SPORT NEGATO – Denunzia di violazioni Costituzionali, di Convenzioni Internazionali e di illegittime estensioni di obblighi vaccinali – segnalazione atti discriminatori in danno dei minori.

(DA INVIARE PER PEC O VIA RACCOMANDATA A/R)

 

All’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

in persona del Garante pro tempore,

dott.ssa Carla Garlatti

Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma

Pec: segnalazioni@garanteinfanzia.org

Pec: autoritagaranteinfanzia@pec.it

          Oggetto: diritto allo sport – denunzia di violazioni Costituzionali, di Convenzioni Internazionali e di illegittime estensioni di obblighi vaccinali – segnalazione atti discriminatori in danno dei minori.

Il/la sottoscritta/a ________________nata a ______________ il __ / __ / ____, residente in _____ alla via _________________________, genitore/tutore del minore _________________________

P R E M E S S O

          Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 224 del 2021, il governo ha previsto l’obbligo del green pass rafforzato, alias “super green pass”, per i maggiori di anni 12, come condizione per poter praticare qualsiasi attività sportiva sia essa di squadra che individuale, al chiuso o all’aperto.

Si legge, infatti, nelle faq che il Dipartimento allo Sport ha pubblicato sul sito del Governo che, “A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi (…) e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere (…) nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (…) sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”; invece, nelle faq aggiornate, si parla in maniera specifica delle attività all’aperto, ma con necessità di accesso agli spogliatoi (come il calcio). Anche in questo caso, “…a partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti certificazione verde rafforzata…”.

Da tale data i ragazzi che hanno compiuto dodici anni di età, ivi compresi coloro che versano in condizione di disabilità, sono stati esclusi da qualsiasi attività sportiva, in quanto privi del cosiddetto “green pass rafforzato o super green pass”, richiesto dalle Associazioni sportive in conseguenza di un’interpretazione estensiva ed illegittima dei Decreti-Legge 30 dicembre 2021, n.229, art. 1, comma 4 e n.1 del 7 gennaio 2022.

Ne discendono comportamenti aberranti: sebbene l’attuale quadro normativo, legato alla lotta al Sars CoV-2, non contenga alcuna norma che impone un obbligo vaccinale ai minori, allo stato, a coloro che abbiano già compiuto i dodici anni di età, di fatto, viene impedita ogni attività sportiva, con conseguente, loro estromissione dal gruppo, dai compagni di squadra, dagli amici. Ragazzi sani ed integri che vengono esclusi dalla vita sociale e, in particolare, dalla pratica di quello sport, da sempre, giustamente, incensato come il loro più salutare momento di crescita e di formazione psicofisica, oltre che imperdonabilmente privati dei loro sogni.

Siffatto diniego di accesso opposto ai ragazzi ad opera delle associazioni sportive, basato su direttive del CONI nazionale e dei Comitati regionali, foriero di insopportabili discriminazioni tra minori e fondato, tra l’altro, su una mera certificazione amministrativa – quale è da considerarsi il cd. green pass (che non ha alcuna attinenza con la lotta alla Sars CoV-2)- costituisce un comportamento gravemente illegittimo, oltre che arbitrario e lesivo della dignità dei minori, al punto da essere legalmente –ed in vario modo- perseguibile.

Sulla scorta di tale premessa,

C O N S I D E R A T O

che il diritto allo sport trova una connessione diretta, come anticipato, con il più pregnante diritto alla salute, così come indicato nell’articolo 117 della nostra Carta fondamentale; norma che individua nell’ordinamento sportivo una potestà legislativa concorrente, inglobata nei più ampi e significativi diritti sanciti negli articoli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., per i quali lo sport costituisce la più alta espressione della libertà personale che, come tale, consente alla persona umana, sia essa intesa come singolo che quale facente parte di una formazione sociale, di perfezionarsi; sport in genere che, quindi, deve essere accessibile a tutti, a parità di condizioni e nella prospettiva di un costante miglioramento della salute psicofisica di ciascuno.

che l’importanza dello sport é anche riflesso del contesto relazionale e di crescita di ciascun soggetto ed è richiamato indirettamente anche nelle norme relative all’istruzione (artt.33 e 34 Cost.) ed in quelle che tutelano e valorizzano la famiglia (artt.29-31 Cost.).

