Diffida Poste Italiane e Banche

POSTE ITALIANE S.P.A.

Direttore Responsabile

Via___________

Cap_____ Città___________

Pec_________________

OGGETTO: Atto di diffida a non richiedere la certificazione verde covid19 ai sensi del DL n. 1 del 7.01.2022.

Il sottoscritto _______________nato a ________________ e res.te a _____________ in via ________________ con la presente espone quanto segue.

Il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 all’art. 3 ha esteso l’impiego delle certificazioni Covid 19 di cui all’art.9 comma 2 per l’accesso ai servizi postali a partire dal 1 febbraio 2022 modificando il d.l. 52/2021, conv il L.87/2021, con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 9 bis.

A partire dal 1febbraio Poste Italiane s.p.a. imposta il controllo della certificazione verde con diverse modalità, tra le quali la lettura del QRcode con il totem di gestione delle file e allo sportello e lo stesso lettore QR collegato al sistema interno delle poste. Detto controllo del G.P. viene effettuato dagli addetti allo sportello per ogni operazione e ciò in contrasto con la ratio della norma, la quale al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid 19, prevede il controllo al solo accesso all’interno degli uffici.

Si ritiene che il controllo automatizzato presenta evidenti i profili di illiceità del trattamento dei dati sensibili e conseguente violazione del GDPR in tema di trattamento di tali dati e per tale motivo la presente viene portata a conoscenza del Garante per la protezione dei dati personali. Esiste un problema di trattamento di dati sanitari, deducibili dalla data di scadenza del marchio verde, in assenza di una autorizzazione generale al trattamento dei dati stessi, sanzionati dal Garante della Privacy con importi che vanno da 50.000 a 150.000 euro.

La previsione di legge dell’esibizione del green pass all’accesso dei servizi postali non può impedire l’erogazione del servizio in quanto ciò costituirebbe reato posto in essere da chi è obbligato all’erogazione del servizio stesso.

Il negare accesso in un Ufficio in cui si eroga un “servizio pubblico essenziale” all’avventore che non esibisce tale indicibile strumento, costituisce reato di discriminazione posto in essere dal Direttore dell’Ufficio stesso o di chi ne fa le veci. L’ufficio in questione erogante servizio pubblico essenziale, ma soggetto alla condizione dell’esibizione del green pass, è strumentalmente finalizzato al soddisfacimento dei bisogni essenziali del cittadino e, pertanto, lo stesso viene considerato dal legislatore tra quelli che non possono essere interrotti per nessuna ragione e men che meno preclusi per motivi di scelta sanitaria. Essendo servizio pubblico essenziale è volto a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti come lo sono la salute, la sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale e come tale deve essere tutelato l’accesso a tale servizio e non può essere in alcun modo sottoposto a condizione come l’esibizione di un lascia passare che non ha nella Costituzione alcun fondamento giuridico. Esso rappresenta uno strumento finalizzato al controllo dei cittadini e non trova alcuna motivazione e/o fondamento sanitario (poiché è fatto ormai notorio che anche i possessori di green pass da avvenuta vaccinazione possono contagiarsi e infettare, lo stesso ISS nonché gli stessi bugiardini dei vaccini anticovid19 riferiscono che il vaccino non immunizza dall’infezione del virus sars-cov2) né trova legittimità e/o validità nelle fonti normative di rango costituzionale che lo legittimi!

Ricordiamo che il certificato verde Covid-19 è espressamente definito come strumento facoltativo e non discriminatorio dal considerando n. 36 del Regolamento UE 953/2021, che, in quanto norma europea sovraordinata rispetto a quelle nazionali, prevale immediatamente e deve essere rispettato in virtù del principio del primato del diritto comunitario.

Quanto detto viene ulteriormente avvalorato dal fatto che la stessa normativa emergenziale di contenimento e contrasto al Covid-19, messa in atto dal Governo italiano durante i lockdown, aveva escluso dalle chiusure imposte gli uffici erogatori di servizi “necessari ed indispensabili”. Il vietare dunque accesso a chi non esibisce tale indicibile strumento discriminatorio al servizio necessario in questione, costituisce reato integrato dal Direttore dell’Istituto in questione o da chi ne fa le veci.

In particolare, si profilano i reati di interruzione ed impedimento dell’erogazione di un pubblico servizio ex art. 331 e 340 c.p., abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., e per l’impossibilità di operazioni sul proprio conto corrente postale il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Il negare l’accesso ad un servizio pubblico essenziale ai cittadini privi della certificazione verde covid 19 costituisce, inoltre, illegittima discriminazione (art. 604bis c.p. e art. 3 e 21 Carta di Nizza) come tale punibile ai sensi delle leggi penali e civili.

Tanto premesso, il sottoscritto DIFFIDA formalmente Poste Italiane s.p.a., a desistere dalla richiesta della certificazione verde covid19 e conseguentemente a non impedire e/o interrompere l’erogazione del servizio in caso di mancata presentazione della stessa, con invito a predisporre i mezzi più idonei alla fornitura del servizio pubblico essenziale per chi non è in possesso della predetta certificazione e con riserva di agire nelle sedi giudiziarie più opportune anche per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Luogo_________ data__________

Firmato

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