2021.12.18 – L’ESPROPRIO DEI BAMBINI e i depositari della verità – di Angelo Di Lorenzo

Uno dei cambiamenti più evidenti della nuova realtà è costituito dalla sovrapposizione continua, in ogni ambito, dell’analisi con il giudizio.

Il dibattito è scomparso, è stato azzerato dal giudizio dei più, dalla supponente pretesa di essere i depositari della verità scientifica, giuridica, economica o sociale.

Non c’è più spazio per il giudizio diverso, per l’opinione difforme, per una minoranza scettica, per il dubbio, figuriamoci per il dissenso o addirittura per la contestazione.

E nemmeno importa l’autorevolezza o la competenza da cui proviene la voce, perché questa voce viene sistematicamente sopita dal main stream attraverso un’informazione orientata, con opinionisti tuttologi e con telemedici che arrivano all’irriverenza verso premi Nobel.

Allora prestiamo attenzione: la divulgazione di false informazioni è un reato punito dall’art. 656 c.p. che punisce la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, che minacciano il bene della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico.

Quindi attenzione a “rassicurare” pubblicamente la popolazione, ad esempio, che una norma – nella specie l’art. 403 c.c. – non entra in vigore alla data in cui la legge ne stabilisce l’efficacia, perché questa è un’analisi falsa, non un giudizio.

Stiamo leggendo di alcune “opinioni” rassicuranti di blogger di ogni specie che, quasi fosse una rete ben tessuta, sostengono che “non c’è alcun pericolo” per l’art. 403 c.c., perché si tratta di una modifica inserita in una Legge Delega al Governo (quella della riforma del processo civile) e che quindi per la sua modifica si dovrebbero attendere i decreti da emettersi entro un anno, “quindi state tranquilli” dicono, senza accorgersi (a voler presumere la buona fede) di essere proprio loro a rilanciare il proprio ragionamento mediante notizie false.

Cosa ci sarebbe di falso?

Forse che la Legge 206, ed in particolare il comma 27 di essa (che modifica direttamente l’art. 403 c.c., senza conferire alcuna delega a nessuno) sia una fake? Che la Legge non è stata pubblicata in G.U. o che non entri in vigore il 24 dicembre? Oppure che non sia stata apportata la modifica normativa?

A questi esperti di fantadiritto (purtroppo seguiti da migliaia di ignari) regaliamo una pillola educativa, ma abbiano quantomeno l’umiltà di rendersi conto di aver perso un’occasione per riflettere.

Senza farla troppo lunga, una Legge emanata dal Parlamento ai sensi dell’art. 73 Cost. contiene le norme immediatamente precettive che, salvo che non sia diversamente previsto, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed è possibile che, ai sensi dell’art. 76 Cost, il Parlamento deleghi tale funzione (di produzione della legge) al Governo, a condizione che siano indicati i principi ed i criteri direttivi, e solo per un tempo determinato ed oggetti definiti.

Il Governo, dal canto suo, entro il termine stabilito dalla delega, provvederà ad emettere l’altra “metà” del provvedimento con il decreto-legislativo, disciplinando la materia nel rispetto di quei criteri direttivi indicati dal Parlamento e completando, così, il procedimento di formazione della legge.

In materia di delegazione, le endiadi legge-delega/decreto-legislativo sono imprescindibili, tanto che mancando la seconda, la prima non avrà alcuna forza cogente o efficacia nell’ordinamento giuridico, mentre così non sarà qualora il Parlamento, invece di conferire la delega, eserciti direttamente la funzione che gli è propria introducendo o modificando norme di legge.

Avviene di frequente che una Legge Delega, nell’organizzazione di una materia di ampio respiro, si presenti come un provvedimento complesso composto contemporaneamente da norme di delegazione e norme di diretta efficacia; nella prassi legislativa moltissimi sono gli esempi di questo tipo, uno tra tutti proprio la Legge Delega n. 137 del 27 settembre 2021 (pubblicata in G.U. il 4 ottobre 2021) con cui il Parlamento ha conferito la delega al Governo per la riforma del processo penale.

Nel corpo del detto provvedimento, infatti, sono conferite una serie di deleghe che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge (articolo 1), come al tempo stesso introduce alcune disposizioni immediatamente efficaci – a decorrere dal 19 ottobre 2021 – che modificano da subito il codice penale ed il codice di procedura (articolo 2).

