Corte Giustizia Unione Europea sent. 13.7.23 n. C 765-21

 

La CGUE ha deciso di non decidere
Avv. Roberto Martina

La Corte di Giistizia della UE ha alfine sentenziato dichiarando la irricevibilità della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova e rubricata al n. C-765/2021 della CGUE. Data la enormità dei quesiti sollevati dal giudice patavino, un accoglimento anche parziale o di uno solo degli interrogativi devoluti alla Corte, avrebbe comportato il riconoscimento della erroneità e illegittimità dell’operato del trittico Conte-Speranza-Draghi ma anche del PdR Mattarella che quei decreti e quelle conversioni aveva firmato.
Ma nel quadro dei dispositivi di biopolitica che la UE stessa ha introdotto per i 27 Stati membri (Reg. 953/2021 – green-pass), il satellite Italia è stato il luogo di elezione per misurare l’accettabilità di certe pratiche da parte dei cittadini e la loro capacità di restare sottomessi (esperimento tristemente riuscito) pur se al cospetto di sostanze ancora sperimentali e dagli effetti ignoti ovvero dinanzi all’introduzione, per l’esercizio di libertà e diritti fondamentali, di precise condizioni verificabili attraverso l’uso di QR e altri strumenti digitali. La Corte lussemburghese, che è composta da giudici nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, non ha avuto quindi il carattere necessario per entrare nel merito e magari per contraddire le Istituzioni europee e italiane sul campo di quei diritti e libertà fondamentali che a parole sono cari alla UE. Nulla di nuovo quindi, ed è quasi superfluo dire che ci aspettavamo una risposta simile.
Ci riserviamo di darVi una lettura approfondita delle 12 pagine della sentenza ma evidenziamo una prima erroneità della risposta della Corte rispetto al primo quesito avanzato dal giudice di Padova (sono attuali le Determine EU Commissione per immissione in commercio dei farmaci ancora sperimentali, i cd “vaccini”, alla luce del fatto che esistono almeno 15 cure approvate in via ordinaria dall’Ema e dall’Aifa?). La Corte dichiarato l’improcedibilità del quesito rimproverando al giudice patavino di non aver individuato concretamente a quali autorizzazioni si riferisse ma questo è solo un espediente giuridico per evitare una decisione nel merito dal momento che il giudice patavino aveva assolto in concreto a tale incombente chiedendo: “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA [Agenzia italiana del farmaco] del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 ”. È evidente che non era dubitale che il riferimento fosse ai “vaccini” Covid-19!
Resta un certo rammarico ma non tanto perché ci si attendeva necessariamente un accoglimento rispetto alle istanze giuste e legittime formalizzate dal Prof. Sinagra in primo grado come difensore di una sanitaria sospesa, ma per l’ennesima riprova del fatto che il potere giudiziario del cd occidente mostra di aver totalmente abdicato alla sua funzione di rendere Giustizia.

Per noi Avvocati Liberi questa è una ferita aperta ma, rilevando che le 7 questioni restano ancora senza risposta, le riproporremo nell’interesse dei cittadini.
In questi anni sfortunati l’apporto di Avvocati Liberi per la riaffermazione di giustizia e uguaglianza non verrà a mancare.

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