DICHIARAZIONE INOSSERVANZA ORDINE DI SERVIZIO 36 ORE – DOCENTI – a cura dell’Avv. Gianfranca Bevilacqua LT.

Al Dirigente Scolastico

P.E.C. o RACC A/R ________________

OGGETTO: Atto di rimostranza ex art. 17 D.P.R. ex art. 17 n. 3/57.

Il sottoscritto       ______________                         in qualità di docente a t.i. presso codesto istituto,

premessa

la circolare/ provvedimento prot. ____________

VISTI

  • il D.L. 24/2022;
  • il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto istruzione, vigente;
  • il Contratto individuale di lavoro;
  • il D.Lgs. 81/08, Sez. V;
  • gli articoli 5 e 38 dello Statuto dei Lavoratori;
  • il D.Lgs. 165/ 2001, art. 52;
  • l’art. 1 disposizioni preliminari al c.c.;
  • l’art. 1372 c.c.;
  • l’art. 28 Cost.

CONSIDERATO che:

  • l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, c.d. “Testo Unico sul pubblico impiego”, modificato dalla c.d. “riforma Brunetta”, sancisce il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, ovvero “alle mansioni equivalentinell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a”. Dunque, il datore di lavoro potrà legittimamente modificare le mansioni del lavoratore, a patto che assegni mansioni previste come equivalenti a quelle “originarie” nell’ambito dell’area di inquadramentoindipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa aver acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A
  • l’art. 8 comma 2 DL 24/2022, recita: “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per   lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1… I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1.”: pertanto, se il personale non ha contatti con gli alunni, l’esigibilità di detto requisito viene meno;
  • la sostituzione dei docenti sospesi costa quasi 30 milioni di euro…-il che configura un conclamato danno erariale-…ma un docente viene sospeso quando compie un illecito penale o disciplinare. La mancata vaccinazione non rientra in nessuno dei due casi.   I docenti non possono essere demansionati…E’ un cortocircuito generato dal ministero della Salute.”: parole, testuali, di Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione;
  • il medesimo L. 24/2022 consente al personale scolastico di accedere al proprio posto di lavoro con certificato di tampone con esito negativo, con ciò dimostrando che il docente gode di ottima salute;
  • al datore di lavoro è inibito qualsivoglia accertamento di natura sanitaria, ex art. 5 l. 300/70; la violazione di detta prescrizione comporta, in capo al trasgressore, l’irrogazione di sanzioni penali -ammenda e arresto, ex art. 38 l. 300/70-;
  • l’inidoneità afferisce indiscutibilmente alla sfera sanitaria, e può essere accertata clinicamente solo all’esito di una valutazione medica, Commissione e/o Medico Competente: “L’inidoneità allo svolgimento della propria funzione, per motivi di salute, deve risultare da apposito referto medico, rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica, presso il MEF, territorialmente competente”; pertanto, l’inidoneità temporanea non può essere dichiarata d’imperio e “a tappeto” da una circolare o un ordine di servizio; -Sez. V Lgs. 81/08-;
  • l’aumento -fino al 100%!- del monte ore contrattualmente cristallizzato non è previsto in alcuna disposizione di legge, ma in una mera nota e/o parere ministeriale, che nell’ordine gerarchico delle fonti normative -art. 1 disposizioni preliminari al codice civilenon è proprio contemplata, dunque s’invita a riflettere se mai possa sovvertire una legge e/o un atto avente forza di legge e/o un contratto – 28 c. 5 CCNL vigenteche, a tutti gli effetti, “ha forza di legge tra le parti” –art. 1372 c.c.-;
  • I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” -art. 28 Cost.-;
  • i poteri del Dirigente scolastico sono normati ed esercitabili nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e previa contrattazione con le OO.SS. e le RR.SS.UU.;

ritenuto

pertanto, che il contenuto della predetta circolare viola copiosamente numerose fonti normative e, di conseguenza, essa configura ordini illegittimi,

fa   p r e s e n t e

che non intende dare attuazione al suddetto ordine di servizio, proponendo formale atto di rimostranza ex art. 17 d.p.r. 10.01.57 n° 3.

 

Con osservanza

_______________ lì,

Firma

 

*Atto redatto e messo a gentilmente a disposizione dall’Avv. Gianfranca Bevilacqua del Foro di Lamezia Terme

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