Denuncia virologi e medici istigatori artt. 656, 604bis, 415 e 507 c.p.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI _________

ATTO DI DENUNCIA/QUERELA

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ____________ (___) il __ / __ / ____ e residente in ________ alla Via __________________________________ n. ____, elett.te dom.to in ______ alla Via _____ presso lo Studio dell’Avv. _______ da cui è rappresentato e difeso giusta nomina in calce al presente atto, espone e denuncia quanto segue.

In data ____ il Dr. ______ (specificare nome, cognome e struttura di riferimento o appartenenza), ha rilasciato un’intervista a ____ (indicare testata), e riportata da tutti i principali quotidiani del paese, in cui testualmente ha dichiarato: “(riportare letteralmente la dichiarazione)” (Doc. 1 – inserire copia allegata o link).

(riportare ulteriori episodi o dichiarazioni del denunciato)

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Le dichiarazioni fin qui esposte sono di una gravità inaudita e presentano svariati profili di illeceità penale che di seguito si passano ad  illustrare.

REATI IPOTIZZABILI

ART. 656 C.P.  Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

La disposizione in esame è una norma dettata a tutela dell’ordine pubblico contro la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, che minacciano il bene della sicurezza; il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico, potenzialmente minacciato dalla diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose.

Si è riportata in dottrina la nozione di ordine pubblico di cui all’art. 656 c.p., nell’ambito “del regolare andamento della vita quotidiana, quale generale sicurezza a cui corrisponde nei singoli cittadini l’assenza di emozioni violente” (CITAZ).

La tendenziosità va ravvisata non nello scopo illecito a cui la diffusione tende, quanto nell’attitudine della notizia a produrre un effetto dannoso per l’ordine e la tranquillità pubblica.

Deve ritenersi falsa la notizia che sia del tutto difforme dalla realtà, anche se la difformità riguardi solamente la ragione di un avvenimento.

L’esagerazione comprende infine quelle dichiarazioni che intenzionalmente alterano la realtà dei fatti, presentandoli in una forma in grado di minacciare la tranquillità pubblica.

Trattasi di reato di pericolo e quindi non rileva il fatto che poi non si sia verificato un effettivo turbamento dell’ordine pubblico.

Sul punto Cass. pen. n. 9475/1996, ha chiarito che “il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico di cui all’art.art. 656 c.p., è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell’ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un’astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse”

Il primo elemento costitutivo della fattispecie, – la pubblicazione o la diffusione di notizie – risulta agevole; infatti, se la pubblicazione rinvia a un significato preciso, quello dell’utilizzazione di un qualunque mezzo audio-visivo o telematico che sia o possa costituire un canale di informazione, l’aggiunta alternativa della diffusione alla pubblicazione rende evidente che il contenuto prescrittivo della norma comprende anche l’utilizzazione di mezzi di comunicazione paralleli a quelli che designano la pubblicazione in senso proprio e dunque non istituzionalizzati allo scopo ma tuttavia efficienti nell’esito diffusivo della notizia, anche se tale risultato è raggiunto con mezzi occasionali o addirittura illeciti.

In questo senso devono essere ricomprese nella norma anche la pubblicazione e la diffusione di notizie sui canali nuovi ed alternativi di informazione quali i social-network.

L’altro elemento costitutivo della norma è la “notizia” falsa, esagerata o tendenziosa, idonea astrattamente a turbare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Si è discusso, in questo caso, se per identificare la notizia si debba guardare esclusivamente al contenuto del diritto di cronaca.

La norma dell’art. 656 c.p. riguarda, infatti,  la cronaca,  in quanto punisce la pubblicazione o la diffusione di notizie dotate di particolari qualifiche e attitudini, ma ciò non significa che con tale determinazione di campo si sia accettata la distinzione tra cronaca – come resoconto di fatti reali e quindi veri – e critica come manifestazione di opinione ovvero come presa di posizione verso i fatti (cfr. Ramacci, F., Cronaca e verità, in Diritto e società, 1980);  la distinzione tra cronaca e critica diventa labile e deve limitarsi alla individuazione, nell’ambito dello stesso contesto lessicale, di ciò che attiene al resoconto di fatti per tenerlo separato da ciò che è manifestazione di opinione e cioè apprezzamento soggettivo dei fatti in base a valutazioni ed a prese di posizione di carattere etico o di matrice ideologica.

