Denuncia per violenza privata art. 610 c.p. (datori di lavoro)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI______

Per tramite della Stazione dei Carabinieri di____________

Il/la sottoscritto/a ____________________________ – nato a ____ il __/__/____ e residente in ___ alla Via ______________ n. ____in qualità di persona offesa e danneggiato dal reato, espone e denuncia quanto di seguito.

Svolgo l’attività di ___________ (insegnante, dipendente presso la struttura…, collaboratore presso la struttura…, dipendente presso il pubblico ufficio…, ecc.), in data_____________, mi accingevo ad accedere sul luogo di lavoro, quando il datore di lavoro (o il responsabile alla sicurezza per le misure anti covid, ecc.), mi richiedeva l’esibizione della Certificazione Verde Covid 19. Al mio rifiuto di mostrare la stessa, (in quanto non se ne è in possesso o semplicemente, trattandosi di dati sensibili si è posto il rifiuto), questi mi impediva l’ingresso (si rifiutava di lasciarmi passare, non mi consentiva l’esercizio del mio lavoro) e col suo comportamento mi costringeva ad abbandonare il luogo di lavoro, impedendomi di esercitare la mia attività.

(e necessario procedere ad una dettagliata descrizione di tutti i fatti accaduti, indicare con precisione anche date, luoghi, orari, etc. relativi all’accadimento)

In relazione ai suddetti fatti accaduti, si precisa in diritto quanto di seguito.

L’art. 610 C. P. recita testualmente: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.”

Struttura della norma

Il delitto, stando al tenore letterale dell’art. 610 c.p., si configura quando chiunque usando violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; va da sé che, in prima battuta, nel momento stesso in cui siano poste in essere condotte di violenza o di minaccia, e che siano finalizzate ad imporre alla vittima un facere o un pati (elemento oggettivo del reato), il reato è da considerarsi integrato (consumato, se l’agente raggiunge il suo scopo, altrimenti solo tentato), (Cass. n. 15715/2012; Cass. n. 3609/2011; Cass. n. 7214/2006).

Si tratta, innanzitutto, di una norma avente carattere generale e di chiusura. Vengono infatti inclusi tutti quei fatti o atti od omissioni che non sono ricompresi, o in alcun modo contemplati in altre norme, cosicché l’ordinamento possa apprestare una tutela piena alla libertà di locomozione, alla libertà fisica e alla libertà morale di ciascun soggetto (in tal senso Cass. n. 4996/1998; Cass. n. 2664/1986, secondo cui il reato “…è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica”.

Aspetti tecnici della norma.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà morale; la norma tutela il generale interesse dello Stato di garantire ad ogni individuo la propria libertà morale, intesa come la sua intangibile facoltà di autodeterminarsi secondo le proprie convinzioni e secondo i propri ed autonomi processi motivazionali.

Vero è che lo Stato, attraverso la sua legislazione ed i suoi organi competenti (dunque in generale l’ordinamento giuridico) impone a tutti gli individui limitazioni e condizionamenti giuridicamente motivati da quelle che sono le esigenze della vita comunitaria, dall’altro deve garantire in positivo a ciascuna persona di essere e di sentirsi libera in virtù dei valori e degli alti principi costituzionali che costituiscono il fondamento delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione della Repubblica.

Il bene giuridico protetto è dunque la libertà della persona da qualsivoglia ingerenza altrui e comportamento che sia violento e intimidatorio – che può pertanto essere definito come antigiuridico – tale da esplicitarsi in una forma di coartazione, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, sulla libertà di volere o di agire, sì da costringere quella persona a una ben determinata azione, omissione o tolleranza, contraria al suo libero volere. (in tal senso Cass. pen. n. 4526/2011)

Si tratta di un reato comune che non richiede, ai fini della sua commissione, che l’agente abbia una particolare qualifica, o che rivesta uno specifico status o sia in possesso di uno specifico requisito personale e funzionale.

Per quanto concerne gli elementi costitutivi, la norma prevede due condizioni ai fini della configurazione del reato:

la violenza: questa può essere propria o impropria. Si può parlare di violenza propria per indicare quella violenza, sulle persone o sulle cose, che sia esercitata direttamente sulla persona anche per mezzo di uno strumento; si intende violenza impropria, l’utilizzo di un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, di talché ne risulti annullata la capacità di azione o determinazione.

