Diffida scuola per accompagno figli minori

All’Attenzione del Dirigenze dell’Istituto Comprensivo/Nido Comunale

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Via mail ________________

Oggetto: modalità attuative dell’obbligo di certificazione verde nelle scuole discriminanti dei minori e dei loro diritti

Il sottoscritto/a _______, nato/a ____ il ____ e residente in _____, genitore di figli minori frequentanti la scuola elementare/media/superiore emarginata, invia la presente per segnalare con la massima urgenza e preoccupazione come l’applicazione del decreto legge n. 122 del 10/09/2021 vigente dal giorno 11/09/2021 nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia comporti il realizzarsi di situazioni al limite del rispetto dei principi basilari di cura e assistenza dei minori imponendo al contempo un principio di discriminazione tra bambini in modo grave e sproporzionato.

Come noto si è stabilito che “2. (…) chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 5. (…) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

L’applicazione stringente della norma prevista dal Decreto Legge come da segnalazioni giunte agli scriventi legali ci obbligano ad inviare la presente diffida preavvertendo che le famiglie sono pronte a far valere i propri diritti sia con ulteriori numerose richieste scritte, sia con azioni di disobbedienza civile sia con la richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine. Le singole Direzioni scolastiche e i Comuni competenti stanno infatti inviando comunicazioni/circolari con le quali si permette da lunedì 20 settembre 2021 solo ai genitori muniti di certificazione verde COVID di fare accesso alle strutture scolastiche al fine di compiere personalmente le attività di accoglimento e ricongiungimento con i minori.  In questo modo si modificano in modo improvviso i protocolli sinora applicati, innovando alle precedenti disposizioni gestionali del settore con misure ulteriormente restrittive della libertà di accesso ai plessi scolastici, in spregio all’impegno profuso dalle famiglie nel rispetto della sempre tanto invocata alleanza scuola-famiglia. Si creano assembramenti all’ingresso delle strutture e aggravio delle operazioni per il personale incaricato delle verifiche nonché una inspiegabile disparità di trattamento nei confronti dei bambini in ragione di scelte compiute legittimamente dai genitori.

La situazione che si prospetta è la seguente: i minori di anni 3 (tre) non potranno più usufruire dei servizi a loro rivolti se non accompagnati all’interno da persone adulte munite di certificazione verde, esclusi di fatto senza la possibilità di modalità alternative di accesso. Si consideri che in questa fascia d’età appare di difficile attuazione una delega a soggetti terzi che non abbiano già in cura i minori e che tali servizi per l’educazione e l’infanzia svolgono proprio il ruolo di sopperire alla mancanza di figure familiari che possano accudire i minori. Al contempo nel caso in cui i bambini abbiano già fatto accesso alla struttura scolastica essi potrebbero restare obbligati all’interno in assenza di una persona incaricata ed autorizzata a fare accesso alla struttura per il ricongiungimento. La situazione appare al limite dell’abbandono minorile oltre che discriminatoria e lesiva di un diritto alla socialità e ai servizi pubblici a cui si risulta già regolarmente iscritti. E parallelamente si configurerebbero danni economici a carico delle famiglie per aver versato tasse scolastiche per servizi di cui non possono usufruire rendendo difficile se non impossibile assolvere ai propri obblighi lavorativi non potendo contare sui servizi scolastici.

Diversamente nelle scuole dell’infanzia i bambini assisterebbero al formarsi di due modalità di accesso: accompagnamento sino all’aula con assistenza di un proprio adulto di riferimento nel caso di possesso di certificazione verde e ingresso ed uscita in modo autonomo da parte degli altri, una situazione incomprensibile agli occhi di minori con meno di 6 anni – che identificano nei genitori le figure primarie di riferimento nel proprio accudimento- ed ingiustificabile nell’organizzazione scolastica

Ciò anticipato si deve precisare che:

–  ogni scuola o Comune ha istituito e fatto sottoscrivere un “Patto di Corresponsabilità” con le famiglie dei bambini iscritti ai servizi, per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, in cui non è stata fatta alcuna menzione della necessità di certificazioni verdi, ma in cui si ribadiscono (come già accade da un anno) le misure di prevenzione da applicarsi;

– nell’area faq del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) in relazione all’obbligo introdotto con il dl 122 si legge che “I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola! Poiché l’obbligo si riferisce all’accesso negli edifici scolastici”;

– Il documento “ Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19  fa anche il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica;

– l’accoglimento e il ricongiungimento famigliare dei bambini è stato agevolato anche dalla disponibilità finora dimostrata dal personale scolastico e ausiliario che ogni giorno partecipa attivamente con collaborazione e professionalità per una partecipazione dell’intera comunità al servizio scolastico.

Ciò premesso ci chiediamo come sia possibile fare così tanto affidamento su una certificazione che non assicura il contenimento della diffusione dei contagi, applicando una misura discriminatoria e lesiva dell’interesse del minore? Diversamente sarebbero più affidabili degli screening periodici eseguiti con test salivari antigenici su tutto il personale scolastico, quale valida misura e procedura ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-19 come già attuata in molti paesi europei.

