Denuncia-querela per violenza privata pluriaggravata (art. 610-339 c.p.) in relazione ai fatti dello sgombro del 18.10.2021 dei manifestanti al molo 7 varco 4 del porto di Trieste

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Per tramite della Stazione dei Carabinieri di  _________

DENUNCIA-QUERELA

Il/la sottoscritto/a ____________________________ – nato a ____ il __/__/____ e residente in ___ alla Via ______________ n. ____espone e denuncia alla S.V. Ill.ma quanto segue.

In data 18 ottobre, presso il varco 4 del molo 7 del porto di Trieste sono state messe in atto, da parte delle forze dell’ordine, gravissime condotte contro le persone ivi presenti che, com’è noto, sostenevano i lavoratori portuali che avevano istituito un presidio di protesta contro l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass in tutti i luoghi di lavoro.

Le persone, tra cui lavoratori, anziani, bambini e donne, si erano lì riunite pacificamente e senz’armi, per manifestare in modo assolutamente tranquillo e pacifico, molti dei quali seduti a terra in sit-in, il proprio dissenso verso una normativa divisiva, che milioni di italiani ritengono gravemente lesiva del diritto al lavoro e delle libertà fondamentali.

A fronteggiare questa moltitudine di persone veniva predisposto uno spiegamento di forze dell’ordine tra Carabinieri e Polizia di Stato in tenuta antisommossa, con supporto di armi e automezzi che, alle ore _____ circa, riceveva l’ordine di procedere alla dispersione delle persone.

Lo spiegamento di forze era oggettivamente eccessivo o, quantomeno, sovradimensionato rispetto alle reali necessità di ordine pubblico, come eccessivo è stato l’utilizzo delle armi per spostare alcuni portuali che sedevano a terra in un momento di preghiera e per disperdere le persone le quali, inizialmente, venivano colpite da idranti ad alta pressione montati su più blindati della Polizia di Staro, cui faceva seguito il lancio di lacrimogeni, intossicamento e colpi di manganelli sfollagente sferrati contro chiunque capitasse a tiro.

(se si è tra le persone ferite, indicare il tipo di lesioni, come sono state cagionate, dove sono state apprestate le cure, la prognosi e allegare eventuale certificato medico o di pronto soccorso).

In conseguenza di tali azioni tutti i presenti erano costretti alla fuga, a subire la violenza gratuita ed interrompere l’esercizio di diritti di manifestazione del pensiero, di riunione, di sciopero e di critica democratica e pacifica.

La violenza messa in atto dalla Polizia di Stato contro i manifestanti pacifici e inermi – che non hanno nemmeno reagito, se non con cori e con manifestazioni di solidarietà reciproca – è stata documentata da riprese audio-video effettuate da persone presenti sul posto (facilmente reperibili in rete sui vari social o testate giornalistiche), non ha alcuna giustificazione, anche in considerazione del fatto che, come riportato dai media (vedi ad esempio Fanpage del 18 ottobre) l’accesso al molo 7 non era e non era mai stato impedito ai camion dalla presenza dei manifestanti.

Non vi è dubbio che le gravi condotte descritte integrino estremi di reato, dalle lesioni alle percosse contro i manifestanti, alla violenza privata aggravata; alcuni di questi reati sono  punibili a querela di parte, ma per la violenza privata si procede d’ufficio.

L’art. 610 c.p. recita testualmente: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.”

L’art. 339 c.p.. dispone che “Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.                          Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni”.

Tale fattispecie di reato va coordinata con quanto stabilito dall’art. 28 Cost, secondo il quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

È la stessa Carta Costituzionale, dunque, che riconosce espressamente la responsabilità penale dei funzionari e dipendenti dello Stato per il suddetto reato, quando agiscono in violazione di diritti.

Il delitto, stando al tenore letterale dell’art. 610 c.p., si configura per chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; va da sé che, in prima battuta, nel momento stesso in cui siano poste in essere condotte di violenza o di minaccia, e che siano finalizzate ad imporre alla vittima un facere o un pati (elemento oggettivo del reato), il reato è da considerarsi integrato (consumato, se l’agente raggiunge il suo scopo, altrimenti solo tentato), (Cass. n. 15715/2012; Cass. n. 3609/2011; Cass. n. 7214/2006).

La libertà morale di ogni individuo è il bene giuridico tutelato dalla norma, intesa come la sua intangibile facoltà di autodeterminarsi secondo le proprie convinzioni e secondo i propri ed autonomi processi motivazionali.

Nei fatti che si denunciano i manifestanti presenti al porto di Trieste hanno esercitato il diritto costituzionale sancito dall’art. 17 Cost., in base al quale “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Come detto, si è trattato di una manifestazione pacifica, che nemmeno impediva il transito e l’attività portuale, per cui non si ravvisava motivo alcuno per disperdere la folla e soprattutto disperderla usando tale violenza, utilizzabile invece solo quando sia necessario per disperdere cortei di manifestanti violenti che agiscono danneggiando, mettendo in pericolo la sicurezza o l’incolumità pubblica o beni pubblici e privati.

