Diffida docenti – ATA per disapplicazione green pass e rimborso tamponi

Spett.le ANP

Associazione Nazionale Presidi

Viale del Policlinico 129/a 00161 Roma

Via mail: segreteria@anp.it

 

Spett.le ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Via mail : info@andis.it

Egr. Sig. D.S.

Istituto ________

Via mail ____

Oggetto: Comunicazione e diffida del Dirigente Scolastico e delle Autorità in indirizzo affinchè eliminino le limitazioni discendenti dal DL 111/2021.

Ill.mo Dirigente Scolastico e Autorità che leggete

Il/la sottoscritto/a ____________ ______________ nato/a il __________ a ______________ e residente in ____ alla Via ____ n. ___, in qualità (indicare se studente, personale ATA o docente) di ruolo/assegnato presso l’Istituto in indirizzo

Premesso che

  • L’art. 1 del D.L. n. 111/2021 ha previsto l’obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green-Pass) per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari” che “devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” in ragione della necessità di “…prevenire la diffusione dell’infezione SARS-COV-19, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza…”.
  • Lo stesso articolo prevede altresì che “Il mancato rispetto delle disposizioni (…) da parte del personale scolastico e di quello universitario considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
  • Il Green-pass si può ottenere (art. 9.2 in DL 52/21 convertito L 87/21) per: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; b) avvenuta guarigione da COVID-19; c) effettuazione di test oro-faringeo antigenico rapido molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2;
  • Con Circolare del 14/05/2021 21675 il Min. Salute ha stabilito che “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARSCoV2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l’accettabilità di test ripetuti”;
  • La terapia vaccinale che è stata adottata dal Ministero della Salute, ha ricevuto autorizzazione annuale all’immissione in commercio in forma condizionata ed in regime di CMA monitoraggio rafforzato (Reg. UE 507/2006), non immunizza contro il virus SARS-CoV2 ma, meramente, agisce contro i sintomi del Covid-19;
  • I moduli di consenso informato precisano che non si conosce il grado di protezione offerto dal prodotto dal vaccino e che non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza;
  • In presenza di un’autorizzazione di durata annuale non standard ma condizionata, e sottoposta a monitoraggio addizionale, la disciplina di cui ai DDLL 52/2021, 105/2021 e 111/2021 non reggerebbe al sindacato di costituzionalità giacché la costante giurisprudenzadella Corte Costituzionale in relazione ai vaccini impone al legislatore il vincolo di rigorosi accertamenti tecnico-scientifici di natura definitiva e quindi non soggetti ad autorizzazione condizionata, come per i vaccini anti Covid;
  • Gli unici presidi efficaci per la prevenzione del contagio e la diffusione del virus SARSCoV2 sono i DPI imposti indistintamente per tutti, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, come già stabilito nella Circolare del Min. Salute del 13/03/2021 e ribadito da ultimo nel 2° comma dell’art. 1 del DL 111/2021;
  • La disciplina di cui al DL 111/2021 incide in pregiudizio del diritto al lavoro con l’introduzione di fattispecie preclusive dello stesso fino a prevedere la sospensione della retribuzione del dipendente, con discriminazione dei non possessori del Green-Pass e dei cittadini meno abbienti in violazione di precisi precetti Costituzionali, comuni, comunitari e internazionali;
  • In data 14/08/2021 alcune sigle sindacali e il Ministero dell’Istruzione hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la sicurezza nella scuola per l’anno scolastico 2021/2022; esso introduce modifiche salienti benchè sia stato firmato senza alcuna preventiva convocazione e/o consultazione degli associati, con ciò determinando un vulnus nella sua legittimità;
  • In considerazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali – dlgs 30 giugno 2003, n. 196, nella riunione del 21/07/2021 l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha approvato un decalogo che ha espresso principi come: Rispetto del diritto a non essere vaccinato; 3. Rispetto del principio di liceità del trattamento 8. Necessità di garantire che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione;
  • Il Considerando 36 del Regolamento UE 2021/953 prescrive:È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”;
  • Per pacifica interpretazione della giurisprudenza costituzionale degli artt. 11 e 117 Cost. i Regolamenti sono immediatamente applicabili all’interno dei 27 Stati membri e pertanto il DL 111/2021 deve trovare pronta disapplicazione per contrasto con la normativa europea di rango superiore (primato del diritto dell’Unione Europea);
  • Con sentenza del 4 dicembre 2018, causa C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che l’obbligo di disapplicare la norma locale in contrasto incombe non solo sugli organi giurisdizionali ma anche su “tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze il diritto dell’Unione.