In questo modo il provvedimento si dimostra discriminante e divisivo, di fatto escludendo o limitando dal diritto allo studio, alla socialità e dai servizi erogati dai Comuni e dai Servizi Educativi a sostegno delle famiglie i minori, pur avendo sinora sopportato il rispetto di stringenti protocolli, formulati in nome della cosiddetta alleanza scuola- famiglie che ha consentito lo scorso anno scolastico di evitare il verificarsi di focolari. Il sacrificio per le famiglie e per i bambini è stato importante ma una regola generale consentiva a tutti di comprendere la scelta di sicurezza e di sopportare questa limitazione in modo solidale. Oggi si assiste ad una discriminazione illogica che danneggia per primi i bambini che vengono distinti in categorie per libere scelte dei genitori, scelte che riguardano una sfera molto privata come quella sanitaria, le cui informazioni in questo modo vengono rese pubbliche.

E’ di tutta evidenza, perché apertamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che le norme siffatte mirano ad esercitare una pressione sulla campagna vaccinale ma questa scelta politica non può riversarsi come un grave danno sull’integrità psico-fisica dei nostri bambini.

Viviamo infatti in uno Stato che ha fatto dell’educazione dei minori un proprio fiore all’occhiello basti ricordare che sin dal 1971 (legge n. 1044) si è definito come “servizio sociale di interesse pubblico” l’assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, nel 2000 (legge n. 62) si affermava che “La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” e con legge n. 448 del 2001 qualifica poi gli asili nido come strutture volte a “garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini” dai tre mesi ai tre anni.  Il nostro Legislatore (D.lgs. 59/04) ha chiarito efficacemente che lo Stato ha il dovere di assicurare “la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia”, in quanto “La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria” ed ancora con la Legge 53/03 si è stabilito che l’apprendimento è promosso “in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze (…) generali e specifiche” .

Persino la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 467 del 2002 ha affermato che “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. Pertanto, pur negandosi l’inserimento degli asili nido nell’ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata “la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche”.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che i servizi per l’infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a pieno titolo nella sfera educativa; si legge, inoltre, che “ai bambini e alle bambine dalla nascita fino ai 6 anni debbano essere garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione, di gioco.”

Le richiamate norme poggiano solidamente sui principi del nostro Ordinamento e delle Convenzioni Internazionali a cui la nostra Repubblica ha aderito e si ricordano a tal proposito: l’articolo 3 della Costituzione che sancisce pari dignità sociale a TUTTI i cittadini, a prescindere dai loro “credo” e opinioni, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; l’articolo 34 della Costituzione che stabilisce “LA SCUOLA È APERTA A TUTTI”, l’art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ribadisce che “IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE NON PUÒ ESSERE RIFIUTATO A NESSUNO” e l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma che “OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALL’ISTRUZIONE”, la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, che stabilendo il principio di non discriminazione precisa che “Gli Stati Parti si impegnano a garantire i diritti di ogni fanciullo a prescindere da ogni considerazione di opinione politica dei suoi genitori” e che “Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”.

Non vi è dubbio dunque che l’Istruzione sia riconosciuta a livello Mondiale come diritto fondamentale della persona, quale presupposto essenziale allo sviluppo sociale del bambino, ma anche quale espressione di libertà e strumento potente di crescita e di opportunità, di riduzione delle diseguaglianze e delle disparità, di miglioramento della qualità della vita del singolo e dunque della stessa comunità, di promozione e partecipazione attiva e consapevole alla vita cittadina.

Da ultimo si ricorda che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” quel “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti a cui ha fatto espresso riferimento anche il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021.

Tutto ciò considerato gli scriventi genitori

Chiedono urgentemente che

1) il Ministro dell’Istruzione sottoponga al Consiglio dei Ministri il riesame delle disposizioni emanate il 17 settembre 2021, in vigore dal 20 settembre 2021 invocando l’abrogazione dell’obbligo di certificazione verde per le persone incaricate ad accompagnare / ritirare il minore presso gli istituti pubblici Comunali (scuole nido e scuole dell’infanzia) al fine di consentire un sereno prosieguo dell’anno scolastico per tutti gli iscritti, a prescindere dalla scelta familiare di aderire alla campagna vaccinale;

2) il Ministero dell’Istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e i Sindaci inviino formale diffida alle Dirigenze Scolastiche e ai Servizi Comunali competenti affinchè adeguino il rispetto della normativa vigente alle sopra richiamate norme in tema di diritto alla scuola che nulla dispone in merito al divieto di ingresso dei minori non accompagnati da adulti muniti di certificazione, predisponendo protocolli di accoglimento che prevedano l’ausilio di personale e/o l’accesso agli spazi esterni delle scuole e/o il rispetto del triage all’ingresso delle strutture in caso di necessità, definendo privi di fondamento comunicazioni discriminatorie e lesive dei diritti dei minori;

3) il Dirigente scolastico adotti ogni opportuna misura organizzativa affinchè sia assicurato la presa in carico dell’istituto all’entrata e la riconsegna all’uscita del proprio figlio, adempiendo ai doveri di custodia e sorveglianza dal momento in cui lo studente entra all’interno dell’edificio scolastico e sino al termine della giornata didattica.

SI preannuncia sin d’ora che le situazioni lesive dei diritti dei minori saranno prontamente denunciate all’Autorità Giudiziaria.

luogo e data.

Firma _______

 

 

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