Ad esempio, nell’art. 1 comma 9 lett. i) è conferita una delega al Governo per la “riforma” delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare (da disciplinarsi quindi con decreto-legislativo entro un anno dal 19 ottobre 2021) mentre l’art. 2 comma 1 dispone l’immediata “riforma” della prescrizione, mentre l’art. 2 commi 2-6 introduce l’improcedibilità in appello per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale.

Della stessa forma è la Legge Delega 206, che conferisce deleghe che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge (articolo 1 commi 1-26), come al tempo stesso introduce alcune disposizioni immediatamente efficaci – a decorrere dal 24 dicembre 2021 – che modificano da subito il codice civile (articolo 1 commi 27-36).

Basta esercitare l’abilità della lettura per comprendere l’enorme differenza che passa tra l’art. 1 comma 8 n. 3 lett g) della Legge Delega con l’art. 1 comma 27 della medesima: il primo delega il Governo a modificare l’articolo 287 del codice di procedura civile (in materia di correzioni materiali delle sentenze) mentre il secondo modifica direttamente l’art. 403 codice civile (in punto di espropri dei bambini)

Senza considerare che l’art. 1 comma 37 della Legge Delega stabilisce apertis verbis che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” la quale, a norma poi dell’art. 73 Cost., entrerà in vigore il 24 dicembre 2021.

Allora la supponenza di chi sostiene che l’art. 403 c.c. abbisogni di un decreto legislativo o che debba essere “ratificata” o addirittura sia identica alla versione precedente, merita una netta presa di distanze, come pure merita la delegittimazione del ragionamento di chi è incapace di scindere il giudizio dall’analisi.

Il giudizio può essere condivisibile o meno, parziale o imparziale, mai vero o falso.

L’analisi, semmai, può essere falsa, ossia oggettivamente smentita attraverso le regole della dimostrazione empirica.

Intendiamoci, la conoscenza o l’autorevolezza non deriva dal numero di followers né può essere surrogata dalla prepotenza culturale, da una continua delegittimazione delle opinioni altrui con lo scherno di una saccente accusa di “falsità” dell’analisi.

Fermo restando l’analisi, lasciamo a ciascuno il giudizio sulla modificazione di una regola che incide gravemente sulla famiglia, sulla psiche dei minori, sui rapporti genitoriali e sull’affectio parentale, proprio perché conferisce un potere ablativo indiscriminato e arbitrario ad autorità non precisamente indicate, che potrebbero allontanare immediatamente i figli da uno o entrambi i genitori quando si ritenga che la loro educazione sia nociva all’integrità psico-fisica dei figli.

Certo l’opinione di chi si sente “tranquillo” perché l’introduzione della procedura di convalida ad opera del Giudice sarebbe una maggiore garanzia per i genitori è senz’altro rispettabile, anche se opinabile in quanto si sarebbe potuto parlare di “incremento” solo qualora l’art. 403 c.c. non fosse stato oggetto di modifica alcuna nella sua sostanza, e magari fosse stata aggiunta la disciplina della convalida del Tribunale entro termini perentori, ma nel caso che ci occupa la novella dell’art. 403 c.c. ha conferito a chiunque sia un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio o che eserciti una funzione od un munus pubblico (sindaco, polizia, servizi sociali, pediatra, medici, insegnanti, etc.) di espropriare i figli ai genitori senza che vi sia una ben tassativa indicazione dei casi di estremo pericolo o urgenza in cui una simile possibilità sia consentita (com’era prima), e solo sulla base di una convinzione, percezione o ideologia personale in merito a ciò che potrebbe essere o meno di interesse al benessere psico-fisico dei minori.

Contrariamente ai moderni interlocutori, lasciamo spazio al pluralismo delle opinioni, ognuno la interpreti come vuole, si rassicuri pensando che “tanto non succede”, stia ad aspettare la giurisprudenza e si affidi fiducioso alla rapidità e al funzionamento efficiente della giustizia del Tribunale per i minorenni (oltre che nei Servizi Sociali e nelle case famiglia); rimanga fiducioso, ma sappia che la novità entrerà in vigore entro 180 giorni dalla vigilia di natale.

Sarà poi la storia a confermare la buona fede o la competenza di questi onniscienti ignavi che rimangono fiduciosi nonostante noti esponenti del c.t.s., all’indomani della modifica, hanno affermato che i genitori dovranno dimostrare di “voler bene” ai loro figli vaccinandoli e, quindi, al contrario, chi non lo farà, dimostrerà di non aver a cuore l’integrità psico-fisica dei figli, a prescindere che un vaccino obbligatorio o solo consigliato.

Forse nemmeno questo basterà ad aprire gli occhi a chi non vuol vedere.

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