***

Tutto quanto sopra premesso, con la presente:

  1. Si contestano tutte le violazioni attuali e potenziali sui dati personali e sensibili, che in qualsiasi modalità verranno raccolti senza il consenso dell’interessato/a, per cui fin d’ora si esprime il totale diniego alla raccolta e all’utilizzo in qualsiasi modo degli stessi, con riserva di maggior tutela nelle sedi competenti;
  2. Si avvisa che il/la sottoscritto/a, nei locali scolastici utilizzerà tutti i DPI già obbligatori anche per i soggetti vaccinati in ottemperanza alla Circolare Min. Salute del 13/03/2021 e art. 1 DL 111/2021;
  3. Poiché al momento permane l’incertezza sulla negatività di tutti i soggetti indistintamente, si diffida il D.S. a pretendere l’accertamento negativo a mezzo di tampone anche nei confronti dei soggetti vaccinati;
  4. Si diffida il D.S. a voler accettare il risultato negativo del test salivare esibito dal sottoscritto docente come titolo per l’immissione in servizio, perché meno invasivo e più economico, ferma la sua attendibilità e validità giuridica per come normativamente riconosciute sia nel DL 52/2021 (art. co. 1, lett d) che nella Circolare Min. Salute 14/05/2021 – punto 4 delle premesse;
  5. Si contestano le discriminazioni conseguenti alle violazioni dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e segnatamente quelle di cui all’art. 5 che recita “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente” e all’art. 9 “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”;
  6. Si eccepisce la violazione dell’art. 2087 c.c. in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro(Cost. 3741) perpetrata in relazione alla esecuzione del D.L. 11 del 2021, palesemente discriminatorio e lesivo di diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale;
  7. Siccome la sottoposizione trattamento sanitario (tampone oro-faringeo – Cpr antigenico rapido) ogni 48 ore provocherebbe inevitabilmente un pregiudizio alla salute del lavoratore, si diffida il D.S., anche come responsabile della salute del suo organico, a voler esibire e produrre studi e pubblicazioni scientifiche ove si attesti che il trattamento non arrecherà danno allo stato di salute del dipendente. Per il danno derivante da tampone oro-faringeo, il DS sarà ritenuto personalmente e direttamente responsabile dei danni patiendi, con riserva di agire;
  8. Alla luce della circostanza che la disciplina del comparto scuola di cui al D.L. 111 del 2021 si pone in palese contrasto con il Regolamento 2021/953 U.E. (nonché della Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2021/2361) e dal momento che come precisato -punto 12 delle premesse- il funzionario amministrativo ha immediatamente il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella europea, si diffida il D.S. a procedere senza indugio alla disapplicazione della stessa. In mancanza sarà ritenuto direttamente e personalmente responsabile, con riserva di agire;
  9. Nel caso di mancata disapplicazione di quanto previsto nel D.L. 111 del 2021, giusta normativa interna e comunitaria, è comunque fatto divieto di introdurre discipline di svantaggio e/o discriminatorie in danno della categoria di lavoratori meno abbienti che hanno esercitato il diritto di non vaccinarsi, e pertanto si chiede e diffida il D.S. a voler provvedere introdurre la gratuità dei tamponi o dei test salivari per i docenti che necessitano tale pratica, in rispetto alle normative nazionali e comunitarie contro la discriminazione economica degli stessi lavoratori;
  10. Si comunica che il/la sottoscritto/a, in caso di mancato accoglimento delle summenzionate richieste, accederà nei locali della scuola, per svolgere il suo lavoro, munito di autocertificazione attestante la negatività mediante produzione di un test – covid e, dunque, si diffida il D.S. a voler riconoscere la piena validità giuridica dell’autocertificazione che si allega;
  11. Il protocollo di intesa Ministero-sindacati per la sicurezza nelle scuole del 14/08/2021 introduce modifiche in pejus delle condizioni del lavoratore; esso è illegittimo per non essere stato preceduto dalle indispensabili consultazioni preliminari con gli iscritti ed incide sui diritti e prerogative dei lavoratori per cui vi è diffida a volerlo disattendere;
  12. Sotto altro aspetto, rilevato come l’assenza ingiustificata sia soltanto quella che si sostanzi in una forma radicale di inadempimento della prestazione contrattuale in quanto il lavoratore nega immotivatamente e senza avvertimento la propria presenza sul luogo di lavoro  (Tribunale Brescia sez. lav., 26/02/2019, n.143), si diffida il D.S. dal ritenere e qualificare assente ingiustificato il lavoratore e conseguentemente a sospenderlo dal ruolo ovvero a ridurgli o sottrargli lo stipendio in quanto non previsto tra le cause indicate nel CCNL e nei contratti di categoria.

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Tanto premesso e ritenuto, stante il diritto dell’istante di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, si diffidano e invitano conclusivamente le autorità in indirizzo, e segnatamente il Dirigente Scolastico (punti 13 e 14 delle premesse), che è immediatamente e direttamente responsabile delle condotte antigiuridiche che saranno poste in essere nei confronti del sottoscritto/a ad ammettere in servizio il sottoscritto docente per esibizione di test antigenico salivare (NEGATIVO) di ultima generazione effettuato entro le 48 ore precedenti (come previsto nella Circolare Min. Salute del 14/05/2021 n. 21675 per le ragioni e i titoli di cui al punto 4 delle premesse e lett. D della presente) unitamente ad autocertificazione

in difetto

  • a non richiedere all’ingresso dell’Istituto l’esibizione della certificazione verde e a disapplicare il DL 111/2021, in ottemperanza alla superiore normativa comunitaria (Reg. 2021/953); conseguentemente, a non procedere alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed anzi ammettere in servizio il dipendente senza indugio e/o verifiche illegittime di sorta;
  • a rimborsare comunque ogni onere derivante dai costi per tamponi che si rendesse necessario sostenere al fine di poter esercitare il proprio diritto al lavoro, sancito costituzionalmente, e con avviso che sarà chiamato a risarcire l’istante per tutti i danni patrimoniali e alla salute eventualmente subiti.

Luogo e data,                                                                        Firma _____________

 

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