Diffida per il rilascio della prescrizione medica per la somministrazione del siero vaccinale

Alla Regione _____

in persona del Sig. Presidente

Pec: ______

 Alla Regione ____

in persona dell’Assessore alla Sanità

via p.e.c. ___________

Alla Direzione Generale della ASL della regione ______

Via Pec: _________

 

e p.c.                                       alla Procura della Repubblica                                                 presso il Tribunale di ____,

Pec: ____

Oggetto: Atto di diffida

Il sottoscritto _____, nato a ____ il ____, residente in ___ alla Via ____ n. ___, espone quanto segue:

Il 27 dicembre 2020 è stata avviata in tutta Italia la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 (cosiddetto “Vaccine day”).

Nell’ambito del territorio della Regione in indirizzo i (cosiddetti) “vaccini” Covid-19 in uso (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Janssen di Johnson & Johnson e Vaxzevria di AstraZeneca), autorizzati dalla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata con rispettiva Decisione di Esecuzione (n 9598 del 21.12.2020 per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; n. 94 del 6.01.2021 per Spikevax di Moderna; n. 698 del 21.01.2021 per Vaxzevria di AstraZeneca; n. 1763 del 11.03.2021 per Janssen di Johnson & Johnson   – cfr. link registro dell’Unione Europea dei medicinali per uso umano -) sono stati somministrati, in violazione delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti Autorità e delle circolari del Ministero della Salute, senza il rilascio della prescrizione medica, quale presupposto necessario per una legittima attività di vaccinazione.

Il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica per una legittima inoculazione di tali sostanze è stata imposta dalla Commissione Europea che, all’art. 2 della rispettiva “Decisione di Esecuzione”, prevede: “l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di cui all’articolo 1 (e dunque Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson ) è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle specifiche stabilite nell’allegato II”.

Tale allegato alla lettera B “Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo” (a pag.17) dispone che i su richiamati “vaccini” sperimentali sono medicinali soggetti a prescrizione medica. Condizione, peraltro, richiamata e confermata dall’AIFA con propria determina n. 154/2020 (pag. 5) del 23.12.2020 nonché dal Ministero della Salute con nota del 24.12.2020, prot. n. 0042164,  “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-Cov-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione” (vedi allegati alla citata nota).

Ne consegue, quindi, che le suddette quattro sostanze sperimentali possono essere inoculate solo e soltanto in presenza di una “obbligatoria” prescrizione medica.

Ebbene, tale obbligo, dal 27 dicembre 2020 è stato sistematicamente violato in modo penalmente rilevante in tutti gli Hub vaccinali e nei diversi centri adibiti alla somministrazione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 ( es: palazzetti dello sport) dislocati sul territorio regionale abruzzese ed ora anche nelle farmacie, strutture, peraltro, sfornite della presenza/figura del medico anestesista-rianimatore necessaria in situazioni di grave reazione allergica durante la  somministrazione di uno dei quattro “vaccini” Covid- 19.

In linea con la politica vaccinale su indicata i medici si sono sentiti esonerati dalla verifica delle cause ostative alla vaccinazione sulla persona del vaccinando e della relativa prescrizione medica in violazione dei doveri di cui agli artt. 13 e 33 del Codice Deontologico Medico.

Tale illegittimo comportamento assunto in tutti questi mesi, ed a tutt’oggi perdurante, verrà doverosamente portato all’attenzione di tutte le competenti sedi giudiziarie (civile e penale) nonché dinanzi alla Procura della Repubblica competente per territorio,  alla quale la presente viene inviata per ogni valutazione.

Preme inoltre evidenziare come i decreti legge che hanno previsto nel nostro Paese l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori non esonerano le Aziende Sanitarie dalla responsabilità penale di acquisire la prescrizione medica per ogni singola dose di vaccino inoculato, imposto a monte dalla Commissione Europea.

Il rispetto dell’indicato presupposto alla somministrazione dei “vaccini” Covid-19 (prescrizione medica) è tanto più doveroso e urgente laddove si considerino i gravi eventi avversi, anche fatali, riscontrati e certificati dall’AIFA (e ciò nonostante gli oggettivi limiti insiti nella decisione di operare una vigilanza esclusivamente passiva).

Tanto premesso, siete invitati a mettermi a conoscenza, con qualsiasi mezzo idoneo, del numero ufficiale dei morti e degli eventi avversi da inoculazione dei “vaccini” Covid-19 (cecità, infarti, miocardite, trombosi, ecc.) registrati nella Regione in seguito alla somministrazione del ” vaccini ” ad oggi.

Per le considerazioni sopra esposte siete invitati e nel contempo diffidati al rigoroso rispetto delle condizioni indicate all’art. 2 della rispettiva “Decisione di Esecuzione della Commissione” e, quindi, al preventivo rilascio, in caso di somministrazione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, della necessaria e dovuta prescrizione medica, significando sin da ora che, in mancanza, verranno adite le opportune sedi giudiziarie, anche penali, competenti.

Luogo e data

Firma _________

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