Corte costituzionale 4 aprile 2023 – il discorso dell’Avv. Massimo Agerli

Avv. Massimo Agerli

La discussione sull’ammissibilità dell’intervento proposto dalla mia assistita si svolge attraverso un percorso argomentativo diverso dall’ordinario: la mia assistita chiede di essere ammessa a partecipare a questo giudizio non solo in quanto portatrice del medesimo interesse della parte principale a far dichiarare l’incostituzionalità della stessa norma che le vede entrambe destinatarie, bensì quale soggetto terzo che ha interesse a far dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, la nullità per violazione di norma imperativa e per contrarietà all’ordine pubblico degli atti e dei contratti che andrò a precisare.

Il ragionamento si sviluppa su tre punti e risulta per tabulas, ossia da documenti scritti.

1) Parto da dove tutto ebbe inizio, ossia dal comma 457 dell’art. 1 legge n. 178 del 30.12.2020: “Per garantire il piu’ efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura  vaccinale sul territorio nazionale”.

A chiarire ulteriormente il significato e l’interpretazione di tale disposizione faccio notare che il precedente comma 447, stessa legge, dice: “Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e’ istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19”.

Queste due disposizioni, combinate, sono di una chiarezza solare, non c’è alcuna possibilità di equivoco. C’è un virus che si chiama SARS-COV-2, che è l’agente patogeno, e c’è la COVID-19, ossia la malattia eventualmente causata dal virus. Del resto COVID è l’acronimo inglese di CORONA VIRUS DISEASE, dove DISEASE significa malattia: malattia causata dal coronavirus che è per l’appunto il SARS-COV-2. Questo ultimo è la causa, la malattia è l’effetto.

Il significato delle parole ed i concetti che esse esprimono non possono essere confusi od utilizzati impropriamente.

Il legislatore chiese al Ministero una campagna di vaccinazione che impedisse la diffusione del virus: la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 per garantire il piu’ efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Sottolineo ed evidenzio che la malattia COVID-19, essendo concettualmente un’altra cosa, non è nemmeno menzionata nel comma 457, Legge 178/2020.

L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 44/2021, la norma di cui si discute, inizia dicendo che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 e fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (…) i medici ed assimiliati sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 (…) in conformità alle previsioni contenute nel piano”.

*

2) Il secondo punto del ragionamento mira a dimostrare che tali norme (comma 457 e art. 4) sono norme imperative ed altresì norme poste a tutela dell’ordine pubblico.

E’ difficile infatti negare che il comma 457, art. 1, Legge n. 178/2020 e l’art. 4, D.L. n. 44/2021, siano norme imperative, ossia norme impositive e cogenti, e questo non solo e non tanto perché  obbligano ad un determinato comportamento, ma perché sono finalizzate al raggiungimento di preminenti interessi generali della collettività, che è ciò che giustifica l’adozione di una norma imperativa.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recentissima sentenza n. 8472/2022 ha compiuto un excursus giurisprudenziale volto ad individuare in concreto gli indici sintomatici della imperatività di una norma affermando, in conclusione, che (…) Il focus dell’indagine sulla imperatività della norma si appunta ora sulla natura dell’interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività (cfr., da ultimo, Cass. n. 2316 del 2022 e n. 27120 del 2017, con riferimento al diritto alla salute e ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa)” (Cass. Civ. Sez. Unite 15/3/2022, n. 8472).

Allo stesso modo è difficile negare che tali norme riguardino anche la tutela dell’ordine pubblico, avendo ad oggetto la salute pubblica e quindi l’incolumità delle persone secondo la nozione individuata da questa Corte nella sentenza n. 290 del 2001 ove si dice che: “(la) tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica, tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, (…) riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento”.

Del resto questa Corte ha ritenuto rientranti nella materia del mantenimento dell’ordine pubblico e quindi nella lettera h) dell’art. 117, 2° comma, Cost., la “sicurezza alimentare” (sentenza n. 162 del 2004) l’abolizione del “libretto di idoneità sanitaria” (sentenza n. 95 del 2005), la materia della circolazione stradale dato che riguarda la sicurezza delle persone e quindi rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (sentenza n. 428 del 2004), la disciplina dei giochi d’azzardo (sentenza n. 237 del 2006).

