ALLA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA SEGRETARIATO GENERALE B-1049 Bruxelles ilze.juhansone@ec.europa.eu; pascal.leardini@ec.europa.eu ISTANZA DI PROCEDURA D’INFRAZIONE EX ART. 258 tfue Con il presente atto si denuncia lo Stato italiano che all’esito dei reiterati Decreti Legge asseritamente emanati al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha violato (e viola) gli artt. 2, 6, comma 3 del Trattato dell’Unione Europea, oltre che gli artt. artt. 15 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Denunciante: … …, Via … …, telefono … …, mail … … Cittadinanza: italiana normativa violata: artt. 2, 6, comma 3 TUE, oltre che gli artt. artt. 15 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea MOTIVI A SOSTEGNO DELL’ISTANZA IN FATTO Si premette brevemente che l’ordinamento italiano non prevede norme in materia di “stato di emergenza” che legittimano deroghe alla Carta fondamentale e ai diritti e alle libertà fondamentali da essa garantiti. La Costituzione italiana prevede esclusivamente lo “stato di guerra” (art. 78) quale evento legittimante il conferimento al governo di non meglio specificati “poteri necessari” ma, al di là di tale ipotesi, non è dato ravvisare all’interno dell’ordinamento italiano alcunché che legittimi l’esproprio delle funzioni del Parlamento e/o la violazione di diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni regionali e internazionali di cui l’Italia è Stato parte. Ad onta di quanto precede, in data 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri (cioè con un atto amministrativo) il governo italiano ha dichiarato uno “stato di emergenza” per asserito rischio sanitario connesso a malattie derivanti da virus altamente contagiosi” per un periodo di sei mesi a far data dal provvedimento e, inizialmente, fino al 30 giugno 2020. Lo “stato di emergenza” è stato dichiarato sulla base del “Codice” della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) che, da un canto, prevede che lo “stato di emergenza nazionale” possa essere dichiarato, per limitati e predefiniti periodi di tempo in predeterminate e circoscritte zone, in occasione di eventi “calamitosi” di origine naturale o antropica e, d’altro canto, è legge ordinaria. Sulla base di tale “stato di emergenza”, reiterato fino al 31 marzo 2021, il governo italiano continua ad agire in danno dei cittadini italiani tramite l’emanazione di una legislazione altamente lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali e dei valori e principi che sono alla base dell’ordinamento europeo. In altri termini, il governo italiano fin dal 31 gennaio 2020 (e attualmente fino al 31 marzo 2022 salvo eventuali e prevedibili proroghe) ha ritenuto (e ritiene) unilateralmente di esautorare delle sue prerogative il Parlamento italiano sulla base di una legge ordinaria che prevede situazioni diverse da quella esistente in Italia all’epoca dell’assunzione del provvedimento (e anche successivamente), in violazione del principio di legalità proprio di ogni Stato di diritto e dunque anche in violazione dell’art. 2 tue. *** Il governo italiano ha emanato una pluralità di provvedimenti normativi tramite i quali ha imposto l’obbligo di vaccinazione dapprima solo ad alcune categorie di lavoratori e in un secondo momento alla generalità dei lavoratori italiani. In particolare, ultimo in ordine di tempo, con il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, il governo italiano, pur non volendo assumere la responsabilità di un obbligo vaccinale generalizzato, continua ad emanare provvedimenti che obbligano i lavoratori ad assumere un vaccino che non immunizza e non preserva da eventi avversi (e talvolta dalla morte), pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. La ragione della (solamente apparente) non obbligatorietà del vaccino è facilmente comprensibile nella misura in cui un obbligo generalizzato di vaccinazione comporterebbe una assunzione di responsabilità da parte dello Stato con conseguente obbligo al risarcimento dei danni ex legge 25 febbraio 1992 n. 210 nel caso di danni irreversibili (compresa la morte) determinati dalla assunzione del vaccino. È già successo, infatti, che all’esito di una richiesta di risarcimento degli eredi di una donna la cui morte è stata incontrovertibilmente accertata come causata dal vaccino anti Covid, agli interessati è stato risposto che la vaccinazione non è obbligatoria. Dunque, oltre al danno, anche la beffa. Nondimeno, il governo italiano discrimina fra cittadini vaccinati e cittadini non vaccinati i quali ultimi, al di là di una passeggiata al parco, non possono: 1. esercitare la propria attività lavorativa; 2. Provvedere alle proprie necessità quotidiane in quanto privati della retribuzione; 3. attendere a qualsivoglia attività di tipo ludico-ricreativo; 4. non possono esercitare la libertà di circolazione se non dotati di “certificazione verde” (green pass) rilasciata all’esito di avvenuta vaccinazione e non possono neanche utilizzare i mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani. Si ricorda che l’art. 2 tue presenta, oltre ad una valenza esterna (il rispetto dei valori di cui al citato articolo è condizione di adesione all’Unione europea), anche una valenza interna nella misura in cui ex art. 7 tue la violazione (grave e persistente) o anche “l’evidente rischio di violazione grave” dei valori di cui all’art. 2 tue, può determinare l’avvio di una procedura che, in un certo senso, può essere definita “sanzionatoria” nei confronti dello Stato che se ne sia reso responsabile. Si ricorda anche che la Comunicazione dell’11 marzo 2014 (“Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo stato di diritto”), sottolinea che “Lo Stato di diritto è la spina dorsale di ogni democrazia costituzionale moderna. È uno dei principi fondanti che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri della ue e, in quanto tale, è uno dei valori principali su cui si fonda l’Unione, come richiamato dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (tue) nonché dal preambolo dello stesso trattato e da quello della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta). Anche per questo motivo, l’articolo 49 del tue subordina l’adesione alla ue al rispetto dello Stato di diritto. Inoltre, lo Stato di diritto (preminenza del diritto) costituisce, accanto alla democrazia e ai diritti dell’uomo, uno dei tre pilastri del Consiglio d’Europa, sancito nel preambolo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu)”. Pur volendo tralasciare gli innumerevoli provvedimenti assunti dal governo italiano fin dagli esordi della diffusione del virus