Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha disapplicato il provvedimento di sospensione della lavoratrice in congedo, ordinandone l’immediata reintegra in servizio, ai soli fini della fruizione del congedo retribuito per assistenza di genitore in condizioni di gravità, e la corresponsione, in favore della lavoratrice, delle retribuzioni non corrisposte dalla data di sospensione alla data del provvedimento, maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