Con sentenza n. 21 del 2010, questa Corte ha affermato che la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Cost., “non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale“.

Lo stesso D.L. n. 44/2021 nell’incipit richiama l’art. 117, comma, Cost., ossia l’“ordine pubblico e sicurezza”.

Queste condizioni sussistono nella fattispecie pandemica per espressa definizione di questa Corte data nella sentenza n. 213/2021, punto 11.2., sulla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in quanto: “(…) motivata dall’eccezionalità della situazione determinata dal rapido diffondersi della pandemia da COVID-19, che ha creato un’inedita condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa «un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 198 del 2021)”.

*

3) Il terzo punto della discussione mira a chiarire cosa ha fatto il Ministero della Salute per ottemperare a queste norme imperative e poste a tutela dell’ordine pubblico, ossia per realizzare il Piano strategico nazionale dei vaccini oggetto poi dell’obbligo per i medici.

Risulta dalle premesse della Commission Decision C(2020) n. 4192 del 18.6.2020 (richiamata anche da questa Corte nella sentenza n. 15/2023) che:

  • il 12 giugno 2020 il Consiglio dei Ministri della Salute europei ha concordato sulla necessità di un’azione congiunta per sostenere lo sviluppo e la diffusione di un vaccino sicuro ed efficace per gli Stati membri;
  • per attuare tale azione, la Commissione si è offerta di gestire un’unica procedura di appalto centralizzata per conto di tutti gli Stati membri al fine di firmare accordi di acquisto anticipato (“APA”) e poi contratti di acquisto (“PA”) a livello di UE con i produttori di vaccini.
  1. a) Quindi la Commissione europea ed i singoli Stati Membri hanno stipulato un accordo scritto che stabilisce le modalità pratiche della procedura di acquisto dei vacccini che sarebbe stata condotta dalla Commissione. Tale accordo è allegato alla Commission Decision C(2020) del 18 giugno 2020 ed è un accordo che ha ad oggetto “l’acquisto di vaccini contro la Covid-19 (procuring covid-19 vaccines)”. Trattandosi di un mandato con rappresentanza per stipulare i contratti, il Ministro della Salute italiano è stato sia mandante sia sostanzialmente il committente (e poi l’acquirente dei prodotti), dato che la Commissione europea ha agito in nome e per conto dei singoli Stati.
  2. b) L’ulteriore allegato all’allegato contiene le direttive di negoziazione cui la Commissione ha dovuto attenersi. Nella parte relativa a “Processo e governance” si prevede che “Al fine di gestire l’appalto in modo centralizzato ed efficiente, la Commissione europea istituirà un comitato direttivo per il processo. Il comitato direttivo comprenderà alti funzionari di tutti gli Stati membri partecipanti per assistere e fornire indicazioni durante il processo di valutazione. I co-presidenti del comitato direttivo proporranno un team di un numero limitato di esperti…. Questi esperti si uniranno alla Commissione europea in un gruppo di negoziazione (“gruppo di negoziazione congiunto o steering board“), che lavorerà su base continua come un’unica unità. Il gruppo di negoziazione congiunto…riferirà regolarmente al comitato direttivo sui progressi compiuti nei negoziati con le singole aziende.

Insomma il Governo italiano e per esso il Ministero della Salute è stato sin dall’inizio a conoscenza di tutto ciò che riguardava questi contratti ed i beni con essi acquistati.

  1. c) Una volta che sono stati negoziati gli APA, nel giro di 3/4 mesi, siamo a novembre 2020, i produttori dei vaccini chiedono ad EMA l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata; EMA rilascia quella per Pfizer/Biontech in data 12.2020 e poi le altre.
  2. d) MAI e sottolineo MAI i produttori dei farmaci in questione hanno scritto che i vaccini avessero la caratteristica o funzione di prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2. EMA scrive sui propri documenti ufficiali: “Per maggiori informazioni sul vaccino consultare le informazioni sul prodotto, che comprendono anche il foglio illustrativo”. Ebbene nel documento EMA in lingua italiana rinvenibile nella pagina dedicata all’approfondimento delle informazioni sul prodotto c’è scritto questo: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

Questo documento informativo su Comirnaty (peraltro uguale anche per gli altri vaccini) risale a al 23.12.2020 ed è stato aggiornato da EMA ancora nel mese di novembre 2021 (7 mesi dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale) ma questa informazione è rimasta tale e quale (doc. 44).

