AVVOCATI OVER 50 – PENALE – ISTANZA RINVIO LEGITTIMO IMPEDIMENTO

AUTORITA’ GIUDIZIARIA

RG ____ / ____ – UD. __ / __ / ____

ISTANZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PRESENZIARE IN UDIENZA

In subordine

ISTANZA DI RINVIO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Il sottoscritto Avv. ____ difensore del signor _____, imputato nell’indicato procedimento, informa il Giudice del legittimo impedimento a partecipare all’udienza del _____  a causa dell’impossibilità di presenziare per il sopravvenuto divieto di accesso all’aula per volontà di disposizione amministrativa del capo/dirigente dell’ufficio giudiziario che ha impedito l’esercizio della difesa della parte attraverso l’esclusione dall’udienza del suo difensore di fiducia ultra cinquantenne.

Alla data del 1 febbraio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni del Dl n. 1 del 7 gennaio 2022 che, nel modificare l’art. 9sesxies del D.L. 52/21, hanno introdotto l’utilizzo del green pass base (recte, certificazione covid-19 rilasciata ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) D.L. 52/21) anche per gli Avvocati per l’accesso negli uffici giudiziari.

Il sottoscritto è in possesso e, comunque, è disponibile a sottoporsi all’accertamento tamponale per ottenere valido green pass base per l’udienza del ____.

La disposizione amministrativa del _____, invece, prescrive al sottoscritto la malattia ovvero, in alternativa, la vaccinazione per esercitare la funzione difensiva all’udienza del ___, posto che impone l’obbligo di esibizione del green pass rafforzato, ossia quello basato esclusivamente su tali prescrizioni (recte, certificazione covid-19 rilasciata ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) D.L. 52/21), dando un’interpretazione estensiva agli Avvocati ultra cinquantenni dell’obbligo di utilizzo del super green pass a far data dal 15 febbraio 2022, introdotto per i soggetti over 50 lavoratori dipendenti dall’art. 4quater e 4quinquies del D.L. 44/21 come modificato dal D.L. n. 1/22.

Dalla semplice lettura testuale dell’art. 4quinquies D.L. 44/21 – così anche dal suo inquadramento sistematico – risulta chiarissimo come l’obbligo di esibizione del super green pass per gli ultracinquantenni è previsto solo ed esclusivamente qualora essi siano anche lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per l’ingresso nei luoghi di lavoro, compresi i soggetti di cui all’art. 9sexies comma 3 e 4 D.L. 52/21, dunque compresi i giudici onorari, i consulenti ed i soggetti esterni all’amministrazione della giustizia che svolgano una attività lavorativa dipendente.

È previsto dal comma 2 dell’art. 4quinquies, infatti, che il controllo del possesso delle certificazioni verdi rafforzate venga effettuato dal datore di lavoro, pubblico o privato oppure dai responsabili della sicurezza degli uffici giudiziari nei confronti degli obbligati che “svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

In forza del comma 4 dell’art.4quinquies cit. sono sempre i datori di lavoro, pubblici o privati, che accertano la violazione del lavoratore, lo considerano “assente ingiustificato” e lo privano della retribuzione fino alla presentazione del prescritto certificato, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Così come il comma 5 vieta l’accesso solo ai lavoratori sprovvisti e non al libero professionista che si reca in tribunale per l’espletamento di un incarico fiduciario.

In base al D.L. 1^ aprile n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021 n. 76 l’avvocato non è dipendente dell’amministrazione della giustizia né di altra amministrazione, non è dipendente del Tribunale, della Corte d’Appello né del Procuratore Generale, così come il luogo di lavoro dell’avvocato è il proprio studio e non l’ufficio giudiziario.

I locali del tribunale o l’aula di udienza non rappresentano “il luogo di lavoro” dell’avvocato, quanto piuttosto costituiscono luoghi ove si fruisce e si fornisce ai cittadini una parte del servizio pubblico della giustizia (ossia la parte “processuale”), al pari di quanto rappresenta l’archivio notarile per il notaio ovvero l’agenzia delle entrate o la camera di commercio per il commercialista.

Il luogo di lavoro per i liberi professionisti, in particolare per gli avvocati, è costituito invece dallo studio professionale, ossia dal luogo ove è stato dichiarato il domicilio del difensore per ricevere le notificazioni e le comunicazioni del presente procedimento e ove quotidianamente esercita, cura e tratta gli affari affidati al suo patrocinio dai clienti interessati in processi che si celebrano negli uffici giudiziari di tutta Italia.

