2021.12.30 – DENUNCIA PER SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA PRIVATA PER IMPEDIRE AGLI OSPITI DI RSA DI USCIRE O INCONTRARE I CONGIUNTI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ___________

PER IL TRAMITE STAZIONE DEI CARABINIERI DI_______

ATTO DI DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto/a  ( indicare i propri dati anagrafici completi di indirizzo di residenza e recapito telefonico o pec)

PREMESSO IN FATTO

  • Il querelante è  ( indicare il grado di parentela o affinità con la persona ricoverata) della Sig.ra o del Sig. ( indicare i dati anagrafici del proprio congiunto ricoverato) che è ospite della RSA __________ sita in _____ alla via ______.
  • Al sottoscritto è impedito l’accesso alla detta struttura per far visita al proprio familiare, in quanto non munito di Green Pass “rafforzato” ai sensi dell’art. 7 DL 221 del 24 dicembre 2021 recante le “disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice” che così recita:

 “ 1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla  cessazione  dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l’accesso   dei visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   all’articolo   1-bis   del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario. 2. L’accesso ai locali di cui al comma 1 e’ consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o dell’avvenuta  guarigione  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.2. Nelle more della modifica del decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo”.  

  • È di solare evidenza come l’obbligo di esibire la certificazione verde è posto solo a carico dei visitatori che fanno ingresso nei locali della Struttura e non nei confronti dei pazienti ivi ricoverati, che potrebbero essere accompagnati all’esterno e, comunque, ad uscire a semplice richiesta non essendo internati, ed inoltre nulla dice la norma in merito agli incontri all’esterno che – pertanto- non possono essere in alcun modo impediti.
  • E’ pacifico, inoltre, che nessuna disposizione adottata dal Responsabile o dal Direttore Sanitario di una RSA possa privare taluno della libertà personale e nemmeno alcun provvedimento amministrativo, o tantomeno un atto interno diramato da un Soggetto privato può  scalfire la libertà personale, così come protetta dall’art. 13 Cost., imponendo tale norma che sia sempre un provvedimento del giudice a limitarla, ovviamente, sulla base di una previsione di legge;
  • In data ____ (indicare gli episodi e/o le richieste e/o diffide inoltrate per incontrare il congiunto) è stato addirittura impedito al sottoscritto nonché al proprio familiare ospite della predetta struttura, l’incontro in aree esterne all’Istituto all’uopo dedicate;
  • Le condotte impeditive poste in essere dal Responsabile della Struttura e/o dagli operatori devono ritenersi penalmente rilevanti in quanto gravemente lesive del principio costituzionale della libertà personale così come garantito dall’art. 13 della Costituzione;
  • Nell’attuale quadro normativo emergenziale, infatti, non esiste alcuna norma che limiti la libertà personale e di libera circolazione ai soggetti non vaccinati o a coloro che, pur essendo vaccinati, vogliano incontrare propri congiunti, familiari, affini o conoscenti non vaccinati;
  • Le modalità e i casi di restrizione della libertà personale devono essere stabiliti con legge ma non basta, perché ricorrendo un presupposto necessario della disposizione di fonte primaria (riserva di legge), dovrà sopravvenire un provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria che impedisca il pieno esercizio della propria libertà personale, non essendo nemmeno concepibile che la volontà di una controparte contrattuale o di un organo o di un sanitario si sostituisca al giudice nell’applicazione della legge;
  • L’essenzialità di tali garanzie è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che: “La costrizione, nel sequestro di persona, non deve necessariamente estrinsecarsi nell’utilizzo di mezzi fisici, adoperati contro la volontà del soggetto passivo, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale che ricorre, pur in assenza di parole e di espliciti gesti intimidatori, in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla persona offesa la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà” (Cass. Pen., sez. V, sentenza 19 aprile 2005, n. 14566, in Ced Cassazione, rv., 231354); “(…) a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve” (Cass. Pen., sez. V, sentenza 22 febbraio 2005, n. 6488);
  • Pertanto, la misura decisa autonomamente dal Responsabile Sanitario della Struttura ____ ha violato la libertà personale del sig./ra ___________________, moralmente e materialmente sostenuto da coloro che, nell’ambito dei propri ruoli, vi hanno dato rafforzamento ed esecuzione;
