OLTRE AL CONI CENTRALE E ALLE AUTORITA’ MINISTERIALI, SCEGLIERE IL COMITATO TERRITORIALE DI PROPRIA APPARTENENZA
(inviare via pec o via raccomandata a/r)
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 – Roma – Italia
affarilegali@cert.coni.it
Comitato Regionale Abruzzo
Via Montorio al Vomano, 18, 67100 L’Aquila, Italia
Via pec: abruzzo@cert.coni.it
Comitato Regionale Basilicata
Via Appia, 208, 85100 Potenza, Italia
Via pec: basilicata@cert.coni.it
Comitato Provinciale Bolzano
Piazza Mazzini, 49 – Mazzini Platz, 49 – 39100 Bolzano – Bozen
Via pec: bolzano@cert.coni.it
Comitato Regionale Calabria
Via dei Correttori, 12, 89127 Reggio Calabria RC, Italia
Via pec: calabria@cert.coni.it
Comitato Regionale Campania
Via Alessandro Longo, 46 E, 80127 Napoli, Italia
Via pec: campania@cert.coni.it
Comitato Regionale Emilia Romagna
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia
Via pec: emiliaromagna@cert.coni.it
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Stadio Nereo Rocco, Via dei Macelli, 5, 34148 Trieste, Italia
Via pec: friuliveneziagiulia@cert.coni.it,
Comitato Regionale Lazio
Via Flaminia Nuova, 830, 00191 Roma, Italia
Via pec: lazio@cert.coni.it
Comitato Regionale Liguria
Via Ippolito D’Aste, 3, 16121 Genova, Italia
Via pec: liguria@cert.coni.it
Comitato Regionale Lombardia
Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 Milano, Italia
Via perc: lombardia@cert.coni.it
Comitato Regionale Marche
Strada Provinciale Cameranense Ancona
Via pec: marche@cert.coni.it
Comitato Regionale Molise
Via Giosuè Carducci, 4, 86100 Campobasso, Italia
Via pec: molise@cert.coni.it
Comitato Regionale Piemonte
Via Giordano Bruno, 191, 10134 Torino, Italia
Via pec: piemonte@cert.coni.it
Comitato Regionale Puglia
Strada Madonna della Rena, 70132 Bari, Italia
Via pec: puglia@cert.coni.it
Comitato Regionale Sardegna
Via Antonio Fais, 5, 09128 Cagliari, Italia
Via pec sardegna@cert.coni.it
Comitato Regionale Sicilia
Via Emanuele Notarbartolo, 1/G, 90141 Palermo, Italia
Via pec sicilia@cert.coni.it
Comitato Regionale Toscana
Via Irlanda, 5, 50126 Firenze, Italia
Via pec toscana@cert.coni.it
Comitato Provinciale Trento
c/o Casa dello Sport – SanbàPolis, via della Malpensada 84, piano 2, 38123, Trento
via p.e.c. trento@cert.coni.it
Comitato Regionale Umbria
Via Martiri dei Lager, 65, 06128 Perugia, Italia
Via pec: umbria@cert.coni.it
Comitato Regionale Valle D’Aosta
Corso Lancieri d’Aosta, 41, 11100 Aosta, Italia
Via pec: valledaosta@cert.coni.it
Comitato Regionale Veneto
Stadio Euganeo – Tribuna Sud – Viale Nereo Rocco, 35135 Padova PD, Italia
Via pec: veneto@cert.coni.it.
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Via p.e.c. autoritagaranteinfanzia@pec.it
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
segretariogenerale@pec.comitatoparalimpico.it.
PROTOCOLLO@PEC.COMITATOPARALIMPICO.IT
Presidenza Consiglio dei ministri -Dipartimento dello sport-
Via pec: ufficiosport@pec.governo.it
Sottosegretaria Dipartimento dello Sport
Valentina Vezzali
segreteria.vezzali@governo.it
Oggetto: Comunicazione diffida inoltrata via pec al rispetto delle norme Costituzionali ed internazionali per il diritto allo sport/cessazione di atti discriminatori in danno del minore.
Il sottoscritto ________________ (c.f. _____________) nato a ___________ ( __ ) il __/ __ / _____ e residente in ____________ ( __ ) Via __________ n. ___ in relazione al contratto in oggetto emarginato, vi significa quanto segue:
PREMESSO CHE
Dalla data del 10.01.2022 i ragazzi che hanno compiuto dodici anni di età, ivi compresi coloro che hanno la condizione di disabilità, sono stati esclusi da qualsiasi attività sportiva perché non in possesso del cosiddetto “Green pass rafforzato o super green pass”, richiesto dalle Associazioni sportive in ottemperanza di un’interpretazione estensiva dei Decreti Legge 30 dicembre 2021, n. 229, art. 1, comma 4 e n. 1 del 07 gennaio 2022.
Gli innumerevoli dettati normativi susseguitisi negli ultimi mesi, non hanno mai sancito alcun obbligo vaccinale per i minori, ivi compreso il richiamato D.L. n. 1/2022 che ha imposto ed esteso l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoro e ai cittadini italiani che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’attuale quadro normativo legato alla lotta al Sars CoV-2, infatti, non contiene alcuna norma che abbia imposto un obbligo vaccinale per i minori.
Il diniego di accesso e la conseguente discriminazione tra minori, fondata su una mera certificazione amministrativa -quale è da considerarsi il cd. green pass- costituisce un comportamento illegittimo ed arbitrario oltre che lesivo della dignità del minore e, perciò, perseguibile in termini di legge.