In realtà questa informazione non corrisponde nemmeno alla verità perché dire a dicembre 2020 “non è ancora noto” presuppone che vi fossero stati studi preliminari in proposito e che tali studi fossero ancora in corso, mentre così non è stato.

Infatti in data 10 ottobre 2022 compariva davanti alla Commissione Covid-19 istituita presso il Parlamento europeo la signora Janine Small, Presidente dei mercati internazionali della farmaceutica Pfizer (di cui fa parte anche l’Unione europea), per delega espressa del C.E.O. (amministratore delegato) Albert Bourla al fine di rispondere all’interrogazione parlamentare degli onorevoli in aula.

Per quel che rileva in questa sede, al minuto 00:52:43 il parlamentare europeo dei Paesi Bassi Robert Roos poneva alla signora Small la seguente domanda (traduzione di cortesia per la Corte): “Parlerò in inglese per evitare fraintendimenti. Il vaccino COVID della Pfizer è stato testato per bloccare la trasmissione del virus prima di essere immesso sul mercato? Se no, lo dica chiaramente. Se sì, siete disposti a condividere i dati con questa commissione? Voglio una risposta chiara, sì o no, e non vedo l’ora di riceverla. Grazie mille”.

Al minuto 01:01:35 la sig.ra Small forniva la seguente risposta: “Per quanto riguarda la domanda se sapevamo dell’arresto dell’immunizzazione prima che entrasse nel mercato? No. Sapete, abbiamo dovuto procedere alla velocità della scienza per capire cosa stava accadendo nel mercato e da questo punto di vista abbiamo dovuto fare tutto ciò a rischio”.

  1. e) La stessa informazione è stata confermata dalla Commissione Europea – ricordiamoci la mandataria nella stipula dei contratti – tre giorni dopo.

In data 13 ottobre 2022 il sig. Wolfgang Philipp, comparso davanti alla Commissione Covid-19 per la Commissione Europea, al minuto 01:11:57 ha risposto alla domanda del parlamentare europeo Cristian Tehres affemando che: “All’epoca, quando sono stati conclusi i contratti, ancora non sapevamo che cosa avrebbe funzionato. (…) E parliamo poi della efficacia dei vaccini stessi. Sono molto efficaci, lo vedete? Abbiamo numeri ridotti di ospedalizzazioni e abbiamo numeri anche ridotti di malattie gravi. Ed è questo il risultato del vaccino. In una pandemia si deve scegliere quello che deve essere la specificità della contromisura della risposta e questi vaccini sono andati bene. Ora se volete avere un vaccino che prevenga la trasmissione, buona fortuna! Noi non ce l’abbiamo fatta a scoprirlo, non è ancora disponibile. I lavori continuano anche in quella direzione ma si tratta di un progetto completamente diverso da quello di questi vaccini (…)”.

Quindi ricordiamoci bene queste affermazioni:

ad ottobre 2022 il vaccino contro la trasmissione del virus SARS-COV-2 non era ancora disponibile;

il vaccino contro il virus SARS-COV-2 ed il vaccino contro la malattia COVID-19 sono due progetti completamente diversi.

  1. f) Bene, i vaccini sono stati acquistati dalla Commissione Europea in date diverse tra dicembre 2020 ed i primi mesi del 2021 con P.A. (Purchase Agreement) di diritto privato. I contratti di acquisto dei vaccini hanno un allegato, “Annex II”, che è proprio l’accordo stipulato tra la Commissione Europea ed i singoli Stati – tra i quali l’Italia – oggetto della “Commission Decision C(2020) 4192 final of 18 june 2020”, in modo che fosse ben chiaro a tutti che i vaccini venduti erano contro la malattia COVID-19.

