L’assist e l’autogol – Avv. Massimo Agerli

 

Come molti di voi sapranno il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana il 22 marzo scorso ha pubblicato un’ordinanza con la quale ha rimesso alla Corte Costituzionale una serie di questioni che riguardano gli obblighi vaccinali.

Il CGA Sicilia è il giudice d’appello per le sentenze rese dal T.A.R. Sicilia, al pari del Consiglio di Stato per le decisioni rese dai vari T.A.R. delle altre regioni italiane.

Il CGA Sicilia, dopo approfondita istruttoria che ha coinvolto i consulenti della parte ed i massimi organi statali (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Consiglio Superiore di sanità), ha evidenziato gravi criticità costituzionali sulla normativa impositiva degli obblighi vaccinali.

La prima grande soddisfazione la possono cogliere appieno tutti gli Avvocati, in primis gli Avvocati Liberi che del protocollo ‘Martina’ hanno fatto un baluardo, che hanno da subito e da sempre sostenuto che imporre un consenso (col ricatto) è una barbarie giuridica inaccettabile in uno stato di diritto, a maggior ragione se tale consenso verte sull’habeas corpus e quindi sulla inviolabilità della persona.

Il CGA Sicilia, nel ritenere incostituzionale l’ossimoro consenso-imposto afferma: “da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso viene espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge. Risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poiché tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell’aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un’apposita clausola di salvaguardia nell’ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio, se ne evince l’intrinseca irrazionalità del dettato normativo”.

Ma senza il consenso cade lo ‘scudo penale’ per i reati di omicidio e lesioni previsto dall’art. 3 del D.L. 44/2021 perchè “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”, indicazioni e circolari che richiedono espressamente la ‘raccolta’ del consenso informato nella procedura di vaccinazione.

La seconda intima soddisfazione che si prova leggendo questa ordinanza della CGA Sicilia è sentire le bacchettate sferzate sui dorsi della mano della terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal dr. Franco Frattini.

Il Presidente Franco Frattini ha messo la propria firma sulla famosa sentenza del 20.10.2021 che, a fronte dei ‘soli’ 101.110 eventi avversi segnalati al 26.9.2021 di cui ‘solo’ il 14,4 % gravi (e dimenticandosi dei decessi segnalati, ossia 608 di cui 16 correlabili in nove mesi, ossia quasi due decessi al mese), afferma:

– “Si tratta di dati comparabili a quelli emersi in esito all’attività di farmacovigilanza condotta sugli altri vaccini esistenti (alcuni dei quali già oggetto di somministrazione obbligatoria ai sensi del d.l. n. 73 del 2017), che sono parimenti consultabili sul sito dell’AIFA, nello specifico rapporto pubblicato”;

– “Le risultanze statistiche evidenziano dunque l’esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l’estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica”.

Il CGA Sicilia, con il garbo di premettere che quelli erano ‘dati superati’ (anche se non è vero, perchè tra il rapporto AIFA al 26.9 e quello successivo al 20.12 i dati crescono ma non in maniera esorbitante), dice invece:

– “Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla <media ….. degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni>, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)”;

– “La Corte ha, come sopra ricordato, ritenuto che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. a condizione, tra l’altro, che si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”. È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale sopra richiamato”;

– “Vero è che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)”;

– “Pare, quindi, che, non potendosi, in generale, mai escludere la possibilità di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco, il discrimen, alla stregua dei criteri rinvenibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, vada ravvisato nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilità della reazione individuale”.

Sono i principi di fondo, basilari per un giurista, ad essere stati incredibilmente stravolti dal Presidente Frattini:

  1. a) l’evento avverso, per rispettare la persona umana (e quindi l’art. 32 Cost.), va valutato individualmente, non come dato statistico di massa, perchè altrimenti ci sono evidenti problemi etici. La decide il Presidente Frattini la percentuale di cittadini ‘sacrificabili’?
  2. b) il verificarsi dell’evento avverso deve ricadere nella categoria giuridica del caso fortuito o vis maior, ossia dell’imprevedibile, non può essere conosciuto e statisticamente prevedibile perchè diversamente si commette un reato con dolo eventuale.

Poi ancora sono molto importanti le eccezioni sollevate dalla CGA Sicilia sul triage pre-vaccinale, del tutto sfornito di accertamenti individuali sui rischi della vaccinazione, sulla farmacovigilanza passiva e sull’algoritmo dell’OMS, essendo illogico ed incomprensibile predisporre una vaccinazione di massa senza prevedere, in parallelo, una farmacovigilanza attiva, quantomeno a campione, per capire ed approfondire i rischi reali della vaccinazione, essendo assodato che la farmacovigilanza passiva è inattendibile; così come illogico è limitare la correlazione a 14 giorni dalla vaccinazione (come fa l’algoritmo dell’OMS) se poi è fondamentale analizzare i dati delle conseguenze a medio/lungo termine!

Tutto bello ma c’è un però. Un assist che la CGA Sicilia fa al Presidente della Consulta prof. Amato.

In condizioni “per così dire ordinarie” il piano vaccinale obbligatorio sarebbe in contrasto con i principi sempre affermati dalla Corte Costituzionale, MA, va sottolineato, in situazioni per così dire ordinarie, “non ravvisandosi precedenti riferiti a situazioni emergenziali ingenerate da una grave pandemia”.

Questo è l’assist che tecnicamente la CGA ha offerto al Presidente Amato per poter dire che in pandemia vale tutto, è tutto lecito, come in guerra.

Questo ci aspettiamo che dirà e in realtà l’ha già detto in televisione (perché, come noto, i Giudici parlano solo con le sentenze); gli basterà imbellettare con vari arzigogoli giuridici gli stessi concetti, una volta piegata la volontà ed il pudore degli altri Giudici Costituzionali.

Però è bene che il Presidente prof. Amato, per evitare autogol, sappia anche trovare il campo di gioco e la porta giusta, ossia trovare nella Costituzione qualche articolo che parli di “situazione emergenziale ingenerata dalla grave pandemia”.

Auguri, serviranno i superpoteri.

 

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