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Cari Cittadini,
facciamo seguito ai convegni on-line sui D.L. 172/21 e 1/22, pubblicando la spiegazione sulla natura, sull’utilizzo e sulle finalità degli atti funzionali al corretto adempimento dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata.
Senza ripetere le peculiarità della nuova disciplina di cui abbiamo relazionato nei convegni https://youtu.be/V-grVsJyFY4 e https://www.youtube.com/watch?v=i_bGlx6nDOs), ci limitiamo ad una premessa comunque necessaria ma rapidissima.
Il DL 172/2021, introduce disciplina restrittiva che prevede l’introduzione del cd green pass rafforzato (o super green pass) al cui possesso è subordinata la concessione di tutta una serie di diritti e libertà (lavoro, circolazione, riunione etc) non più esercitabili nemmeno con l’uso del green pass ordinario (o base). Il possesso del super green pass, a sua volta, è subordinato alla guarigione o all’avvenuta vaccinazione anti-covid19, e comprende anche l’obbligo di sottoporsi entro sei mesi alla c.d. terza dose per i già vaccinati ovvero di una dose per i guariti.
Un’altra novità introdotta dalla novella del DL 172/2021 è quella dell’obbligo vaccinale, che dal comparto Sanità è stata estesa a quelli della Scuola e delle Forze dell’Ordine (categorie da intendersi in senso amplissimo), e la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione della sospensione dal lavoro e della retribuzione fino al 15/06/2022 per il lavoratore obbligato rimasto inadempiente.
La situazione dei destinatari dell’obbligo è quindi chiaramente drammatica e, benché la normativa introdotta sia antigiuridica, illogica e discriminatoria, essa – sebbene temporanea – presenta la forza di legge e resterà in vigore per almeno per 60 giorni (art. 77 Cost.) in attesa di una conversione in Legge che stabilirà gli effetti definitivi del decreto provvisorio (e che, sulla base dell’esperienza dei precedenti decreti legge, verrà certamente convertito con larghissima maggioranza dal Parlamento).
Come tutti gli altri professionisti e studiosi, nemmeno noi Avvocati Liberi abbiamo la soluzione per evitare che si subisca la sospensione in caso di esercizio legittimo della scelta di non vaccinarsi per il lavoratore obbligato: il DL 172/2021 infatti è una norma ben congegnata – seppure nella sua mostruosità – che riempie tutti i vuoti e non lascia spazi ad attività difensive che possano impedire l’applicazione preliminare e amministrativa delle sanzioni previste.
Avvocati Liberi ha tuttavia individuato una linea di condotta giuridicamente valida e assolutamente percorribile che, se seguita, sarà preziosa per tutti coloro che, offrendo l’adempimento agli obblighi di legge senza prestare consensi o condotte ulteriori non obbligatorie, saranno comunque ragionevolmente sospesi e che decideranno di ricorrere in Tribunale chiedendo la reintegra nel proprio posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, lamentando l’invalidità e/o la nullità di quella sospensione basata su un erroneo accertamento dell’inadempimento all’obbligo.
Si deve precisare in modo chiaro che questa linea difensiva (all’esito della quale non si verrà vaccinati per la mancanza della sottoscrizione del modulo di consenso e che, in ogni caso, lascerà liberi di rifiutare la vaccinazione ed allontanarsi senza alcuna restrizione), non è un escamotage per eludere gli obblighi normativi ma, viceversa, costituisce la massima espressione di una pretesa di osservanza di una norma eccezionale gravemente incidente sui diritti delle persone e sull’habeas corpus, che può e deve essere applicata nel rispetto del principio del minor sacrificio possibile e nel più stretto rigore dei termini, delle forme e delle procedure a garanzie del cittadino deprivato della libertà di autodeterminazione.