Si precisa come la norma, a tutela di una piena libertà degli individui, non configura la violenza nei casi di condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche nell’ipotesi in cui la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al risultato voluto dal richiedente.

Per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e notevole, anche proveniente dal soggetto minacciante.

In relazione all’elemento soggettivo, il dolo è di tipo generico, infatti già il solo fine di costrizione realizza il momento consumativo, senza che sia necessario il raggiungimento di un fine determinato. La sola coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, un altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa integra l’elemento soggettivo del reato (dolo generico), (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 4526 del 8 febbraio 2011).

Dal punto di vista strutturale, l’art. 610 c.p. tratta di un reato a forma vincolata, per cui la condotta tipica deve consistere in atti di violenza o minaccia con cui l’agente costringa un altro soggetto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto l’utilizzo di qualsivoglia altro atto, diverso dalla violenza o dalla minaccia, quale, ad esempio, l’impiego di un mezzo fraudolento, o che ad ogni modo non sia idoneo a realizzare una costrizione, non integra la fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen.

Il reato è consumato nel momento in cui il soggetto costretto (con violenza o minaccia) abbia fatto, tollerato od omesso qualcosa che l’agente pretendeva da lui; è ammesso anche nella sua forma tentata sempre che la costrizione non si sia verificata, malgrado i mezzi idonei e non equivoci posti in essere dall’agente.

Normativa in materia di Certificazione Verde Covid-19 sui luoghi di lavoro.

L’attuale normativa in materia di green pass a livello nazionale, è sancita dal D.L. 22.04.2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, il  D.L. 23.7.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16.9.2021,  n. 126,  il D.L. del 6.8.2021 n. 111, e, da ultimo, il D.L. del 21.9.2021 n. 127, questi ultimi hanno apportato integrazioni e modifiche al 52/2021. È stato introdotto l’obbligo di green pass per lavoratori del settore pubblico (articolo 9-quinquies dl 52/2021), del settore privato (articolo 9-septies dl 52/2021) e all’interno degli uffici giudiziari (articolo 9-sexies dl 52/2021). Secondo il decreto, gli addetti ai controlli sono i datori di lavoro, o i soggetti da loro a tal uopo incaricati, i responsabili della sicurezza interna.

Nell’ipotesi in cui il controllore trovi un soggetto, sprovvisto della Certificazione Verde, è prevista una sanzione prettamente amministrativa. Specificamente:

  • nel settore pubblico, il mancato possesso della certificazione è considerato assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione della stessa (ovviamente fino a prova contraria, perché se il lavoratore è fisicamente presente sul luogo di lavoro non lo si può considerare assente a meno che di porre in essere un falso), oltre sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500 che può essere irrogata solo dalle forze dell’ordine in caso di controllo;
  • nel settore privato, il mancato possesso della certificazione è considerato assenza ingiustificata senza retribuzione fino alla presentazione della stessa; per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, sospensione del lavoratore per la durata corrispondente (non superiore a 10 gg) a quella della sostituzione, (ovviamente, anche in questo caso, fino a prova contraria, perché se il lavoratore è fisicamente presente sul luogo di lavoro non lo si può considerare assente a meno che di porre in essere un falso), oltre sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.500 che può essere irrogata solo dalle forze dell’ordine in caso di controllo;

Il datore di lavoro, dunque, non può impedire l’ingresso sul luogo di lavoro (nell’ipotesi di un preside che impedisce all’insegnate di accede al plesso scolastico potrebbe configurare il reato previsto e punito dal 340 c.p.). Può applicare le sanzioni previste, chiamare le forze dell’odine per verbalizzare l’accaduto, ma non può in alcun caso costringere il lavoratore a non entrare nel luogo di lavoro ed impedirgli di svolgere la propria attività. Probabilmente questa potrà essere considerata non effettuata, stante che la norma parla di valutare come assenza ingiustificata il mancato possesso della certificazione verde, ma giammai la norma da al soggetto addetto al controllo il potere di impedire al lavoratore l’ingresso sul luogo di lavoro. Se ciò dovesse accadere, ciò configura violenza privata ex art. 610 c.p., in quanto la volontà del soggetto passivo viene completamente azzerata dal comportamento dell’agente che lo costringe ad un facere diverso da quello voluto. In tal senso, Cass. pen. n. 3562/2015, per cui “ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo”;  il comportamento del datore di lavoro che impedisce con violenza (anche nella sua formulazione impropria) o minaccia, l’ingresso del lavoratore nel luogo di lavoro contro la sua volontà, pone un atto che comporta la perdita o comunque la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Cass. pen. n. 1786/2017). Come facilmente può evincersi dalle massime della giurisprudenza dominante, si consuma il delitto di violenza privata in tutti quei casi in cui la volontà del soggetto viene coartata in modo tale da produrre, nello stesso, una significativa riduzione della capacità di autodeterminazione, di limitazioni nella libertà di movimento, di azione, pscicofisica o di esercizio di facoltà o diritti soggettivi.

