potrebbe farlo perché ne va della sua stessa esistenza; ma nemmeno la Verità arretra di un millimetro perché basta un colpo ben assestato per far implodere la Luna Nera.🌚

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