La questione giuridica che è sottesa verte sulla compatibilità dell’istituto del “consenso informato” all’interno di una procedura sanitaria obbligatoria. Il consenso informato (art. 1 L. 219/2017) garantisce l’inviolabilità della libertà personale intesa anche come libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo: tralasciando ogni questione di ammissibilità di un obbligo generalizzato di vaccinazione (o pseudo tale) a norma dell’art. 32 Cost., nel momento in cui la legge (o un atto avente forza di legge) impone un trattamento obbligatorio come quello vaccinale imposto dal nuovo DL 44/21 modificato dal DL 172/2021, ai soggetti obbligati è negata ogni possibilità di scelta e, per questo, in una cornice caratterizzata dalla obbligatorietà della prestazione (la vaccinazione), il rilascio di un consenso non avrebbe alcun senso giuridico per l’obbligato e cesserebbe di essere espressione del libera e consapevole scelta della persona, trasformandosi in una sorta di “permesso” che l’obbligato/debitore dovrebbe rilasciare al medico/creditore, con la naturale conseguenza di pregiudizi personali per l’eventualità che si presentassero effetti avversi per i quali sarebbe negato o precluso pure il risarcimento in virtù della valenza liberatoria della sottoscrizione del consenso.
Dunque, la linea indicata prevede alcuni snodi fondamentali:
a) inviare le comunicazioni (DOC. 1, 2, 2.1 e 3);
b) presentarsi all’hub vaccinale accompagnati da un fiduciario;
c) chiedere maggiori informazioni utili per un consapevole rilascio del consenso;
d) se non convinti o in presenza di riserve mentali opporre il rifiuto categorico della propria firma sul modulo di consenso informato in quanto si è in presenza di una prestazione sanitaria obbligatoria che prescrive il rilascio di alcun consenso dell’obbligato;
e) chiedere e insistere di essere vaccinati senza sottoscrivere il consenso informato.
La mancata sottoscrizione del consenso informato comporterà con ragionevole certezza la mancata vaccinazione per volontà del medico vaccinatore e, sempre con la stessa ragionevole previsione, il datore di lavoro preposto all’osservanza dell’obbligo non comprenderà la differenza tra adempimento o inadempimento imputabile e, perciò, provvederà a redigere l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e alla conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del lavoratore (ritenuto inadempiente).
In tal caso ci si potrà porre in una posizione di legittimità e di ragione al momento – qualora si decidesse – di proporre ricorso avverso tale grave sanzione irrogata su un presupposto invalido, ma in ogni caso non ci si è assunti la responsabilità della terapia vaccinale firmando il consenso alla vaccinazione, rimasta in capo al medico vaccinatore ed allo stato.
La condotta da tenere ha il pregio di far emergere la concreta ed effettiva volontà dell’obbligato di essere vaccinato, quindi di adempiere, facendolo rimanere in una posizione di legittimità all’interno del perimetro del comportamento che la norma impone; farà anche emergere, di converso, che l’unico reale inadempimento sarebbe quello del medico somministrante che, interrompendo la procedura obbligatoria, avrebbe condannato -illegittimamente e arbitrariamente- il soggetto obbligato a subire la sospensione.
In sede vaccinale insistere sulla propria volontà di adempimento di un obbligo di legge, di essersi recati al centro solo perché obbligati, per cui si permette la somministrazione in adempimento dell’obbligo ma, in relazione ad esso, non si rilascia alcun consenso perché si teme per la propria salute.
Dopo aver compilato la scheda di anamnesi con risposte prevedenti una serie di “non lo so”, richiedere comunque di approfondire il consenso informato sottoposto rivolgendo al medico alcune semplici ma decisive domande:
1. La vaccinazione evita la diffusione del contagio?
2. A proposito di effetti collaterali, ci sono stati casi accertati di morte o di invalidità permanente dovuti alla vaccinazione?
3. Sono noti eventuali effetti collaterali a medio e lungo termine?
Se sulla base del colloquio e della anamnesi il medico intendesse procedere comunque alla vaccinazione:
Richiedere la prescrizione medica del vaccino da somministrare in virtù delle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea per ciascuno dei vaccini attualmente in commercio e per i quali è espressamente prevista la necessità di una prescrizione medica. Si veda per i singoli farmaci:
✓ Comirnaty di Pfizer/BioNTech: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf
✓ Spikevax di Moderna: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf
✓ Vaxzevria di AstraZeneca: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf
✓ Janssen di Johnson & Johnson: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210311151284/dec_151284_it.pdf
✓ Nuvaxovid di Novavax: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211220154520/dec_154520_en.pdf
Questi provvedimenti della Commissione Europea, all’art. 2 prevedono che l’autorizzazione all’immissione in commercio sia subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle specifiche stabilite nell’allegato II, ossia il “bugiardino” del farmaco.