In buona sostanza ratio del nuovo articolo 9sexies D.L. 52/2021 è la medesima ispiratrice del D.L. 127/21, con la differenza che la novella del comma 4 ha incluso gli avvocati tra le categorie tenute esibizione del green pass base per l’accesso (oggi escluso solo per le parti ed i testi), mentre la disposizione locale che impedisce al sottoscritto avvocato over 50 l’ingresso nel tribunale di ___, estende in malam partem i limiti di accesso rafforzati imposti da una normativa eccezionale, prevista per le persone che svolgono un’attività lavorativa dipendente.

Il divieto di ingresso al sottoscritto imposto dal provvedimento amministrativo che si contesta è fatto gravissimo anche perché non scusabile dalla buona fede di un “errore interpretativo”, posto che esso è stato più volte segnalato (ALLEGARE EVENTUALI LETTERE, DIFFIDE, RECLAMI, RICORSI, ANCHE DI ALTRI AVVOCATI O ASSOCIAZIONI O COA) pur rimanendo del tutto ignorato, tanto che oggi il pubblico funzionario che persiste nell’impedire l’accesso allo scrivente difensore in assenza del potere e in violazione della riserva assoluta di legge, non solo commette plurimi delitti ma infetta di nullità i processi in corso e non tiene conto della differenza che intercorre tra il cittadino ultra cinquantenne – per il quale è stato introdotto un obbligo generalizzato di vaccinazione nonchè l’obbligo del certificato rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro subordinato – e  l’Avvocato ultra cinquantenne, tenuto solo alla vaccinazione in quanto cittadino in forza di specifica sanzione pecuniaria, ma non certo qualificabile come lavoratore dipendente in quanto professionista libero e autonomo nell’espletamento delle proprie funzioni.

Oltre i profili di abuso d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e carenza assoluta di potere per l’organo che ha adottato una disposizione amministrativa illegittima, se non addirittura illecita, emerge macroscopica l’abnormità della stessa, se solo si tiene conto del disposto dell’art. 14 delle preleggi e della riserva assoluta di legge imposta dalla stessa normativa eccezionale di cui all’art. 9 comma 10bis D.L., che vieta espressamente “ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 che non sia disposto esclusivamente con legge dello Stato”.

È vietato estendere l’applicazione della norma eccezionale, temporanea e fortemente restrittiva, utilizzando un’interpretazione della ratio legislativa (evidentemente basata una posizione etica o ideologica orientata), proprio perché tale estensione – possibile unicamente de iure condendo – è vietata dalla legge; a fortiori se tale estensione analogica pregiudica in maniera irreversibile, ingiustificabile e ingiusta il diritto di difesa della parte in un processo penale.

Nella vicenda in esame, non sarebbe nemmeno ipotizzabile il richiamo alla (già di per sé discutibile) norma di nuova introduzione del comma 8bis di cui all’art. 9sexies D.L. 52/2021 che sottrae al giudice la valutazione della rilevanza processuale dell’assenza del difensore in conseguenza del “mancato possesso o mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1” che, in base alla novella, “non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.

Invero, tale disposizione rappresenta un ossimoro giuridico, perché ammette esattamente il contrario di quello che afferma: ben consapevole della legittimità dell’assenza del difensore senza green pass base, la disposizione si preoccupa di “classificarlo” come “illegittimo” vietando al giudice di valutare la rilevanza di tale condizione.

Peraltro la disposizione del comma 8bis cit. si applica solo ai casi previsti dal dall’art. 9sexies D.L. 52/21 – quindi in caso di mancato possesso o esibizione del green pass base – ma non può arrivare addirittura a sottrarre al giudice di valutare un impedimento generato dall’interpretazione dell’art.4quinquies D.L. 44/21, che non rinvia al comma 8bis dell’art. 9sexies D.L. 52/2021.

In assoluto, poi, il bollo statale sulla scusabilità dell’assenza del difensore della parte nel processo penale è stato già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale ai tempi del “Lodo Alfano” per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, rimettendo al giudice la valutazione “in concreto” dell’impedimento.

Per la Corte Costituzionale la norma avrebbe dovuto lasciare Giudice di valutare in concreto “a norma dell’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto”, e avrebbe dovuto essere interpretata in conformità con il codice di procedura penale dall’unico soggetto titolare della funzione di valutare la ricorrenza o meno del legittimo impedimento in relazione a comprovati e concreti motivi di fatto, ossia il Giudice.