Orbene, in alcune delle dichiarazioni esposte nei fatti possono individuarsi gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice presa in esame; ed infatti affermazioni del tipo “riportare le dichiarazioni” o “riportare le dichiarazioni” costituiscono senza ombra di dubbio notizie false, tendenziose o esagerate, e ciò alla luce delle evidenze scientifiche sino ad ora raggiunte in tema di immunità da vaccino e trasmissibilità del virus denominato Sars-Cov-2.

Ed infatti nella sezione FAQ Vaccini dell’Istituto Superiore di Sanità, con nota del 16 marzo 2021,  alla domanda se una persona vaccinata debba continuare ad utilizzare le precauzioni per la trasmissione del virus, risponde testualmente “una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone”.

È altresì noto e pacifico, cosi come riportato nelle indicazioni delle stesse case farmaceutiche produttrici, che tutti vaccini attualmente autorizzati somministrati in Italia ed in Europa proteggano dalla contrazione della malattia in forma grave, ma non impediscano la trasmissione del virus.

Possono definirsi dunque false o comunque esagerate, dovendosi intendere l’esagerazione come intenzionale alterazione della realtà dei fatti, le affermazioni secondo chi non è vaccinato metterebbe a rischio la salute altrui, o che il contagio sia causato solo dai “no-vax” o che i “no-vax” sarebbero protetti dalla vaccinazioni dei vaccinati, o che i vaccinati dovranno mettere ancora la mascherina per via dei non vaccinati, o che i non vaccinati dovranno rinchiudersi agli arresti domiciliari, o che addirittura i no-vax siano una organizzazione criminale e che le proteste in piazza (che riguardano, effettivamente, solo la libertà di scelta e non sono mai state un attacco ai vaccini) siano attacchi contro lo Stato.

Notizie che altresì risultano evidentemente tendenziose, diffuse intenzionalmente al solo scopo di turbare l’ordine e la tranquillità  pubblici, facendo intendere, falsamente, che i soggetti non vaccinati siano pericolosi per la salute altrui o per l’incolumità pubblica, ed ingenerando, pertanto, un clima di tensione tra le persone vaccinate che potrebbe ingenerare azioni violente verso i soggetti non vaccinati, nella convinzione che costituiscano una minaccia per la salute e l’incolumità pubblica ed individuale.

Non sussiste, infatti,  nessuna possibilità, per il soggetto odierno denunciato, di invocare la possibilità dell’errore scusabile, trattandosi di medico con specializzazioni inerenti la materia trattata (virologia, infettivologia) e che dunque  perfettamente a conoscenza delle informazioni pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità e gli attuali risultati medici e scientifici raggiunti nel campo della vaccinazione anti covid19.

Il reato di cui si discute risulta perfettamente integrato.

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ART. 604 BIS C.P.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Il reato di cui all’art. 604 bis c.p. punisce le condotte di chi  propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o di chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Trattandosi di condotte specificamente tipizzate, quanto ai motivi della discriminazione, è necessario ricorrere all’interpretazione della norma ed alle intenzioni del legislatore per capire se possano essere ricomprese nella previsione normativa ipotesi non completamente delineate dalla fattispecie incriminatrice.

Per il Legislatore è difficilissimo, se non per certi aspetti addirittura irrealizzabile, riuscire a disciplinare l’ambito dell’esperienza del genere umano nel suo complesso; non è possibile, infatti, prevedere tutti gli sviluppi e le trasformazioni sociali, o anche economiche, che si succedono nel corso storico degli eventi.

Per tale motivo, l’applicazione della legge, dunque la concreta esecuzione delle norme di diritto nella vita sociale, richiedono un’attività intellettiva: l’interpretazione.