Se si va a guardare il citato allegato II di ciascuno dei vaccini, alla lettera “B” sotto Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo si troverà la frase “medicinale soggetto a prescrizione medica”
✓ Comirnaty di Pfizer: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf
✓ Spikevax di Moderna: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf
✓ Vaxzevria di Astrazeneca: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211123154128/anx_154128_it.pdf
✓ Janssen di J&J: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211216154458/anx_154458_it.pdf
✓ Nuvaxovid di Novavax: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211220154520/anx_154520_en.pdf
Sarebbe opportuno portare con sé tali documenti al fine di dimostrare la bontà della richiesta.
– In caso di redazione della prescrizione (improbabile), procedere chiedendo e insistendo di essere vaccinati senza sottoscrivere il consenso informato, come da punto e).
– In caso di mancata redazione o ostensione della prescrizione perché non ritenuta necessaria chiedere che detta circostanza venga messa per iscritto;
– In caso di rifiuto procedere come da punto e),
– In caso di redazione della dichiarazione andare via dal centro con la dichiarazione.
L’integrazione sopra descritta è stata pensata per coloro che pretendono l’assunzione della responsabilità da parte del sanitario, soprattutto in caso di motivi giustificati di esenzione o di differimento, anche prudenziali, che vengono solitamente ignorati dai medici sulla base di ordini o direttive esterni alle specifiche esigenze di salute dei pazienti.
La consapevolezza che affrontare la procedura così integrata in hub apporti difficoltà maggiori e stress ulteriori per il “vaccinando”, specifichiamo che essa costituisce una eventualità in più rispetto alla procedura del consenso come descritta alle lettere a), b), c), d), e).
Per chi volesse aggiungere la possibilità della richiesta della prescrizione medica, Avvocati Liberi ha messo a disposizione una lettera di diffida preventiva scaricabile al seguente link http://avvocatiliberi.legal/1638-2/, da spedire ai destinatari in indirizzo in seguito alla prenotazione ma prima dell’appuntamento, in modo da presenziare alla data stabilita con il supporto anche di tale atto.
In tutti i casi, ognuno degli approcci indicati persegue la salvaguardia della dignità e della libertà morale del vaccinando (oltre che della propria salute, per certi versi).
Oltre a ciò Avvocati Liberi ha messo un focus sulla funzione anche alimentare della retribuzione e sull’obbligo del datore di lavoro (o Enti previdenziali e assistenziali a ciò tenuti) di corrispondere quella quota minima di assegni alimentari necessari ad una sopravvivenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia nell’ipotesi di una sospensione come quella prevista dalla novella (dichiaratamente non disciplinare).
Su questa premessa, abbiamo predisposto una bozza di diffida per contestare l’illegittimità di una sospensione che colpisce l’intera retribuzione, chiedendo la tempestiva corresponsione della quota alimentare unitamente agli arretrati eventualmente maturati a tale titolo.
I documenti in questione, tutti facilmente editabili con un’operazione “taglia e incolla” e facilmente reperibili sul nostro sito web www.avvocatiliberi.legal, nella sezione “risorse”, nel sottomenu “risorse per il cittadino” (link http://avvocatiliberi.legal/category/risorse-per-il-cittadino/) sono i seguenti:
Ø Il DOC.1 è la prima comunicazione da inviare ai VS responsabili superiori e agli altri Enti di competenza che troverete in indirizzo. Con essa si darà comunicazione formale della volontà di ottemperare all’obbligo di legge nonchè della prenotazione dell’appuntamento per eseguire la vaccinazione (da fissare ai primi di gennaio, per prudenza e, comunque, entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito di cui ai commi 3 degli artt 4 e 4ter DL 44/2021) esclusivamente perchè costretti dalla norma, e per non perdere la retribuzione.