I contratti di acquisto dei vaccini sono stati prodotti con l’atto di intervento nella versione reperita sul sito istituzionale della Commissione Europea (Doc. 34, 34 bis e 34 ter) e si vede che sono quasi completamente oscurati, censurati. La cosa che si vede nitidamente è l’intestazione: i  contratti di compravendita con i vari produttori sono stati stipulati per “lo sviluppo, la produzione, l’acquisto e la fornitura di “vaccini COVID-19” per gli Stati membri dell’Unione Europea”.

Ecco io mi chiedo, da avvocato, come questa Ecc.ma Corte abbia potuto decidere il 30.11.2022 e come possa decidere oggi questioni che riguardano l’efficacia e la sicurezza e quindi le caratteristiche, il funzionamento, le qualità promesse, le garanzie, la conduzione dei test di qualità ecc. ecc. su prodotti farmaceutici somministrati a milioni di cittadini italiani, senza aver nemmeno letto la versione completa ed integrale dei contratti di acquisto dei prodotti e relative schede tecniche.

Oggi dalle intercettazioni emerse dall’indagine di Bergamo sappiamo che il Direttore Generale di AIFA, dr. Magrini, li ha definiti all’epoca contratti “capestro” che “sembrano scritti come una presa in giro per analfabeti con l’anello al naso”.

Io, fossi un giudice della Corte Costituzionale, li andrei a leggere questi contratti.

Ad ogni modo nell’intervento c’è un’istanza motivata di acquisizione dei contratti; è lì, basta solo emettere un’ordinanza, anche d’ufficio.

Mi avvio alla conclusione.

In data 2.1.2021 il Ministero della Salute ha decretato di adottare il “Piano Strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ai sensi dell’art. 1, comma 457, della legge 30.12.2020, n. 178”, Piano allegato allo stesso decreto, INDICANDO QUALI PRODOTTI UTILI A TALE SCOPO PROPRIO I VACCINI CONTRO LA MALATTIA COVID-19.

Ma il Ministero della Salute non era solo. Alla realizzazione di tale Piano Strategico Nazionale dei vaccini hanno partecipato anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Age.na.s. ed AIFA, ossia tutti i più alti Enti od Organismi tecnici governativi in materia di salute pubblica (Doc. 45).

Nel punto “1. Introduzione” del Piano vengono confermate tutte le circostanze di cui sopra contenute nella Commission Decision [ (le interlocuzioni del Ministero della Salute con i partner europei, l’accordo tra Commissione Europea e Stati Membri sull’affidamento delle negoziazioni congiunte alla Commissione, sui negoziatori tra i quali una italiana, sullo ‘steering board’ ove siedono tutti gli Stati membri, sugli accordi assunti con diverse aziende produttrici ecc. ecc). ]

Al punto 2. rubricato “Valori, principi e categorie prioritarie”, pagina 5, tutti quanti insieme scrivono che “(…) La strategia di sanità pubblica per questa fase si focalizzerà inizialmente sulla riduzione diretta della morbilità e della mortalità, nonché sul mantenimento dei servizi essenziali più critici. Successivamente, qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione, al fine di ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche. (…)”.

Ebbene da tutte queste circostanze, scritte e confermate da tutti ed ai vari livelli, sia politici sia scientifici, risulta evidente e pacifico che il Ministro della Salute, il Governo e tutti gli Organismi scientifici nazionali ed internazionali, erano incontestabilmente a conoscenza del fatto che i prodotti scelti, acquistati e somministrati in campagna vaccinale nonchè destinati ai sanitari per adempiere all’obbligo vaccinale non erano contro  l’infezione dal virus SARS-CoV-2 bensì erano contro la MALATTIA COVID-19.

Il Ministero, l’ISS, AIFA e Agenas non avevano alcuna conoscenza né garanzia che i vaccini avrebbero fermato la diffusione del virus, non sapevano niente perché non esisteva alcuno studio preliminare su questa qualità o funzione dei vaccini.