A tal uopo diverse sono le tecniche di cui l’interprete può disporre. L’interpretazione in senso letterale, basata su quanto è letteralmente stabilito dalla disposizione normativa, per cui si attribuisce alle parole il loro significato proprio; in questo caso, per non scantonare in interpretazioni completamente fuorvianti, l’interprete ricorre alla cd. interpretazione logica, per cui egli guarderà al fine che il Legislatore vuole perseguire e supererà (l’eventuale) dato letterale fuorviante.

In tutta questa attività, all’interprete sovvengono delle tecniche, tra cui: l’interpretazione sistematica,  (che gli permetterà di valutare la norma, e quindi interpretarla, in modo non avulso dall’ordinamento giuridico di cui fa parte, optando per un’interpretazione compatibile con lo stesso ed in primis con le norme Costituzionali), oppure l’interpretazione autentica (in tal caso l’interprete potrà fare affidamento alla stessa interpretazione data dall’organo che ha emanato la norma ad es. il Parlamento).  L’interpretazione può essere di tipo analogico, ciò permette, nell’ipotesi di lacune da parte del legislatore (considerando la sua impossibilità nel prevedere le trasformazioni sociali ed economiche di una collettività) di poter applicare una norma a casi simili (e dunque regolare un caso non regolato da una norma scritta attraverso l’utilizzo di una regola desunta da una regola scritta).

Diversa da questo tipo di interpretazione è quella cd. di tipo estensivo, che risponde alla logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge (in tal senso Cass.pen., sez. II, Sent. 29/03/2019 n° 13795).

Per quanto concerne le norme penali, si è concordi nel ritenere inammissibile (vietato) l’interpretazione di tipo analogico a questo genere di norme

Tale divieto. fonda la sua ragion d’essere nel principio del favor libertatis di rango costituzionale.

Tuttavia se da un lato non è ammissibile l’uso dell’interpretazione in via analogica, le norme penali sono suscettibili di interpretazione di tipo estensivo, di talché l’interprete potrà determinare la portata di una norma (penale) secondo la logica, il fine, e la volontà del Legislatore anche al di là della dizione strettamente letterale.

Ciò trova il suo fondamento nella circostanza per cui l’interpretazione di tipo estensivo, non avviene per similitudine di rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge, (in tal senso Cass.pen., sez. II, Sent. 29/03/2019 n° 13795); dunque quando è palese che lo stesso legislatore minus dixit quam voluit.

Sulla base delle suddette considerazioni, e dunque sull’uso dell’interpretazione di tipo estensivo alle norme penali, l’attenzione viene rivolta all’art. 604 bis cod. pen. e se è possibile ricondurre a tale disposizione normativa casi discriminatori diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati dal testo letterale, sì da apprestare una tutela più ampia a potenziali soggetti passivi che potrebbero trovarsi vittime di situazioni discriminatorie diverse da quelle elencate.

L’art. 604 cod. pen. dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

  1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Il dato letterale della norma fa riferimento ad “atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Stante il fine della norma, quello di apprestare tutela a soggetti che possano essere vittime di tali azioni, sono diverse le norme dell’ordinamento giuridico che lasciano intendere che l’elenco dettato dal legislatore non sia a numero chiuso, bensì abbia carattere esemplificativo, potendo ricondurre all’alea protettiva della norma altri casi non espressamente previsti.

Innanzi tutto come si diceva sopra, il legislatore non è in grado di prevedere tutti gli sviluppi e le trasformazioni sociali, o anche economiche, che si succedono nel corso storico degli eventi all’interno di una collettività. Può pertanto, tranquillamente, ammettersi che possano sorgere nuove situazioni, prima inavvertite, che concretizzino (nuovi) atti discriminatori nei confronti di alcuni soggetti.

Tra le norme dell’ordinamento giuridico che lasciano intendere che l’elenco dettato dal legislatore nell’art. 604 bis c.p. abbia carattere esemplificativo, sovviene in primis l’art. 3 della Costituzione (secondo il quale “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).