  • Trattasi di decisione arbitraria e violenta sia rispetto alla volontà dell’ospite degente e del congiunto visitatore sia, inoltre, alla stessa normativa sanitaria emergenziale posto che, seppur in presenza di una precisa disposizione che regola l’accesso nelle strutture socio-sanitarie a decorrere dal 30 dicembre 2021, alcuna volontà che non provenga da un provvedimento del giudice potrà impedire l’uscita dell’ospite o l’incontro di questo con visitatori, anche all’esterno;
  • Diversamente opinando i soggetti non vaccinati né obbligati alla vaccinazione, come nel caso di specie, sarebbero privati della dignità e dell’affectio parentalis, impediti di manifestare e realizzare la propria personalità nella famiglia, nella sfera sociale e delle formazioni ove si svolge la sua personalità, discriminato peraltro dalla privazione di un diritto umano e naturale di riunirsi con un altro cittadino a causa di una propria condizione personale e sociale, in spregio ai principi fondamentali contemplati dalla nostra Costituzione Repubblicana Italiana (art. 2,3,13,16,17,32);
  • Nonostante il sottoscritto abbia più volte richiesto e diffidato i denunciati a consentire l’incontro del sig. _____ ricevendo un rifiuto ogni volta, non può che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per denunciare il grave abuso e sequestro di persona in danno del ________, in quanto privato della libertà arbitrariamente dal Responsabile/Direttore sanitario della _________, consapevole che la propria condotta unilaterale è priva del relativo potere o autorità, eseguito invece in violazione sia della riserva assoluta di legge che della riserva di giurisdizione;
  • Anche la CEDU – la quale con la propria giurisprudenza entra a far parte del nostro ordinamento giuridico con valore di norma sovraordinata e interposta, per effetto degli artt. 10, 11 e 117 Cost. (cfr., per tutte, da ultimo, Corte cost., 240/2018) – prevede la distinzione tra limitazione alla libertà personale (ex art. 5, CEDU) e alla libertà di circolazione (ex art. 2, prot. n. 4, CEDU), che viene condotta tenendo conto di diversi elementi (genere, durata, effetti, modalità delle misure considerate) che, in ultima analisi, si risolvono in una valutazione del grado di intensità invece che della natura o essenza della limitazione stessa.
  • In altri termini, anche una limitazione della libertà di circolazione, se portata all’estremo, diventa violazione della libertà personale che, come tale, deve essere soggetta alle garanzie costituzionali e a quelle apprestate dalla stessa CEDU;
  • La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, infatti, insegna che “Viola l’art. 5 par. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce la libertà personale, l’assegnazione di persona ritenuta socialmente pericolosa al soggiorno obbligato in un’isola, ove possa muoversi soltanto in una zona estremamente esigua, sotto permanente sorveglianza e nella quasi completa impossibilità di stabilire contatti sociali […]” (cfr., Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 6 novembre 1980, Guzzardi contro Italia, in Foro It., 1981, IV, 1);
  • Ne consegue, pertanto, che configura limitazione della libertà personale anche la misura imposta al cittadino con preclusione persino dell’attività motoria nelle vicinanze che si risolve nella privazione persino della c.d. ora d’aria giornaliera. Una esasperata preoccupazione di tutelare il diritto alla salute non giustifica la privazione della libertà, in quanto non sembra che l’art.13 Cost. possa cedere all’art. 32 Cost., perché ogni restrizione della libertà personale in nome di una “salute pubblica” dovrà necessariamente seguire la via giurisdizionale prevista dall’art. 13 Cost..
  • Il trattamento sanitario che, oltre che obbligatorio divenga anche la ragione per l’applicazione di misure cautelari coercitive (reclusione; internamento; arresti domicilio o presso case di cura o riposo; divieti di incontro; semidetenzione; etc.), non potrà essere disposta da un organo amministrativo o addirittura da un soggetto privato, perché in base all’art. 13 Cost. sarà solo il magistrato a poterla disporre (C. Cost. 74/1968; C. Cost. 29/1973; 223/1976; 54/1986; 471/1990; 238/1996; 257/1996);
  • In definitiva il legislatore può limitare la libertà personale perseguendo finalità ulteriori, di pari rango costituzionale, onde controbilanciarli con la prima, ma non può bilanciarsi un valore, un principio con un limite, nel caso stabilito dall’art. 13 Cost. costituito dalla condizione della “doppia riserva assoluta” (di legge e di giurisdizione)