La privazione del diritto allo sport ed il mancato coinvolgimento in attività stimolanti ed educative, lascia nei ragazzi un vuoto che troppo spesso è colmato con attività inadeguate o inutili, esponendoli alla depressione, dipendenze patologiche o al rischio di obesità.
Lo sport oltre ad essere un’attività fisica per bambini o anziani volta a sviluppare o mantenere il benessere fisico è considerato un modo per includere i più deboli all’interno della società, svolgendo quella funzione di inclusione ed abbattimento delle barriere sociali e delle diversità discriminatorie soprattutto per i soggetti più vulnerabili della società.
CONSIDERATO CHE
Il diritto allo sport trova una connessione diretta con il più pregnante diritto alla salute, così come indicato nell’articolo 117 della nostra Carta fondamentale, che individua nell’ordinamento sportivo una potestà legislativa concorrente, inglobata nei più ampi e significativi diritti sanciti negli articoli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., per i quali lo sport si erge ad espressione della libertà personale attraverso cui si perfeziona la persona umana sia come singolo che in una formazione sociale, alla quale tutti devono poter aver accesso in eguali condizioni ed in prospettiva di una migliore salute.
L’importanza dello sport è anche riflesso del contesto relazionale e di crescita del soggetto ed è richiamato indirettamente anche nelle norme relative all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) ed in quelle che tutelano e valorizzano la famiglia (artt. 29-31 Cost.).
La funzione dell’attività sportiva reca un’importanza tale da essere garantita da una preminente autonomia espressa anche nella legge n. 280/2003 all’articolo 1 secondo cui: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.
La necessità di assicurare l’attività sportiva appare indiscutibilmente richiesta dall’abbondante normativa europea ed internazionale, la quale le considera necessarie al corretto sviluppo dell’individuo, che attraverso l’esercizio ha la possibilità di raggiungere un sano ed armonioso sviluppo della propria salute fisica e mentale, oltre che espandere le capacità di socializzazione e di apprendimento della disciplina.
Le stesse linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’attività fisica e il comportamento sedentario ‒ presentate il 25 novembre 2020 ‒ spingono ad una riduzione del tempo trascorso in condizioni di inattività, incentivando l’importanza dell’attività ludico-sportiva, intesa come componente essenziale della “persona umana”, attraverso cui si sviluppa l’homo ludens, inteso sia come singolo che come intera umanità.
Praticare sport – a qualunque età – fa bene alla salute, previene l’insorgenza di alcune patologie e migliora la capacità di concentrazione e di memorizzazione ed ancor di più per i minori, i quali traggono dall’attività fisica grandissimi benefici a livello di sviluppo psicofisico, tanto che la stessa Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha di recente ribadito che fare sport è un vero e proprio diritto da garantire a tutti i minori.
La Convenzione ONU del 1989, all’art. 24 sancisce che “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile”, all’art. 27 che “Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale” e all’art. 31 che “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.
Ancora altre disposizioni a tutela delle necessità dei minori sono indicate nella Carta olimpica; nella Carta europea dello sport; nella Carta internazionale per l‘educazione fisica, l’attività fisica e lo sport; nel Libro bianco sullo sport UE; nella Risoluzione del Parlamento europeo del 14.10.1987 e n. 2002/2280, nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e non da ultimo, nella carta internazionale dello sport e dell’educazione fisica dell’Unesco del 1978, con la quale il diritto allo sport appare come un diritto dell’uomo e dei popoli, capace di ricomprende i diritti di solidarietà, pace, sviluppo, equilibrio ecologico e soprattutto l’autodeterminazione dei popoli.
Si aggiungano, poi, gli articoli 6 e 165 del Trattato sul Funzionamento dell’U.E., dai quali potrebbe derivare quantomeno un dovere del nostro paese di sviluppo e promozione dell’attività sportiva in coordinamento con l’istituzione europea, ove i valori sportivi, sono esplicitamente parte integrante dell’educazione dei giovani e svolgono una funzione sociale ed educativa.
Lo stesso indimenticato presidente del CONI Avv. Onesti affermava che: «una società moderna deve dare ai giovani la possibilità di conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno compiere quel grande ritorno alla natura che è sempre più invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di tutti».
Del tutto illogico infine sarebbe ammettere la possibilità che i giovani possano partecipare ad attività educative la mattina (educazione fisica e frequentazione della scuola) mentre non possono praticare le medesime attività fisiche educative il pomeriggio senza dimostrare di essersi sottoposti ad un trattamento sanitario non obbligatorio.
Si tratta di una ulteriore inaccettabile irragionevolezza e discriminazione di minori innocenti e affatto pericolosi.
Tale imposizione comporta un grave pregiudizio alla loro dignità ed alla loro integrità psicofisica.
***
Per tutto quanto sopra precede
SI DIFFIDA
Codesto COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, nella persona del l.r.p.t., unitamente ai Comitati territoriali in indirizzo, a desistere dal continuare nell’attuazione di pratiche discriminatorie ed illegittime, protocollate in varie linee guida imposte dalla Federazioni sportive attivate nei confronti dei minori e anche dei fanciulli diversamente abili sprovvisti della richiamata certificazione verde rafforzata e così consentire agli stessi di proseguire nella necessaria attività sportiva.
CON INVITO
ad astenersi dal perpetrare ulteriori forme di discriminazione in danno degli atleti sulla scorta del possesso o dell’esibizione della certificazione verde Covid-19 “rafforzata
CON RISERVA
di agire nelle più opportune sedi giudiziarie, per l’accertamento dei danni tutti derivati – e derivandi – allo sviluppo psico-fisico dei minori.
Luogo e data.
firma