Il diritto di difesa tutelato dal codice di rito non si esaurisce solo nel diritto di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ma anche nel diritto alla partecipazione al giudizio in senso sostanziale oltre che tecnico; il diritto di difesa ex art. 24 Cost. è strettamente correlato all’art. 111 Cost. che garantisce il diritto al contraddittorio ed al giusto processo, “pur allorquando fosse in conflitto con la necessità di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”.

La Corte Costituzionale tipizzava i casi di legittimo impedimento nell’ambito dell’art. 420-ter c.p.p. e riaffermava la riserva giurisdizionale nella valutazione “concreta”, caso per caso, non solo dell’assenza, ma anche dell’adempimento e se questo sia “assoluto e attuale”, pronunciandosi contro la possibilità di una mera “attestazione” di fatto, come oggi il comma 8bis dell’art. 9sexies DL 52/21 pretende di relegare al Giudice il mero compito “di segreteria” nel prenderne atto.

Ma anche qualora si ragionasse su un livello puramente interpretativo, la soluzione dovrebbe eleggere quella costituzionalmente orientata dagli art. 3, 24, 32, 111 Cost., con conseguente disapplicazione della prescrizione amministrativa che oggettivamente pone una irragionevole diseguaglianza di trattamento degli avvocati in ragione dell’età, viola il diritto di difesa delle persone e la libertà, la dignità e l’autonomia della professione forense, infine svuota del tutto di significato il “giusto processo” garantito a tutti i cittadini.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata impone certamente l’accoglimento della presente istanza, ma qualora l’Ill.ma S.V. ritenga ex lege non legittimo l’impedimento della scrivente difesa, non resta che eccepire con la presente la nullità generale e assoluta di cui all’art. 178 lett. c) e 179 c.p.c. degli atti processuali compiuti in assenza del difensore di fiducia nominato e di quelli successivi.

Sul punto, sottoscrive la presente istanza la parte personalmente, per ratificare la propria dichiarazione, come in effetti dichiara, di non voler essere difeso da nessun ulteriore avvocato, nemmeno da quello d’ufficio o prontamente reperito per sostituire il difensore di fiducia impedito di presenziare in udienza, intendendo essere difeso e rappresentato esclusivamente dal proprio difensore Avv. ____, in persona, disponibile e legalmente incaricato di assisterlo nel presente procedimento.

***

Per tutti I motivi su esposti, il sottoscritto Avv. ____, difensore di ____, dichiara che all’udienza del ___ accederà all’aula e parteciperà all’udienza nel rispetto della legge eccezionale e, dunque, in possesso della certificazione verde covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) D.L. 52/2021 (green pass base), chiedendo al Giudice procedente di disapplicare ai sensi e per gli effetti dell’All. E Legge 2248/1865 il provvedimento amministrativo del ____ che impone arbitrariamente alla difesa condizioni di accesso più gravose, inaccettabili, illegittime e con finalità estorsive (il green pass rafforzato) il consenso a sottoporsi a trattamenti sanitari non previsti espressamente dalla legge per esercitare la funzione di alta rilevanza costituzionale quale è quella del difensore della parte nel processo penale.

In difetto, si chiede che il giudice, preso atto della impossibilità a comparire dello scrivente difensore per volontà e fatto a lui imputabile, voglia dichiarare legittimo il suo impedimento a comparire all’udienza del ___ per i motivi sopra esposti e rinvii il processo a nuova udienza.

Qualora l’impedimento non sia ritenuto giustificato e si proceda alla trattazione dell’udienza in assenza del sottoscritto, si eccepisce sin da subito la nullità di ordine generale di cui all’all’178 lett. c) c.p.p. e assoluta ex art. 179 c.p.p. della stessa, degli atti compiuti e dell’intero processo.

Con riserva di segnalare la presente vicenda alle autorità giudiziarie ed agli organi di disciplina delle autorità amministrative e/o giudiziarie che impediscono, in concreto, l’esercizio dell’attività professionale e difensiva dell’odierno avvocato.

Luogo e data

Firma

Avv _____

 

Dichiarazione della parte difesa

Il sottoscritto ____, nato a ___ il ____, in qualità di _____ nel procedimento in epigrafe indicato, dichiara che il caso non sia permesso al difensore di fiducia di entrare in tribunale e partecipare all’udienza in propria difesa, rifiuta di essere sostituito da un difensore di ufficio o da altro avvocato prontamente reperibile, sollevando in tal caso la violazione del proprio diritto assoluto di difesa, essendo propria intenzione essere rappresentato e difeso dal solo Avv. _____, unico professionista in cui ha riposto la fiducia per le sue competenze professionali e per il rapporto con egli instaurato.

Luogo e data

Firma

_____ (la parte)

 

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