Il detto articolo al primo comma parla di distinzione alcuna per motivi disesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; riconducendovi, pertanto, tutti quei casi, non solo di razza, lingua o religione, bensì anche condizioni personali o sociali (norma aperta) che, possibilmente, in un determinato momento storico il legislatore non ha potuto prevedere ma che, se le avesse previste, le avrebbe senza ombra di dubbio tutelate appieno: il fine della norma è la tutela contro qualsivoglia atto di discriminazione nei confronti altrui.

È il legislatore Costituente che ha voluto, indubbiamente, apprestare una tutela per non ricascare negli anni bui delle leggi raziali del 1938 e di tutte le discriminazioni che hanno inevitabilmente comportato.

Altra norma, questa volta a livello europeo, è l’art. 21 CEDU – Carta Dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – “Non discriminazione” per cui “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.

Tale norma dispone chiaramente all’inizio del capoverso “è vietata qualsiasi forma di discriminazione…” per poi elencare in modo soltanto esemplificativo “in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” come forme maggiormente eclatanti di discriminazione; ma con l’iniziale termine “qualsiasi” è atta ad includere ogni forma di discriminazione.

La norma sopra citata costituisce il completamento dell’art. 14 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) secondo cui “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, ilcolore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione

Ne segue che, considerando il fine della norma penale (cioè quello di evitare le discriminazioni) nel contesto dei principi normativi sopra indicati, può trovare applicazione la tecnica dell’interpretazione estensiva al fine di apprestare tutela penale a norma dell’art. 604 bis cod. pen., anche a quei casi non espressamente previsti dal dato letterale della norma, in quanto il legislatore non avrebbe potuto prevederli, ma che se li avesse previsti li avrebbe, senza ombra di dubbio, inclusi nell’elenco esemplificativo.

In questo senso si pone anche la delineazione sempre più netta da parte della dottrina di quel fenomeno definito hate speech (delineato per la prima volta dalla dottrina statunitense e recepito nella dottrina e giurisprudenza europea), individuato nell’insieme di parole o discorsi che hanno la funzione di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, provocandone reazioni violente, fino a richiamare qualsiasi forma di discriminazione.

La Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) con la Raccomandazione di politica generale n. 15 sulla lotta all’incitamento all’odio – adottata l’8 dicembre 2015- nel provare a tracciare i lineamenti dello hate speech ha dichiarato che : “…ai fini della presente raccomandazione di politica generale si intende per discorso dell’odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale”.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32862/2019 ha provato a superare le difficoltà interpretative che sorgono intorno a quelle condotte di dubbia definizione.

In tale pronuncia sono stati richiamati una serie di indicatori da cui presupporre una responsabilità penalmente rilevante in capo all’agente. Indicatori questi, consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo (Corte Edu, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07).

Infatti, nel richiamare un principio ormai consolidato nel tempo nella giurisprudenza della Corte Edu, si afferma che la finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui essa si manifesta è diretta a suscitare un sentimento d’odio sia esso immediato o futuro, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza.

L’aspetto di indubbia importanza sorge quando nel far leva al fenomeno dello hate speech e delle problematiche nascenti sulla possibile incriminazione della libertà di espressione, richiama le indicazioni operative fornite dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Con tali indicazioni si ribadisce che l’incitamento all’odio in una società democratica necessita di essere incriminata.

Altro indicatore significativo ai fini della sussunzione della condotta nella fattispecie di reato ex art. 604 bis c.p. è analizzare il canale mediante il quale la condotta si manifesta.

Note le caratteristiche della rete, la sua trasversalità e il suo bacino di utenza, vanno infatti stigmatizzate tutte quelle esternazioni che si diffondo mediante essa.

La rete permette la propagazione di ogni tipo di informazione in modo rapido e diffuso, investendo un pubblico vasto.

Si comprende allora come qualunque espressione violenta e discriminatoria abbia un impatto maggiore sulla vittima quando avviene per mezzo di essa.

