Nella motivazione della sentenza di proscioglimento, il Giudice sottolinea in premessa la “indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020” poiché contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., concludendo che poiché l’obbligo di compilare l’autocertificazione è stato imposto da un atto amministrativo illegittimo, il falso commesso nella fattispecie non è punibile per carenza dell’antigiuridicità della condotta e perché trattasi in ogni caso di c.d. falso innocuo o inutile, “configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione”.