Stando le suddette considerazioni normative, si può, pertanto, concludere che nell’ipotesi in cui chiunque impedisca ad un soggetto di esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito (il diritto al lavoro) sulla base del rifiuto di mostrare il cd “green pass”, o semplicemente perché non ne sia in possesso, si rende responsabile del reato di cui all’art. 610 cod. pen., configurando quella condotta una violenza indiretta idonea a limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, che verrà dunque costretto a tollerare la pretesa per esercitare un proprio diritto.

La minaccia per cui se non si adempie alla dimostrazione del possesso del “green pass”, non si potrà accedere al proprio luogo di lavoro, configura una condotta idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, di talché ne risulterà annullata la sua capacità di azione o determinazione. Anche nella semplice ipotesi in cui l’agente, si limiti solo a chiedere la dimostrazione del possesso del “green pass” paventando al soggetto di non farlo accedere sul luogo di lavoro, ciò integrare il reato di cui all’art 610 cod. pen. nella usa forma tentata.

Sulla normativa, infine, si tiene a fare due precisazioni.

In primis, in relaziona al rapporto con gli art. 51 e 54 cod. pen., sostanzialmente nulla da dire. La prima norma in questione prevede delle scriminanti, applicabili all’art. 610 cod. pen., nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano poste in essere da un pubblico ufficiale in adempimento del suo servizio ed in adempimento di un ordine legittimo che gli venga impartito e sul quale non abbia alcuna capacità di sindacato sulla legittimità della norma, (è chiaro che non è il caso di cui ci si occupa). L’art. 54 cod. pen. sullo stato di necessità prevede una generale causa (quindi teoricamente applicabile all’art. 610 cod. pen.) di non punibilità per “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”, (ma anche questa volta non riguarda il caso di cui ci si occupa).

In secundis, in questa sede, non può sottacersi come lo strumento del “green pass” violi importanti norme relative a libertà fondamentali e diritti inviolabili (quali il diritto al lavoro, che, in quanto diritto, non può essere sottoposto a condizioni) sanciti dalla Costituzione, con probabili ed eventuali pesanti conseguenze sul piano discriminatorio. A tal uopo si riporta il considerando 36 del reg. EU n. 953/2021, secondo il quale “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate,  per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non  essere vaccinate”.  Si specifica che le norme europee prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 9 del decreto-legge 52/2021, che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. Pertanto, il “green pass” è facoltativo. Sulla stessa riga, ed anzi giocando d’anticipo, il Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021 aveva già disposto: “L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: – che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; – che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare.”

Stante la normativa europea di rango superiore direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, la regolamentazione sul green pass (specialmente quando comprime diritti inviolabili) non può trovare accoglimento.

Alla luce di quanto esposto, il Sig.____________________ (datore di lavoro, titolare dell’attività, ecc.) usando violenza (anche nella sua forma impropria) o minaccia ha coartato la mia volontà, di talché ne è risultata annullata la mia capacità di azione o determinazione mi ha impedito di______________________ (esercitare la mia attività lavorativa, ecc…)

Per i fatti di cui sopra, io sottoscritto ______________, come sopra meglio individuato, presento formale

denuncia – querela

e chiedo che si proceda nei confronti di ________________ (o nei confronti di ignoti) per il reato di cui all’art. 610 c.p., perché, con violenza e minaccia mi costringeva a __________________ (descrivere dettagliatamente la conseguenza della comportamento dell’agente), sì facendo impedendomi di ___________________ e costringendomi a fare diversamente da come avrei voluto, e per tutte le eventuali altre fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati.

Chiedo altresì ai sensi dell’art. 408, co. II, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirmi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.

Si indicano quali persone informate dei fatti: ___________ .

Si producono i seguenti documenti:

1) ….

2) ….

3) ….

Luogo, data,

Firma______________

 

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