Premesso che tale esigenza, comunque, andrebbe contemperata con la tutela dei diritti costituzionali ed inviolabili dell’individuo, nella vicenda che qui si denuncia è documentato che alcuna manifestazione violenta si è avuta, né vi erano motivi di sicurezza o di incolumità pubblica – se non quelli creati dall’azione delle forze dell’ordine medesime – tali da consentire un legittimo uso della forza, addirittura con armi, contro esseri umani pacifici e civili, reprimendo con violenza espressioni legittime di manifestazioni del pensiero, di riunione e per alcuni anche di sciopero legalmente preavvisato.

La libertà morale dei presenti ha subito l’ingerenza violenta e intimidatoria degli operanti che ha coartato, in via diretta, la libertà di volere e di agire dei presenti, sì da costringere ciascuno ad una azione, omissione o tolleranza, contraria al suo libero volere (in tal senso Cass. pen. n. 4526/2011); ciò a maggior ragione se la libertà della persona si estrinseca, come in quel momento, nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, e se lo stesso venga esercitato in conformità alla legge, ed in questo caso, innanzitutto, pacificamente!

In presenza di tutti gli elementi costitutivi e, dunque, di una violenza idonea (propria o impropria, intesa come qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, di talché ne risulti annullata la capacità di azione o determinazione) e del dolo generico (bastando il solo fine di costrizione senza che sia necessario il raggiungimento di un fine determinato) di costringere altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa di contrario a quanto voluto, il delitto si intende consumato (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 4526 del 8 febbraio 2011; In tal senso, Cass. pen. n. 3562/2015, per cui “ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo”.

Come facilmente può evincersi dalla massima della giurisprudenza dominante, si consuma il delitto di violenza privata in tutti quei casi in cui la volontà del soggetto viene coartata in modo tale da produrre, nello stesso, una significativa riduzione della capacità di autodeterminazione, di limitazioni nella libertà di movimento, di azione, pscicofisica o di esercizio di facoltà o diritti soggettivi.

La vicenda de qua integra esattamente questa fattispecie, peraltro aggravata dalla ricorrenza dei presupposti dell’art. 339 c.p.

Il legislatore parte dal presupposto che le Forze dell’Ordine agiscano nel pieno rispetto delle norme costituzionali e dunque tutela, con l’art. 339 c.p., il loro operato avverso tutti coloro che con violenza o minaccia attentano alla loro sicurezza; ciò in perfetta sincronia col codice rocco dal quale proviene il nostro codice penale.

E non prende in considerazione, almeno apparentemente, la possibilità che le medesime Forze dell’Ordine agiscano in violazione dei diritti, prevedendo un reato specifico che incrimini il loro agire; pertanto si pone necessaria una lettura costituzionalmente orientata di questo sistema normativo; l’art. 28 Cost. dispone che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Oltre alla natura di reato comune, la chiave di lettura costituzionale che consente di estendere la normativa ex art. 610 c.p., nella sua forma aggravata ex art 339 c.p., anche alle Forze dell’Ordine che si siano macchiate di tale delitto è proprio l’art. 28 Cost.

Ovviamente tale estensione non contrasta con la responsabilità personale dell’illecito penale, che dunque fa sì che a rispondere dei delitti, tentati o consumati, sino sempre i soggetti che quei delitti abbiano commesso; ed in tal caso non vi è dubbio che i responsabili dei reati descritti siano gli agenti della Polizia di Stato che quelle condotte hanno messo in atto, ed altresì i soggetti che l’ordine hanno dato.

L’aggravante trova la sua ragion d’essere nel fatto che la minaccia e la violenza sono state commesse da più di cinque persone riunite, stante il drappello di agenti presenti al molo, nonché mediante uso di armi, idranti, lacrimogeni e manganelli.

Le Forze dell’Ordine hanno usato gli idranti e altre armi illegittimamente, contro gente inerme e pacifica, per costringere i manifestanti ad un facere contro la loro volontà.

Infine, occorre fare una precisazione in relazione al rapporto con l’ art. 51 c.p. che prevede una scriminante nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano poste in essere da un pubblico ufficiale in adempimento del suo servizio ed in adempimento di un ordine legittimo che gli venga impartito e sul quale non abbia alcuna capacità di sindacato.

Premesso che non sarebbe questo il caso di cui ci si occupa, ma nella vicenda denunciata l’ordine di sgombero dei manifestanti non era assolutamente legittimo, visto la perfetta correttezza di svolgimento della manifestazione ed in non impedimento del transito al porto e di nessuna attività di interesse pubblico essenziale.

Si è trattato di una condizione immediatamente percepibile dagli agenti sottoposti, che avrebbero dovuto disattendere l’ordine illegittimo mentre, dandovi seguito, ne saranno anche responsabili ai sensi dell’art. 28 Cost., e dovranno pertanto rispondere del reato di violenza privata aggravata prevista dagli artt. 610 e 339 c.p..

Per i fatti di cui sopra, il/la sottoscritto/a  …….       rappresentiamo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, attraverso il presente atto di

denuncia-querela

i fatti descritti, chiedendo che, previa individuazione dei responsabili, sia iscritta notizia di reato a loro carico e vengano perseguiti e puniti per il reato di (lesioni personali) violenza privata aggravata, e per tutti gli altri reati ravvisabili dalla S.V. Ill.ma.

Si chiede altresì ai sensi dell’art. 408, co. II, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituzione di parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.

Luogo e data,

Firma______________

 

 

 

 

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