Illustrissimo Signor Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia Via pec: cr.roma@giustiziacert.it Illustrissimo Signor Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli Via pec: cc.reginacoeli.roma@giustiziacert.it Spett.le Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Via pec: prot.dap@giustiziacert.it Illustrissimo Signor Garante Nazionale dei Diritti delle Persone privale della Libertà Personale Via pec: prot.segreteria@cert.garantepl.it Spett.le Unione Camere Penali P.C. via mail: segreteria@camerepenali.it Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma P.C. via mail: consiglio@ordineavvocati.roma.it Oggetto: Diffida al D.A.P. ad astenersi dalla richiesta di esibizione della certificazione verde Covid 19 agli Avvocati per l’accesso negli edifici penitenziari nell’esercizio della funzione difensiva e del mandato ricevuto da soggetto in stato di detenzione. AVVOCATI LIBERI (già Mille Avvocati per la Costituzione), associazione e collegio difensivo nazionale costituito da avvocati italiani che vigila sull’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla carta C.E.D.U., dal diritto dell’Unione Europea e infine dai Trattati Internazionali, chiede riscontro, avendo raccolto varie segnalazioni in tal senso, circa l’esistenza di un obbligo per gli Avvocati del possesso e di esibizione della certificazione verde di cui al D.L. 52/2021 al fine di accedere ai carceri di cui in intestazione e tenere un colloquio in presenza con i detenuti propri assistiti. Si rammenta che l’imposizione di limitazioni di diritti di rilievo costituzionale è affidata alla riserva assoluta della legge ordinaria, la quale disciplina la materia nel seguente modo: ➢ il D.L. n. 105 del 23.7.2021, all’art. 3, nell’integrare il D.L. 52/21 prevede che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; concorsi pubblici”. ➢ il D.L. n. 111 del 6.8.2021, all’art. 1, nell’integrare il D.L. 52/21 ha previsto l’obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari”. ➢ il D.L 127 del 21.9.2021, all’art. 1, nell’integrare il D.L. 52/21 prevede che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2; La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1”; ➢ all’art. 2 D.L 127/21 si stabilisce che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”; ➢ al comma 8 del citato art. 2 si stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”; e infine, all’art. 3, che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. A prescindere da ogni considerazione su questioni di legittimità costituzionale delle normative sopra richiamate, in questa sede basterà considerare che l’impiego delle certificazioni verdi è dettagliatamente previsto dalle norme suddette e che non può esserne esteso, ex abrupto, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di norme che già comprimono profondamente le libertà costituzionali ed i diritti inviolabili dei cittadini. Qualsiasi richiesta di esibizione del c.d. green pass al di fuori – e oltre – le ipotesi tassative indicate della norma, si appalesa tanto illegittima per la lesione dei diritti inviolabili che ne consegue, quanto illegale in considerazione del fatto che la normativa predetta ha dettagliatamente stabilito, volta per volta, chi sono i soggetti tenuti all’obbligo ed al controllo del possesso e della validità della certificazione, tanto che non è giuridicamente ammissibile alcuna operazione