Corte costituzionale 4 aprile 2023 – il discorso dell’Avv. Emilio De Stefano

Avv. Emilio De Stefano

In via preliminare, questa difesa intende rendere alla Corte, baluardo posto a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, gelosamente protetti dalla nostra Costituzione, l’esatta rappresentazione della figura dell’interveniente, la dr.ssa A. C.; e ciò perché, come di solito capita,  discutendo di questioni preliminari attinenti al diritto, il soggetto interessato al giudizio, la sua storia, i diritti che vanta essere stati lesi vengono relegati in disparte; i fatti, quelli che veramente contano nella vita delle persone, lasciano il passo a incidenti processuali che, nella sostanza, impediscono ai primi di essere portati all’attenzione del Giudice.

E l’intendimento di questa difesa risulta vieppiù giustificato se solo si considerino gli stravolgimenti che la legislazione emergenziale degli ultimi tre anni ha comportato per quei principi giuridici “intoccabili”, acquisiti sin dagli studi universitari e confermatisi in oltre trent’anni di professione.

A riprova di ciò, basti appena rammentare che, dal mese di marzo 2020, sulla scorta di una scienza che si stava appena formando, ma che, incomprensibilmente, assumeva già i caratteri della certezza e dell’intransigenza, abbiamo assistito:

1)- a meri atti amministrativi, i cd. DPCM con i quali il governo di turno, con cadenza, addirittura, settimanale, limitava e negava sempre più alle persone di esercitare quei diritti e quelle libertà fondamentali che costituiscono il fulcro della nostra carta costituzionale;

2)- a decreti legge con i quali il governo, pericolosamente arrogandosi l’esercizio del potere legislativo, ha continuato a limitare ed a negare quegli stessi diritti e quelle medesime libertà;

3)- ad una loro promulgazione incondizionata da parte di un Presidente della Repubblica il cui ruolo, proprio per la condotta posta in essere, sostanzialmente, é rimasto una chimera;

4)- ad una assoluta indifferenza del Parlamento, organo elettivo della Repubblica per eccellenza ed a cui, proprio per questo, spetta la funzione legislativa; un Parlamento che, tradendo le proprie funzioni, si è limitato ad annuire acriticamente, convertendo in legge le norme governative;

5)- alle decisioni di questa Corte che il 9 febbraio scorso, ignorando le evidenze scientifiche ed il conseguente dibattito pubblico sull’inefficacia delle misure anti-Covid adottate, sull’inutilità dei dispositivi sanitari imposti e sulla pericolosità e sui danni delle cure vaccinali per la salute, ha, comunque, dichiarato la legittimità costituzionale delle leggi emergenziali in quanto, per farla breve, i vaccini prevedevano –e prevedono- l’indennizzo per coloro che avrebbero avuto effetti avversi gravi, gravissimi ed anche la morte.

Ebbene, in quest’ottica, questa difesa non può non rappresentare a questa Corte che la dr.ssa A. C., da oltre ventitré anni, presta servizio, come Dirigente Medico (anestesista e rianimatrice), presso la terapia intensiva e di rianimazione del reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale dei Colli di Napoli, polo cardiologico all’avanguardia non solo in Italia, anche nel campo dei trapianti.

Nell’ambito del proprio incarico, di Alta Specializzazione, a far data dal marzo 2020, epoca di inizio dell’epidemia da Sars-Cov2, ha manifestato la propria, incondizionata disponibilità a prestare servizio nei reparti e nel pronto soccorso Covid del nosocomio, sottoponendosi a turni massacranti.

In quello stesso, lungo periodo la dr.ssa A. C. ha trascurato del tutto i propri interessi extra-lavorativi, la propria famiglia, i propri affetti, la propria vita di relazione.

La mia assistita, quindi, ha ben rappresentato, a pieno e giusto titolo, quei sanitari che, nel bel mezzo delle restrizioni, quando le TV nazionali terrorizzavano le persone ed annunciavano, più volte al giorno, decine di migliaia di morti da Covid, venivano paragonati ad angeli e unanimemente individuati come eroi; si, la dr.ssa A. C., per oltre un anno, è stata proprio un angelo, un’eroina; e lo è stata per oltre un anno!

Poi è intervenuto il Governo, nell’aprile 2021, con il D.L. n.44, convertito nella Legge n.76/2021, il cui art.4, proprio quello oggetto del giudizio di costituzionalità che occupa la Corte, imponeva, indistintamente, alla categoria dei sanitari, l’obbligo di assumere un improprio vaccino anti-Covid del tutto sperimentale, incerto nell’efficacia e pericoloso negli effetti collaterali (come, tra l’altro, certificato nei bugiardini dei farmaci e come confermano, purtroppo, gli ultimi accadimenti).