Per quanto sopra esposto risulta integrato il reato ex art 605 c.p.

***

  • Per altro verso, costringere una persona, per di più “fragile”, a sopportare tutti i summenzionati soprusi, integra inequivocabilmente anche il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 c.p;
  • Il Sig. _______________ è costretto a sopportare il peso psicologico di una vera e propria segregazione domiciliare con assoluto divieto di circolazione e persino di incontro con i propri congiunti persino all’aperto;
  • Tale restrizione è frutto di un vero e proprio abuso di potere da parte del Dirigente della Struttura e di coloro che hanno dato esecuzione a tali direttive illegittime e disumane, che con la violenza fisica e morale esercitata nei confronti della p.o., gli ha impedito la circolazione, gli spostamenti e lo ha costretto a tollerare privazioni di libertà personali, a mezzo di ordini “interni” alla Struttura chiaramente illeciti ed illegali, nemmeno riconducibili alla novella introdotta dal DL 221 del 24 dicembre 2021;
  • La consumazione del delitto di cui all’art. 610 c.p. (ed il conseguente danno procurato) si ravvisa altresì nell’aver impedito allo scrivente, con la medesima forza fisica e morale, il diritto di far visita al proprio congiunto in spregio alle garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione.

Per quanto sopra esposto risulta integrato il reato ex art 610 c.p.

***

Visto tutto quanto sopra esposto e riferito, il sottoscritto, come in epigrafe domiciliato, propone formale

DENUNCIA-QUERELA

Nei confronti di ________________ ( oppure indicare oltre al Responsabile legale e al Direttore Sanitario, nomi e cognomi di chiunque ha impedito o ostacolato le visite e le uscite) e, previa identificazione di tutti i responsabili delle condotte descritte in premesse, se ne chiede la punizione per i delitti di cui agli artt. 81, 605 e 610 c.p. ovvero di quelle altre fattispecie che la S.V. ravviserà dai fatti esposti.

Dichiara, sin d’ora, di volersi costituire parte civile nell’instaurando procedimento penale nei confronti dei soggetti querelati, riservandosi la produzione di prove documentali e testimoniali e chiedendo, al contempo, ai sensi dell’art. 408 co. 2 c.p.p., di essere informata in caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato.

  • L’audizione a sit del sottoscritto n.q. di persona offesa;
  • L’audizione del Sig…………….., testimone oculare dei fatti; (SE C’E’)
  • L’acquisizione della “circolare o nota interna” diramata dal Dirigente Sanitario della Struttura in cui si vieta la libera circolazione dei pazienti non vaccinati nonché le visite con i familiari;
  • L’acquisizione dei nominativi dei soggetti ricoverati presso la Struttura e dei familiari anche al fine di disporre l’audizione a sit di costoro e riscontrare i fatti oggetto della presente denuncia;
  • DEPOSITOTARE SE IN POSSESSO DOCUMENTAZIONE, LETTERE, DIFFIDE RISPOSTE, FOTOGRAFIE, REGISTRAZIONI, E OGNI ALTRO DOCUMENTO RITENUTO UTILE

Si chiede altresì di voler disporre con urgenza la perquisizione ex art. 250 c.p.p. anche al fine di accertare quanto esposto e porre sotto sequestro eventuali documenti utili ai fini di prova.

Luogo e data,

firma

 

 

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