Detto questo, alla luce della recente emergenza democratica e di un fenomeno che non sembra arrestarsi, sanzionare espressioni di odio o manifestazioni discriminatorie per il semplice fatto che siano avvenute attraverso il Web, indipendentemente dall’effettività con cui esse daranno seguito ad ulteriori esternazioni da parte di terzi, è un importante segnale di tutela dei principi democratici.

Il tutto assume maggiore rilievo quando ad essere sanzionati siano soggetti  noti, in quanto il più recente orientamento giurisprudenziale, appunto, sembra perseguire la finalità di responsabilizzare proprio coloro che hanno un largo bacino di visibilità, al fine di evitare che, per reclutare consensi, si lascino fomentare da esternazioni in completo spregio dei valori su cui regge una società democratica.

Nell’attuale momento storico, il periodo post pandemia da CovidSars-19, si sta assistendo ad alcune forme di propaganda ed incitamento all’odio ed alla discriminazione.

Purtroppo tale orrenda condotta, messa in atto quotidianamente da testate giornalistiche e dai vari “esperti” intervistati ed invitati nelle varie trasmissioni televisive sta concretandosi in una vera e propria campagna di odio sociale ed istigando una vera e propria caccia alle streghe nei confronti di chi non intende vaccinarsi.

In questo senso non possono che leggersi le varie dichiarazioni sopra meglio esposte, che affermano che i non vaccinati “riportare le frasi che incitano alla discriminazione ed all’odio tra le classi sociali di vaccinati e non vaccinati”.

Orbene, questo tipo di condotte, possono essere ricondotte senza ombra di dubbio ai casi di istigazione alla discriminazione di cui al 1 comma, lett. a. dell’art. 604 bis c.p., nella parte in cui si prevede una condotta atta ad istigare o a commettere o direttamente a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in virtù dell’applicazione alla norma de qua della sopra esplicitata tecnica di interpretazione estensiva che, facendo perno sul fine perseguito dal legislatore, e cioè quello di evitare discriminazioni e propagande discriminatorie nell’ambito della più ampia ottica della tutela della dignità umana, può senz’altro ricomprendere qualsivoglia (interpretazione, tra l’altro, orientata alla luce delle norme costituzionali italiane e sulla base della normativa europea) condotta che sia idonea a commettere atti di discriminazione.

Sarebbe, d’altronde, illogico pensare che il legislatore voglia evitare atti discriminatori “per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e consentirli, invece, per altri motivi.

È lecito, pertanto, concludere che l’elenco di cui al 1° comma, lettera a. dell’art. 604 bis cod. pen., sia solo di tipo esemplificativo; ed applicando un’interpretazione di tipo estensivo (basato sul fine della norma, sulla logica sottesa alla stessa, oltre che ad una sua lettura costituzionalmente orientata (normativa costituzionale italiana ed europea), oltre all’uso dell’interpretazione sistematica per cui la regola va inserita ed apprezzata all’interno del ordinamento giuridico di cui fa parte) è possibile ricondurre ulteriori casi idonei a discriminare oltre quelli previsti dal tenore letterale della norma, tra cui le condotte di tipo discriminatorio su citate.

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Articolo 415 c.p.: Istigazione all’odio tra le classi sociali.

Chiunque pubblicamente istiga… all’odio tra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La Corte Costituzionale con la sentenza numero 108 del 1974 ha riformulato la fattispecie affermando che la criminalizzazione è legittima se l’istigazione sia attuata “in modo pericoloso per la pubblica tranquillità“.

Esattamente quanto sta accadendo in conseguenza delle dichiarazioni dei denunciati:

  • Dr. _____: “riportare dichiarazione che incitano all’odio tra le classi sociali”
  • Dr. ____: “riportare dichiarazione che incitano all’odio tra le classi sociali

Risulta quanto mai evidente l’effetto istigatorio dell’odio tra le “nuove” categorie sociali che si vengono a creare come conseguenza delle dichiarazioni dei denunciati, tutti uomini di “scienza” che si pongono, attraverso i mezzi di informazioni, come esempio e come fonte della cultura medico-scientifica da seguire.