Ma la dr.ssa A. C., da medico e da scienziata, sin da subito, si è mostrata contraria all’assunzione di questo siero, ritenendolo, a ragion veduta, inutile per la prevenzione del contagio da Sars-Cov-2, oltre che nocivo e pericoloso per la salute e deleterio per le difese immunitarie; finanche inefficace nella cura della malattia da Covid-19, specie in rapporto al fattore rischi-benefici e agevolmente sostituibile dalle cure mediche conosciute da anni.

Ma i suoi convincimenti, subito manifestati all’interno dell’azienda ospedaliera in cui lavora, non sono serviti a nulla; venivano preferiti i protocolli ministeriali e gli indirizzi forniti da I.S.S. e A.I.F.A.

Ciò è bastato!

La dr.ssa A. C., da angelo, da eroe, è diventata l’esatto contrario! In un solo attimo, le sono stati annientati oltre vent’anni di professione sanitaria svolta in prima linea ed a livelli di eccellenza; le sono stati tolti il lavoro, lo stipendio, ogni emolumento; le è stata strappata la stessa dignità di essere umano; è stata discriminata!

Ma l’interveniente, fieramente, non si è piegata e ne ha subìto ogni conseguenza: è stata sospesa dal proprio datore di lavoro ed è rimasta senza stipendio e senza emolumenti di sorta, ma ha impugnato il conferente provvedimento innanzi al Giudice del Lavoro di Napoli: il procedimento è pendente e verrà discusso il prossimo luglio.

Ma vi è di più!

In seguito al D.L. n.172 del novembre 2021, la dr.ssa A. C. si è vista nuovamente sospendere, questa volta, dal proprio ordine professionale; si è opposta anche a tale provvedimento, impugnandolo innanzi al Tar Campania di Napoli, la cui udienza di discussione è fissata sempre nel luglio prossimo.

Ad oggi -e dallo scorso 1° novembre-, la dr.ssa A. C., beneficiando delle disposizioni del D.L. n.162/2022, ha potuto riprendere servizio regolarmente ed è stata immediatamente riassegnata al posto di alta specializzazione che occupava; ma tale disposizione di legge non le restituisce quella dignità che, per oltre un anno, le è stata tolta e perseguirà i giudizi intrapresi fino a quando troverà un giudice che, riprendendo i principi posti a tutela dei diritti umani (che, oggi, sembrano chimere), dichiarerà che i provvedimenti emessi nei propri confronti sono stati illegittimi, contrari ai principi costituzionali della Repubblica italiana oltre che a quelli fissati dalle Convenzioni internazionali.

Anche in questo preciso momento, la dr.ssa A. C., mentre il suo difensore tenta strenuamente di affermarne i diritti negati ed i soprusi subiti anche dinanzi a questa Corte, è in trincea, al servizio dei propri pazienti e continua nella propria missione medica.

Sotto altro profilo sempre attinente all’ammissibilità dell’intervento che ci occupa –e dal punto di vista, questa volta, del diritto- non va sottaciuto che la mia assistita -come è agevolmente verificabile dalla documentazione prodotta – in entrambi i riferiti giudizi di merito pendenti, tra le altre, ha sollevato la medesima questione di costituzionalità che è attualmente al vaglio della Corte; ciò attesta, anche rispetto all’art.4, comma 3, delle Norme Integrative, quell’interesse diretto, concreto ed immediato che rende ammissibile l’intervento svolto.

Infatti, valga, all’uopo, ulteriormente precisare che la pronuncia della Corte esplicherà i medesimi effetti anche nei giudizi intrapresi dall’interveniente; proprio quegli stessi effetti che detta decisione esplicherà nei confronti delle parti del giudizio a quo.

E’, quindi, per tali ragioni –e per le molte altre già dedotte, squisitamente in diritto, negli atti di intervento ed in quelli integrativi- che questa difesa invita la Corte a rivedere il proprio orientamento.

Da ultimo, questa difesa non può sottacere che, nella malaugurata ipotesi di una declaratoria di inammissibilità dell’intervento, è ferma intenzione della dr.ssa A. C. -e del proprio difensore- intraprendere ulteriori azioni, specie rivolgendosi a quei giudici sovranazionali cui è conferito il preciso compito di confutare le sentenze rese dal giudice delle leggi italiano.

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