Eppure il Ministro che ha elaborato tale Piano vaccinale è lo stesso che tre mesi dopo ha firmato, tra gli altri, il D.L. n. 44/2021.

I vaccini erano pacificamente inidonei a perseguire lo scopo espressamente richiesto dalla legge e lo erano da subito, in quel momento.

Questa Corte nella sentenza n. 15/2023 motiva la legittimità delle conseguenze sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione dell’inosservanza dell’ordine legale di assumere i farmaci compravenduti, applicando la categoria “contrattualistica” dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, senza considerare minimamente che, più a monte, si era consumata l’impossibilità naturale di adempimento dell’obbligo di vaccinarsi con un farmaco che fosse in grado di prevenire l’infezione da SARS-COV-2 come prescrive la legge che quell’assunzione impone.

Poi la realtà quotidiana dei fatti di immediata evidenza, tanto che si utilizza la categoria giuridica del “fatto notorio” (usata anche dal Giudice remittente), le evidenze empiriche e gli studi scientifici, quelli veri nel senso di effettivamente realizzati, hanno dimostrato che i vaccini tutto fanno tranne che bloccare l’infezione. Anzi gli studi prodotti con l’atto di intervento dimostrano l’effetto opposto: dopo pochi mesi, variabili a seconda del soggetto, l’efficacia è risultata addirittura negativa, nel senso che si è invertita per cui i soggetti completamente vaccinati, anche con più dosi, diventano addirittura meno protetti dall’infezione rispetto ai non vaccinati e, quindi, potenzialmente più contagiosi.

*

CONCLUDO

E’ dunque emerso in maniera inconfutabile, perché è tutto scritto ed è stato tutto ammesso alla luce del Sole, che il Piano Strategico Nazionale dei vaccini ed i contratti di compravendita dei vaccini stipulati per realizzare tale Piano hanno perseguito una finalità del tutto diversa da quella imposta chiaramente dal legislatore, violando la lettera della legge.

Sono pertanto da ritenersi affetti da nullità insanabile per contrarietà a norma imperativa e all’ordine pubblico in relazione all’art. 1343 c.c. (La causa di un negozio è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume), in relazione all’art. 5 c.c. che dispone che: “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume” ed in relazione all’art. 1418 c.c. che sancisce la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, ad esempio proprio per contrarietà all’ordine pubblico.

Sui contratti nulla quaestio perché le norme richiamate sono appropriate, essendo contratti di diritto privato.

L’istituto della nullità è stato peraltro esteso anche agli atti amministrativi dall’art. 21-septies della Legge n. 241/1990 che fa riferimento all’ipotesi del provvedimento mancante degli elementi essenziali (c.d. nullità strutturale) prevedendone, in tal caso, la nullità. L’esegesi della norma ha finito per seguire l’impostazione negoziale che traspone, adeguandola, la categoria della nullità strutturale prevista in ambito civilistico in ambito amministrativo: la nullità in questione atterrebbe quindi al difetto dei requisiti essenziali del provvedimento individuati nel soggetto, nell’oggetto, nella forma e nella causa, ossia gli stessi criteri che comportano la nullità del negozio civilistico.

Del resto un atto, un negozio giuridico od un contratto, nullo in quanto contrario a norma imperativa o all’ordine pubblico, va necessariamente estirpato dall’ordinamento giuridico, qualunque forma giuridica assuma.

In riferimento al Piano Strategico Nazionale dei vaccini è sostenibile sia la nullità per violazione diretta della norma imperativa e di ordine pubblico, sia la nullità per violazione indiretta, ossia l’illecito per frode alla legge, dato che si è realizzata una elusione all’applicazione di una norma imperativa e di ordine pubblico. La definizione di negozio in frode alla legge la mutuo dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 8600/2003: “Il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o perché diretta ad eludere una norma imperativa”.