Essa serve ad interrompere i termini in modo che non si venga sospesi subito già a dicembre 2021 e quindi deve necessariamente essere inviata entro il 5° giorno dalla ricezione dell’invito che avete ricevuto dal vs responsabile/dirigente/superiore/Ordine professionale con lettera r.r.r. (ovvero con la vs pec se l’avete ovvero anche a mani in caso di consegna in ufficio o sul luogo di lavoro).
N.B.: abbiamo registrato una prassi deplorevole e scorretta di inviti comunicati via mail ordinaria, anche in via generalizzata o cumulativa: ebbene, nel rilevare che tali forme non hanno alcun valore legale agli effetti delle comunicazioni, avvisi o notificazione (quindi in base alle regole di diritto queste non avrebbero alcuna capacità o valore di notifica), ciò non di meno non possiamo ignorare il grave pericolo di sospensione che si corre qualora tale comunicazione (se ricevuta con tali forme) venga ignorata dal cittadino: infatti il Dirigente che la invia l’ha considerata valida e, perciò, decorsi i 5 giorni senza ricevere la risposta, provvederà verosimilmente alla sospensione, ed a quel punto non rimarrà che impugnare la sospensione perdendo ogni possibilità di accertamento dei propri diritti alle esenzioni o ai differimenti o, comunque, all’esaurimento delle procedure di cui al comma 3 degli articoli 4 e 4ter del DL 44/21 come modificato dal DL 172/21. In buona sostanza, per un criterio sostanzialistico ed un principio prudenziale, consigliamo di tenere in considerazione questa “mail” e far decorrere da essa i termini legali (riservandosi semmai azioni o contestazioni disciplinari ai Dirigenti che violano la legge e rimangono impuniti).
Ø Il DOC.1bis comunicazione da inviare per esenzione o differimento dell’adempimento all’obbligo vaccinale.
Ø Il DOC.1ter PERSONALE MILITARE –richiesta attivazione dei protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinale.
Ø Il DOC.2 è la seconda comunicazione che va inviata agli stessi indirizzi il giorno precedente a quello dell’appuntamento vaccinale che fissato. Si tratta di un testo con il quale si confermerà che l’indomani ci si presenterà con una persona di fiducia (come è previsto si possa fare ai sensi della L. 219/2017 – è un diritto – DOC. 2.1.) all’hub vaccinale. Con la stessa comunicazione si ribadisce che si ottempera all’obbligo ma solo perché non c’è scelta e ci si sente ricattati dalla norma, motivo per il quale, si anticipa anche che in sede di adempimento non verrà apposta la sottoscrizione sul modulo di consenso informato.
Ø Il Doc.3 è la terza comunicazione, che fa seguito alle prime due e va spedita agli stessi destinatari subito dopo (il giorno stesso o, al massimo quello seguente) aver lasciato l’hub vaccinale senza essere stati vaccinati per mancanza del consenso.
Con essa si relaziona e contesta quanto accaduto all’hub vaccinale e cioè che, malgrado le insistenze reiterate, la procedura di vaccinazione non si è conclusa a causa dell’interruzione unilaterale voluta dal medico somministrante per mancanza della firma sul modulo di consenso informato. Con la comunicazione si evidenzia nuovamente che nell’intimo si sarebbe stati anche contrari alla vaccinazione anti-covid19 ma, siccome una norma l’ha imposta per decreto come obbligo generalizzato, non si aveva nessuna facoltà di scelta e, pertanto, si era offerto l’adempimento all’obbligo mediante presentazione e disponibilità di essere vaccinati ma solo perchè costretti e per non subire una sanzione gravissima quale la sospensione dal lavoro e la perdita totale della retribuzione.
