Nella motivazione della sentenza di proscioglimento, il Giudice sottolinea in premessa la “indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020” poiché contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., concludendo che poiché l’obbligo di compilare l’autocertificazione è stato imposto da un atto amministrativo illegittimo, il falso commesso nella fattispecie non è punibile per carenza dell’antigiuridicità della condotta e perché trattasi in ogni caso di c.d. falso innocuo o inutile, “configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione”.
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Tag: art. 13 Cost., esclusione reato ex art. 483 c.p., falso inutile, misure restrittive della libertà personale illegittime, Spostamenti in pieno lockdown e in zona rossa senza valido motivo