R I L E V A T O

che le citate, illogiche e discriminatorie disposizioni di legge governativa e, ancor di più, le loro abnormi e apodittiche interpretazioni estensive, violano numerose disposizioni di legge nazionali ed sovranazionali, ex pluribus, ed a titolo esemplificativo:

a)- gli artt.3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

b)- l’art. 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989 che così recita “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.

c)- la Carta Europea dello Sport per Tutti del 1975;

d)- la Carta Europea Dello Sport del 1992;

e)- la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport del 1992; precisamente gli artt. 1 e 10
(“… L’UNESCO raccomanda che almeno un sesto dell’orario scolastico settimanale sia dedicato all’attività motoria. Qualunque siano le condizioni fisiche e caratteriali dei bambini, questi non devono essere emarginati dal loro diritto di praticare una qualsiasi disciplina sportiva; l’adulto non può negare loro questa possibilità, anzi deve offrire tutte le condizioni adattabili a livelli e bisogni.” Diritto di pari opportunità: “Tutti i bambini devono poter giocare senza essere esclusi per qualsivoglia motivo e senza tenere conto del risultato agonistico, che potrà essere ricercato più avanti nel tempo.

f)- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006; segnatamente, l’art.30  “Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport:

  1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità: (a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili; (b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili; (c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
  2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per: (a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici; (d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico; (e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive;

g)- la legge 104/1992;

h)- la legge 15 luglio 2003, n.189, recante “Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”.

i)- il Protocollo d’intesa n.1491/2021 del 12/10/2021 siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport e AGIA.

Non va sottaciuto, poi, che l’Autorità garante adita, nella Relazione 2019 al Parlamento sulle attività dell’Agia, ha promosso uno studio in collaborazione con la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, sul diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità ed ha formulato delle raccomandazioni in materia. Inoltre, al fine di promuovere esperienze e occasioni di gioco inclusivo l’Autorità garante, in occasione della Giornata mondiale del gioco, ha lanciato l’iniziativa “Giocare tutti, nessuno escluso” rivolta a raccogliere in un calendario nazionale le iniziative organizzate per far giocare i bambini e i ragazzi con disabilità insieme ai coetanei.

Ebbene, tale sistema di norme di ogni tipo e rango è stato assolutamente accantonato ed “ex abrupto” lasciato privo di attuazione sulla scorta dell’esigenza di dare la preminenza assoluta alla incomprensibile introduzione della certificazione verde rafforzata, (in)giustificata dall’esigenza improcrastinabile della lotta alla Sars CoV-2, sebbene con la lotta al virus essa non c’entri nulla!-.

E tutto ciò accade in danno dei minori, dei ragazzi, dei fanciulli diversamente abili che non posseggono il famigerato lasciapassare.

Per non dire, poi, sotto altro e diverso profilo, dell’evidente illogicità di tali norme e dei conseguenti, illegittimi comportamenti che ne estendono l’efficacia: da un lato, la mattina, si consente ai giovani di partecipare (spesso, al chiuso, all’interno di palestre) alle attività educative scolastiche (educazione fisica compresa) dall’altro, nel pomeriggio ed alla sera, si vieta loro di praticare quelle stesse attività fisiche educative (all’aperto) in mancanza dell’inoculazione di un siero che, si badi, costituisce un vero e proprio trattamento sanitario per loro non obbligatorio.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il/la sottoscritto/a

S E G N A L A 

la violazione continuata, deliberata, illogica ed illegittima di tutte le normative richiamate infra da cui deriva una grave ed imperdonabile discriminazione tra i ragazzi, vittime innocenti di tali angherie.

I N V I T A N O

pertanto, il Garante ad agire con tutti i mezzi a sua disposizione -e nelle sedi competenti- al fine di ottenere la cessazione di tutti quei comportamenti derivanti dalle denunziate, illegittime distorsioni legislative, dalle loro abnormi e non consentite estensioni interpretative, così garantendo l’effettività dei diritti dei minori e dei ragazzi, al momento, imperdonabilmente vilipesi e negati.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma

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