Il motivo per cui, ad avviso dell’interveniente, la fattispecie del Piano vaccinale sembra ricadere nell’illecito indiretto per elusione si trova nel titolo stesso del Piano strategico nazionale in quanto il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’I.S.S., Agenas e AIFA l’hanno chiamato a caratteri cubitali: “VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19, con questo affermando uno scopo della vaccinazione che, consapevolmente, non erano in grado e non potevano realizzare ma che serviva per dare formalmente sostanza al disposto dell’art.1, comma 457, L. n. 178/2020, nonché per convincere le persone, attraverso un’informazione fuorviante, a vaccinarsi per perseguire lo scopo sociale fittizio di “prevenire l’infezione da SARS-COV-2’ (recte: non contagiarsi e non contagiare).

Ricordiamoci quanto è successo. Non è stato forse un grave problema di ordine pubblico quello che è successo negli ospedali e nelle RSA? I focolai che hanno portato alla chiusura di interi reparti pur essendo tutti vaccinati? Medici, pazienti e pure ospiti!

Voglio citare la sentenza 7045/2021 del Consiglio di Stato nella parte ‘moralizzatrice’, quella in cui si sofferma sul fenomeno dell’ “esitazione vaccinale”, dove ci spiega con superiorità quanto siano ignoranti, disinformati e contrari alla scienza coloro che hanno sollevato dubbi.    

Questa consapevole inidoneità dei vaccini a realizzare lo scopo previsto dalla legge ha drammaticamente portato al verificarsi del “macabro paradosso” di cui parla il Consiglio di Stato appunto nella sentenza n. 7045/2021, “quello per il quale i pazienti gravemente malati o anziani, ricoverati in strutture ospedaliere o in quelle residenziali contraessero il virus, con effetti letali per essi, proprio nella struttura deputata alla loro cura e per causa del personale deputato alla loro cura, refrattario alla vaccinazione” (così dice il Consiglio di Stato, sentenza n. 7045/2021, punto 31.7); il macabro paradosso è stato invece e purtroppo quello per cui è stato proprio il personale sanitario vaccinato ad aver diffuso il virus letale all’interno degli ospedali e nelle RSA, ovviamente in maniera inconsapevole perché si è fidato di informazioni non vere.

Si è verificato il paradosso del macabro paradosso; o il macabro paradosso a contrario.

E’ stata la prova di una triplice inefficacia: non impediscono di contrarre il virus, non impediscono di diffonderlo e non impediscono nemmeno la malattia grave…e purtroppo la morte.

E queste informazioni non vere hanno purtroppo condizionato anche le recenti sentenze di questa Ecc.ma Corte.

Cito l’ultima sentenza n. 14/2023, pagina 19, punto 10.2 in tema di CONTRIBUTI MEDICO SCIENTIFICI DI ISS, AIFA, MINISTERO ECC. ove si sofferma (per 10 righe) sull’efficacia dei vaccini:

“Sull’efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l’ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2..

Per quanto visto, questa è una affermazione che non ha alcun senso, né logico né medico/scientifico: è come dire che assumere un’aspirina al giorno per prevenire i sintomi infiammatori dell’influenza serve per contenere la diffusione dell’influenza!!!

In questa vicenda ISS e AIFA – e lo dico con dispiacere per ciò che hanno sempre rappresentato – non hanno alcuna credibilità perché hanno contribuito a realizzare un piano vaccinale nullo.

Le loro affermazioni sono affermazioni palesemente di parte e quindi non possono essere prese  per verità scientifiche, come fossero l’oracolo. Non sono enti terzi indipendenti e disinteressati.

E’ ovvio che scrivano che va tutto bene, che i vaccini sono efficaci e sicuri! Lo scrivono perché hanno un interesse addirittura personale a scriverlo.

Ad ogni modo insisto per l’ammissione dell’intervento, per sostenere le ragioni della nullità del Piano di vaccinazione e dei contratti di acquisto dei preparati farmaceutici.

Anche se questa Corte dovesse decidere di non ammetter l’intervento rilevo che la nullità  è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017.

*

Nota Redazionale: facciamo il massimo che possiamo, e se questo impegno è ritenuto utile e meritevole di essere sostenuto, sarebbe di grande aiuto una libera donazione per aiutare le nostre iniziative.
❤️❤️❤️
Dona a Avvocati Liberi, IBAN IT33Z0832703263000000002401 Causale, Donazione.🙏

Print Friendly, PDF & Email