In nessun caso, seguendo questa linea, si potrà essere considerati inadempienti rispetto alla norma perchè la mancata conclusione positiva della procedura sanitaria sarà dipesa esclusivamente da una decisione del somministrante che, visto il regime obbligatorio della vaccinazione, risulterà illegittima e arbitraria. Si comunicherà infine di proseguire l’attività lavorativa sottoponendosi a tamponi h48 (DL 127/2021) e, ovviamente, senza essere sospesi. La comunicazione si conclude con la diffida a non essere sospesi e l’avvertimento che in caso contrario si agirà in via giurisdizionale per la reintegra e il risarcimento.
Ø Il DOC. 4 è invece una diffida che può essere inviata subito alle autorità in indirizzo da parte di tutti i lavoratori dipendenti che sono stati già sospesi (per mancanza del green pass oppure, per omessa vaccinazione dei sanitari o delle altre categorie obbligate dal DL 172/2021).
Il fondamento della richiesta risiede nel fatto che, com’è stabilito dalla Costituzione (art. 36), dalle norme e dalla giurisprudenza, la retribuzione ha doppia natura: retributiva e alimentare (che è quella parte della retribuzione stessa che deve essere comunque corrisposta da parte datrice per poter assolvere alle esigenze di vita primarie del lavoratore, denominate appunto “alimentari”). Con la comunicazione quindi, e nonostante la sospensione, si richiede e diffida di corrispondere quella parte della retribuzione mensile che equivale alla quota alimentare nonostante la sospensione.
Inoltre nella sezione “risorse per il cittadino” potranno essere reperiti e facilmente scaricabili molti altri atti e documenti rilevanti per la gestione dei propri diritti, da numerose denunce-querele per violenza privata, estorsione, abuso di ufficio oppure diffide varie ai Dirigenti, lettere, richieste, istanze, compresi i modelli di richiesta di esenzione o esami specialistici da effettuare in vista della vaccinazione.
In conclusione, seguendo quello che è il nostro spirito di solidarietà per il prossimo, abbiamo messo a completa disposizione di chiunque sia interessato il frutto del nostro impegno e del nostro studio, perché in un momento storico così drammatico sentiamo il dovere di contribuire, nel modo che meglio ci riesce, a contrastare la barbarie giuridica che ci è toccato in sorte vivere.
Oltre ad essere Avvocati Liberi, siamo consorti, genitori, figli, cittadini che continuano a rimpiangere la vita democratica e cristiana del recente passato, la cultura giuridica che in molti hanno dimenticato ritenendola non più funzionale al perseguimento dell’obiettivo di Stato, sopprimendo i diritti non solo costituzionali ma addirittura quelli naturali dell’essere umano, nel nome di un interesse collettivo di natura “politica” e non certamente sanitaria.
Il nuovo mondo che i nostri governanti vorrebbero imporci non è l’Italia, non è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non è nemmeno quello che una gran parte dei cittadini riconoscono: ecco perchè ognuna di queste persone resiste finché e come può, rinunciando a molte delle comode concessioni di Stato pur di salvaguardare la propria dignità, il proprio spirito e la salute propria o dei propri figli: non vogliamo, non dobbiamo e non possiamo lasciare sole queste persone, e per questo abbiamo deciso – da quasi due anni oramai – di rimanere al loro fianco, aiutandoli per quanto e come ci è possibile, con gli strumenti a disposizione, la penna e la parola, nello sforzo di proteggere i nostri cari e tutti concittadini che oggi sono così sadicamente discriminati.
Per questo, nel combattere la battaglia, noi Avvocati Liberi rinunciamo doverosamente a molto del lavoro ed al tempo da dedicare alle nostre famiglie, autofinanziandoci e autotassandoci, nella speranza che i nostri sforzi siano apprezzati, come anche la ferma convinzione che questo tipo di attività non debba avere alcun fine di lucro.
Abbiamo fatto una precisa scelta, abbiamo assunto un impegno umano e sociale ma, vista la progressione della situazione – sempre più grave e accelerata – si richiedono sempre maggiori sforzi professionali ed economici per cui, come altre associazioni di questo tipo, possiamo sopravvivere e fornire i nostri servizi solo grazie al sostegno ed alle liberalità dei cittadini.