Diffida trattamenti sanitari degli alunni a scuola – revoca consenso (generico)

Al Dirigente Scolastico p.t.

Istituto_______________

Trasmissione a mezzo Pec all’indirizzo ________________

(oppure A/R o firma di una copia per ricevuta ed apposizione del numero di protocollo)

RICHIESTA DI INFORMATIVA E DIFFIDA RELATIVA AL MINORE (Nome e    cognome).

I sottoscritti (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza dei genitori), esercenti la potestà genitoriale del minore (nome, cognome, data e luogo di nascita), alunno/a, frequentante la classe______ della Scuola_______, di seguito

ESPONGONO

Sulla scorta di quanto già accaduto e in taluni casi disciplinato, annotiamo:

-che, per la fascia anagrafica di studenti 12-19 anni, è previsto l’accesso presso le istituzioni scolastiche di unità sanitarie pubbliche, al fine dell’innalzamento della percentuale della popolazione scolastica volontariamente vaccinata;

-che, al fine su indicato, il D.S. potrà avanzare apposita istanza alle Aziende Sanitarie pubbliche territorialmente competenti per calendarizzare le relative sessioni vaccinali;

-che il DS può anche avanzare richieste di monitoraggi sanitari (mediante tampone), se motivati da esigenze epidemiologiche accertate dalle Aziende sanitarie;

-che con riguardo alla scuola primaria e secondaria di primo grado si prevede che si proceda ad un regolare monitoraggio, con impiego di tampone salivare;

-che ciò dovrebbe inizialmente avvenire presso plessi scolastici inizialmente scelti a campione;

-che è/sarà il DS ad individuare gli alunni rientranti nel predetto screening.

Per quanto sopra, significhiamo quanto segue.

I sottoscritti con la presente chiedono al DS di essere informati preventivamente e per iscritto relativamente a qualsivoglia progetto in tema di sicurezza e vigilanza Covid-19 rivolto ai loro figli minori; inoltre, chiedono di essere avvisati immediatamente in caso di qualsiasi malore accusato dal loro figlio durante la permanenza nei locali scolastici relativamente a sintomatologia riferibile all’infezione SARS-CoV-2, così che lo si possa prelevare da scuola prontamente. A tal fine indichiamo i seguenti recapiti telefonici: ______________________ e ________________ (almeno due recapiti).

In relazione invece ai dispositivi di protezione individuale come quelli di protezione delle vie aeree (cd mascherina) all’interno dei locali scolastici, si precisa che il DPCM 3 novembre 2020, e in particolare del relativo art.1, comma 9, lettera s), nonché i successivi analoghi DPCM e tutta le disposizioni successive, non hanno mai espressamente previsto che la mascherina dovesse essere indossata dai discenti di età superiore ai 6 anni anche in posizione di staticità al banco in ogni caso in cui sia garantito il rispetto del distanziamento fisico.

Posto, peraltro, che si deve presupporre che non si possa procedere ad interpretazioni estensive laddove nel disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, risulta l’evidente forzatura interpretativa contenuta nella nota n. 1994 del 9.11.2020 del Ministero dell’Istruzione, che impone la mascherina nei locali scolastici come obbligatoria, laddove nel verbale n. 124 del 2020 il CTS dichiarava che tale nuova misura era stata ritenuta solo “auspicabile e opportuna”. D’altronde, lo stesso MIUR nella nota esplicativa n. 1813 dell’8.10.20 aveva ritenuto necessario precisare che: «Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”; – Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria».

Si aggiunga che, anche successivamente, con nota ministeriale del 6 maggio 2021, il Miur ha considerato non consigliabile l’uso prolungato delle mascherine FFP2 da parte degli studenti. Si precisa, ulteriormente, che il CTS, con verbale n. 90 del 22 giugno 2021, sostiene che “rimane la possibilità di valutare – a ridosso della ripresa scolastica – la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), con riferimento all’utilizzo della mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola dei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico… e che con la nota ministeriale del 13 agosto 2021, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha espresso parere tecnico ove testualmente si afferma che: 3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.

Questa circostanza è confermata anche dalla circolare prot. 2357 del 2 agosto 2021 emessa dall’Assessore Regionale per la Sicilia, il Prof. Roberto Lagalla che al punto 2) riferisce che per quanto, in particolare, riguarda l’uso delle mascherine, il CTS ne raccomanda l’uso (di tipologia chirurgica) laddove non possano essere garantite le obbligatorie misure di distanziamento interpersonale (1 mt.;2 mt. alla cattedra).

Ad ogni buon conto si rileva che la citata previsione di cui all’art. 1, comma 9, lett. s) è stata espressamente ritenuta illegittima in quanto viziata da eccesso di potere (sentenza Tar Lazio n. 02102/2021 reg. prov. coll., 19 febbraio 2021) e lo stesso DPCM è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si era discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso (nello stesso solco sentenza TAR Lazio n.9343/2021).

