Diffida datore di lavoro per messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (tamponi a tutti) e per la fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione (rimborso)

 Diffida al datore di lavoro alla messa in sicurezza sui luoghi di lavoro

 Alla Società………………..

Via mail ………………………

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a ____________________ il_____________ e residente a __________________________ in via ___________________________________ n.__________

 P R E M E S S O

Che il sottoscritto  è dipendente della VS Società a far data dal………… con mansione di…………………, livello………… con contratto a tempo determinato/indeterminato, sede di lavoro……

Che il D.L. n. 127/2021 ha disposto,  a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021  l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro,  sia pubblico che privato.

Esattamente,  con l’art.  3, punto 1) viene introdotto l’art. 9- septies,  il quale dispone che “ dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque  svolge una attività  lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, comma 2.

L’art. 9 comma 2 del D.L 52/2021 convertito con L. 87/2021, come successivamente modificato ed integrato, stabilisce che “le certificazioni verdi attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b)  avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c)  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis)  avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo”.

Come noto l’art. 42 del D.L. n. 18/20, convertito con L. n. 27/20, ha espressamente previsto che il contagio da SARS-CoV-2, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è equiparato all’infortunio sul lavoro.

A ciò si aggiunga che l’art. 29 bis del D.L. n. 23/20, convertito con L. n. 40/20, ha espressamente posto a carico del datore di lavoro – pubblico e privato – come obbligo di tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c., quello di attivarsi contro il rischio di contagio mediante l’applicazione di prescrizioni contenute in vari protocolli o linee guida di diversa provenienza e natura.

Il datore di lavoro è altresì obbligato ad adeguarsi alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Da ultimo e nello stesso senso il D.L. n. 127/2021 prevede dal 15 ottobre l’obbligo della certificazione verde COVID-19 “al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

Si eccepisce, in primis, la violazione dell’art. 4 della Costituzione, secondo il quale” La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Anche la Legge n. 300/70, il cd. Statuto dei Lavoratori, che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”,  definisce i rapporti di lavoro tra lavoratore e impresa e diritti sindacali e dall’art. 1 all’art. 13 disciplina diritti e divieti atti a garantire la libertà e la dignità del lavoratore, in particolare in materia di libertà di opinione del lavoratore (art. 1).

Anche il Regolamento UE n. 953/2021, n. 36, recita che: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate…….Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. Successivamente, la rettifica del 05.07.2021 del suddetto Regolamento UE 953/2021 all’art. 36 specifica che “necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”. Oltre la violazione dell’art. 2087 c.c. in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cost. 3741) perpetrata in relazione alla esecuzione del D.L. 11 del 2021, palesemente discriminatorio e lesivo di diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale.

Come noto l’art. 42 del D.L. n. 18/20, convertito con L. n. 27/20, ha espressamente previsto che il contagio da SARS-CoV-2, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è equiparato all’infortunio sul lavoro.

A ciò si aggiunga che l’art. 29 bis del D.L. n. 23/20, convertito con L. n. 40/20, ha espressamente posto a carico del datore di lavoro – pubblico e privato – come obbligo di tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c., quello di attivarsi contro il rischio di contagio mediante l’applicazione di prescrizioni contenute in vari protocolli o linee guida di diversa provenienza e natura.

Il datore di lavoro è altresì obbligato ad adeguarsi alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Ne deriva che l’attribuzione della certificazione verde COVID-19 a chiunque sia stato solo inoculato dal vaccino non può essere in alcun modo sufficiente a rispettare gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro.

Da ultimo e nello stesso senso il D.L. n. 127/2021 prevede dal 15 ottobre l’obbligo della certificazione verde COVID-19 “al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

Il fine della normativa emergenziale sui luoghi di lavoro è pacificamente la limitazione del contagio, mentre l’obbligo, per il datore di lavoro, è quello di adoperarsi con ogni mezzo ragionevole per perseguire tale fine.

Tale obbligo appare  palesemente discriminatorio nei confronti dei “non vaccinati” che devono effettuare il tampone ogni 48H o 72H  per poter espletare la propria attività lavorativa e  per poter salvaguardare  il proprio diritto al lavoro, sottoponendosi a continue vessazioni psicologiche, fisiche ed anche economiche.

A tal punto è giusto rilevare che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 81/2008 sulla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ha previsto degli oneri a carico del datore di lavoro di adeguarsi alle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, il punto 2. del D. Lgs n. 81/2008, dispone che “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Inoltre, il datore di lavoro per garantire la sicurezza sul lavoro deve estendere il tampone  a tutti i suoi dipendenti, come una misura speciale di protezione in ambienti lavorativi (art. 279 del D. Lgs n. 81/2008).

L’imposizione del tampone ai soli “non vaccinati” risulterebbe non solo discriminatorio ma anche pericoloso sulla salute di tutti i lavoratori, in quanto anche i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati, da Covid 19, come dai dati forniti dall’Istituto Superiore della Sanità. In sostanza un  lavoratore“ non vaccinato”  e monitorato con tampone ogni 48H è certamente più sicuro di un “vaccinato” che entra con un solo green pass e la cui positività al Covid 19 è dubbia con il rischio di contagiare gli altri colleghi  suoi luoghi di lavoro. Ne deriva che l’attribuzione della certificazione verde COVID-19 a chiunque sia stato solo inoculato dal vaccino non può essere in alcun modo sufficiente a rispettare gli obblighi di sicurezza di cui sopra.

Inoltre, il costo del tampone ogni 48H comporta anche un sacrificio economico che non deve certamente gravare al lavoratore ma al datore di lavoro in base all’art. 15, punto 2. Del D. Lgs n. 81/2008.

Sulla base delle succitate considerazioni e sui punti in fatto e in diritto suesposti, con la presente si

Intima e diffida

La Società——-, affinché:

1.Provveda a sottoporre a tampone tutti i lavoratori, indistintamente se vaccinati o meno, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’artt. 15 e 18 del D. Lgs n. 81/2008, mediante comunicazione scritta da far pervenire a tutti i dipendenti entro il 15 ottobre 2021, che l’accesso in azienda potrà avvenire esclusivamente a seguito di “tampone” con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, con relativa autocertificazione, unico sistema che dia la ragionevole certezza di non essere portatori del virus e quindi di non poter contagiare nessuno;

2) Provveda che gli specifici presidi anti-infortunistici (in questo caso i ‘tamponi’) vengano forniti a tutti i lavoratori dal datore di lavoro, o comunque restino a esclusivo carico del medesimo datore di lavoro quantomeno mediante integrale rimborso delle spese a tal fine da me e da tutti gli altri sostenute e documentate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della citata normativa speciale ed in particolare del D. Lgsl. n. 81/2008 che, all’art. 15, 2° comma, dispone che “le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

In caso contrario, si avverte sin d’ora che:

a. In riferimento al punto 1., ci si riserva ogni azione risarcitoria, personale e familiare, in caso di contagio e/o quarantena forzata propria e dei familiari e/o contrazione della malattia con ogni esito, informando altresì le autorità competenti ad accertare eventuali omissioni di cautele in materia di infortuni sul lavoro o eventuali ipotesi di reato;

  1. in riferimento al punto 2., si troverà costretto/a ad agire successivamente per ottenere il rimborso di quanto speso per recarsi al lavoro in condizioni di sicurezza nell’interesse proprio e degli altri.

Con osservanza

Luogo e data

FIRMA______________

 

 

 

 

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