Diffida verifica green pass e rispetto privacy (generico)

Spett.le ___/ Egr. Sig. ____

(INDICARE)

Via mail: ________

Oggetto: Comunicazione e diffida al rispetto delle modalità e delle forme di utilizzo di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 D.L. 52/2021 e ss.mm..

Il/la sottoscritto/a ____________ ______________ nato/a il __________ a ______________ residente in ____________ in qualità (indicare se dipendente, autonomo, utente o consumatore)

Premesso che

  • il Green Pass si può ottenere (art. 9.2 in DL 52/21 convertito L 87/21) per: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; b) avvenuta guarigione da COVID-19; c) effettuazione di test oro-faringeo antigenico rapido molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2;
  • In considerazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali nella riunione del 21/07/2021 l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha approvato un decalogo che ha espresso principi quali: Rispetto del diritto a non essere vaccinato; 3. Rispetto del principio di liceità del trattamento 8. Necessità di garantire che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione;
  • Il Considerando 36 del Regolamento UE 2021/953 prescrive:È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”;
  • Per pacifica interpretazione della giurisprudenza costituzionale degli artt. 11 e 117 Cost. i Regolamenti sono immediatamente applicabili all’interno dei 27 Stati membri e pertanto il DL 111/2021 deve trovare pronta disapplicazione per contrasto con la normativa europea di rango superiore (primato del diritto dell’Unione Europea);
  • Con sentenza del 4 dicembre 2018, causa C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che l’obbligo di disapplicare la norma locale in contrasto incombe non solo sugli organi giurisdizionali ma anche su “tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricate di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze il diritto dell’Unione.
  • Con Comunicato del 31/08/2021 (doc. web n. 9694010 del quale si riportano alcuni stralci), esprimendosi sulla verifica in ambito scolastico del possesso da parte del personale dipendente del Green Pass, Il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di evidenziare e stabilire che

“…siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:

  1. i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato G allo schema);
  2. ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema);

iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);

  1. iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema;
  •  le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, (…) , al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art.17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

Nello stesso Comunicato il Garante prevede altresì che “siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:

  • ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato”;
  • Sempre in materia scolastica, il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1072 del 29.09.2021 – a seguito di segnalazione del Garante della Privacy – ha espresso il seguente principio di carattere generale: “la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio scolastico regionale adotterà le opportune iniziative dirette ad evitare l’utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo da parte del predetto personale”.
  • Il sistema di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 da Voi adottata viola le predette prescrizioni e modalità laddove (descrivere quale sia la violazione, la titolarità del controllore, il ritiro della certificazione, il trattamento dei dati sanitari, controlli da remoto, la conoscenza della natura vaccinale o meno del green pass, la conoscenza della data di scadenza, di verifichi fuori dai tempi, dai casi e oltre i modi consentiti)

9)   Il sistema in questione pone in evidenza o tende a conoscere i nominativi dei detentori di Green Pass scaduto e/o a scadere cosicchè consente anche di individuare facilmente coloro che rinnovano il green pass a seguito di tampone ogni 48 ore, in spregio della normativa sulla privacy, attuandosi in tal modo proprio quella discriminazione sul luogo di lavoro che il Garante della privacy ha voluto scongiurare.

10) La possibilità di verifica da remoto, di poi, da remoto finisce, inevitabilmente, nello scriminare e discriminare due categorie di lavoratori (vaccinati e non-vaccinati) in ambito lavorativo proprio ciò che il REG. 2021/953 e la Risoluzione 2021/2361 hanno prescritto di evitare.

Tutto quanto sopra premesso, con la presente:

  1. si evidenziano tutti gli specifici rischi e le responsabilità connessi al trattamento dei dati personali del sottoscritto, che è effettuato su larga scala e concerne dati relativi alla salute dell’interessato, senza alcuna attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
  2. si contestano tutte le violazioni attuali e potenziali sui propri dati personali e sensibili eventualmente già raccolti da remoto chiedendo per essi l’immediata cancellazione;
  3. si diffida a non verificare il possesso del Green Pass in orari diversi da quello che precede l’ingresso in servizio e in ogni luogo di lavoro;
  4. si contesta in via generale l’uso degli strumenti utilizzati per la verifica, perché illegittimi intimando di richiedere la verifica del possesso e validità del Green Pass al sottoscritto con modalità ordinaria attraverso l’uso dell’applicazione Verifica C19 od anche a mezzo di esibizione autocertificazione e/o certificazione di negatività al virus SARS-CoV2 sui test di cui all’elenco comune di test antigenici rapidi COVID-19 e Addendum approvati dalla EU Commission con ultimo aggiornamento del 23/07/2021;
  5. Ci si riserva, pertanto, di chiedere il risarcimento del danno derivato dall’illecito trattamento dei dati personali del sottoscritto;
  6. Qualora io abbia già sottoscritto una informativa al trattamento dei dati personali con riferimento all’applicazione delle suddette modalità di verifica dei green pass, con la presente si diffida e

Revoca

Ogni consenso al trattamento dei miei dati personali riguardo le verifiche del green pass.

Luogo e data

                                                                                                            Firma_______

 

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