Pertanto, sia dal tenore logico-letterale del su menzionato parere del Miur, dal predetto verbale n. 90, dalla ultima citata circolare e dalle pronunce amministrative si evince chiaramente che qualora gli studenti si trovino in posizione statica, anche seduti al banco, e fisicamente distanziati di 1 metro, non debbano indossare la mascherina, dovendosi ritenere inesistente tale obbligo a carico degli alunni e studenti, dall’età di 6 anni.

Nulla, poi, in conclusione, è stato modificato rispetto a quanto già stabilito e specificato dal Piano Scuola 2020-21, dai Protocolli e dalle linee guida predisposte ed applicate fino al termine dell’anno scolastico trascorso e nulla essendo stato aggiunto neanche nel Piano Scuola 2021-2022, prevedendo l’art. 1 comma 2 del D.L. 111/21 che “Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 …sono adottate …le seguenti misure minime di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie…”. A mente di quanto sopra richiamato, infatti, e siccome i pareri tecnici sull’uso della mascherina dei discenti di età superiore ai 6 anni sono rimasti immutati, si deve necessariamente ritenere che i bambini in condizioni di staticità al banco e nel rispetto del distanziamento previsto, possano respirare liberamente senza l’uso della mascherina.

In proposito, evitando di fare richiamo in questa sede alla normativa UE e di diritto internazionale in materia, si evidenzia come l’obbligo di indossare la mascherina violi l’art. 13 della Costituzione e, per l’effetto, il diritto fondamentale della libertà personale le cui limitazioni sono ammesse solo in forma individuale, con la doppia garanzia della riserva di legge e dell’intervento del magistrato; si ravvisa altresì l’incostituzionalità delle norme che ne prevedono l’obbligo per violazione dell’art. 32 Cost.

 ***

Per quanto sopra argomentato circa l’uso delle mascherine ed il distanziamento fisico nelle aule scolastiche, soprattutto in relazione ai bambini in condizioni di staticità al banco, si chiede al D.S. di essere informati in merito alle determinazioni riguardanti le modalità di sicurezza e prevenzione, anche nel rispetto del principio di precauzione. Sul punto, si chiede in particolare, laddove non si sia già provveduto in tal senso, di formalizzare incarico ad un tecnico (anche ricorrendo alla funzione strumentale già incaricata del rispetto delle condizioni della disciplina di  sicurezza scolastica) affinchè valuti se vi siano nelle aule le condizioni per mantenere la distanza di un metro tra le rime buccali dei discenti.

Si diffida pertanto il D.S. a garantire il distanziamento, laddove, sia ben chiaro, sono le autorità pubbliche ad avere il compito di provvedervi al fine precipuo di scongiurare l’uso delle mascherine in condizione di staticità al banco, con avviso che in mancanza il D.S. è ritenuto responsabile dei danni causati all’integrità psicofisica degli studenti, con riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie per la tutela dei diritti tutti che dovessero risultare compromessi o pregiudicati.

Oltre a ciò i sottoscritti comunicano formalmente e fin da ora all’Istituto destinatario della presente, in persona del Dirigente Scolastico p.t., il proprio dissenso a qualsiasi trattamento sanitario riguardante il proprio figlio relativamente a sintomatologia riferibile all’infezione SARS-CoV-2, con invito e diffida nei confronti dello stesso di astenersi dall’intraprendere iniziative non concordate e comunque da qualsiasi decisione che incida sulla sfera sanitaria e personale del proprio figlio, con particolare riferimento, ma non esclusivo, a vaccinazione, tamponi e/o test, senza il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori. Con revoca di ogni relativo consenso inavvertitamente già prestato.

Ancora i sottoscritti revocano, qualora già prestato, il loro consenso al patto di corresponsabilità per l’anno scolastico 2020-2021 qualora esso sia stato rinnovato per l’anno scolastico in corso o, in ipotesi diversa dal rinnovo, si riservano di valutare la eventuale sottoscrizione del citato patto per l’anno scolastico per l’anno scolastico 2021-2022.

Altresì, i sottoscritti invitano e diffidano il D.S. e per il suo tramite quale datore di lavoro tutti i docenti e tutti gli operatori scolastici ad astenersi da ogni richiesta rivolta ai minorenni e alla propria famiglia relativamente alla loro condizione sanitaria, compreso l’eventuale stato vaccinale dello stesso alunno, con avviso che richieste o indagini non autorizzate in tal senso configurano violazione della normativa sulla privacy comportante come tale sia responsabilità di carattere penale a titolo personale che responsabilità per eventuali violazioni amministrative, con esposizione alla richiesta del risarcimento dei danni tutti causati e causandi di chiunque se ne renda responsabile.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Certi comunque della Sua collaborazione in merito alle questioni sin qui esposte, implicanti la valutazione della opportunità offerta e l’applicazione nelle forme che più riterrà opportune.

La presente è inoltrata ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti

Luogo, lì___________

(Firma)

 

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