Le dichiarazioni pubbliche di questi soggetti hanno l’idoneità non solo di costituire nuove classi sociali (“vaccinati” e “no vax”) ma, al contempo, anche di istigare all’odio di una classe (i “vaccinati”) con un’altra (i “non vaccinati”).

Tralasciando l’aspetto discriminatorio, le conseguenze di tale irresponsabile e criminale istigazione, risulta dimostrato dalle convinzioni e dai commenti che molti cittadini manifestano in ordine alla scelta dei soggetti che hanno riserve legittime verso la vaccinazione. Ecco alcuni esempi.

(Incollare qui immagini o screenshot di frasi di odio dei cittadini)

Non v’è dubbio che possano ritenersi integrati gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie che si denuncia.

L’articolo 266 c.p. definisce quando il fatto debba considerarsi commesso “pubblicamente” e, cioè, quando esso sia commesso con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ove per stampa deve intendersi la definizione data dall’art.1 delle norme sulla stampa di cui alla legge 8 febbraio 1948 n. 472, che considera tale la riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione.

Mentre per propaganda deve intendersi ogni mezzo di manifestazione del pensiero idoneo ad una generalizzata diffusione dell’istigazione o della apologia.

In questi termini il reato è pienamente consumato

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Articolo 507 codice penale: Boicottaggio.

Chiunque per uno degli scopi indicati dagli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e punito con la reclusione fino a 3 anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

Anche questa fattispecie è stata ridefinita dalla Corte Costituzionale che ha ravvisato la tutela dei beni cui la Costituzione dà spiccato rilievo nell’ordine sociale: la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell’impresa, il diritto di realizzare attraverso l’attività commerciale i risultati positivi di quella produttiva (Corte Cost. n. 84 del 17 aprile 1969).

È evidente come le dichiarazioni del denunciato tendano alla induzione, alla persuasione ed alla convinzione di parte della popolazione (vaccinata) di boicottare l’economia ed il lavoro per alcuni soggetti (quelli non vaccinati), perseguita con l’uso della propaganda e avvalendosi delle autorità o della forza dei partiti, leghe o delle associazioni professionali (mediche in questo caso) di cui sono esponenti.

Il ricorso di questi soggetti alla forza o all’autorità di partiti, leghe o associazioni è utilizzata come un’apparente moral suasion, ma realmente costituisce una minaccia di costrizioni eventuali “se” e per “chi” non ci si comporterà nel modo da loro prospettato,  facendo leva sui vincoli di disciplina e di solidarietà con organizzazioni politiche o professionale che, peraltro, rafforzano l’apologia della propaganda attraverso la comune vicinanza di governo, invitato all’assunzione di provvedimenti discriminatori, razzisti, ghettizzanti e di boicottaggio.

La propaganda e l’induzione, poi, sarebbero finalizzate a compromettere i patti di lavoro ovvero a non somministrare, materie, strumenti di lavoro o o servizi, intesi quale fatto negoziale avente ad oggetto la prestazione o l’offerta di lavoro ovvero l’iniziativa economica privata, che assumano un grado di intensità o di efficacia tali da risultare veramente notevoli (così Corte Cost. 84/1969 cit.).

In questi termini la fattispecie delittuosa denunciata appare pienamente consumata da comportamenti che potrebbero non raggiunge il livello della minaccia, che quand’anche si ritenga sussistere, si configurerà una circostanza aggravante della fattispecie incriminatrice (art. 507 comma 2 c.p.).

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Tanto premesso, poiché nei fatti sopra esposti sono ravvisabili estremi di reato, si dichiara di proporre formale e sostanziale

DENUNCIA – QUERELA

nei confronti di ______, nato a ____ il _____,  per i reati di cui agli artt. 656, 604 bis, 415 e 507 c.p.,  e per tutti quelli meglio visti dalla S.V. Ill.ma negli episodi lamentati e chiediamo la loro punizione a norma di legge.

Si chiede ai sensi dell’art. 408, co. II, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informati circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Si producono i seguenti documenti:

  1. (copia delle dichiarazioni oggetto di denuncia e del link ove reperirle)

Luogo e data

Firma ___________________

 

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