punisci 1 per scoraggiarne 100! a cura dell’Avv. Massimo Agerli

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Intestato “Avvocati Liberi”

causale “Sostegno per Angela”.

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Commento dell’Avv. Massimo Agerli – Avvocati Liberi

Il provvedimento del Giudice del Lavoro di Torino merita biasimo per il diniego al lavoro per una dipendente di uno studio dentistico sospesa da ottobre 2021, senza altro reddito, completamente sola e con due figli a carico.

A questa ricorrente è stata riservata una giustizia disumana, addirittura condannata a 10 mila euro di spese da pagarsi ad una S.P.A. ed all’ASL per essersi permessa di chiedere di tornare a lavoro.

È accaduto infatti che quel Giudice, pur di non accogliere una domanda cautelare di reintegra ineccepibile, dimostrava l’appartenenza a quella magistratura appiattita e timorata, affermando che la vaccinazione dei sanitari non è un obbligo ma un ‘onere’: in pratica, tradotto in volgare, “se vuoi lavorare ti vaccini, diversamente sei libero di non vaccinarti e non lavorare”.

I N C R E D I B I L E !

Questo è l’effetto della mancanza di responsabilità del giudice, confortato dal recente rifiuto della Corte Costituzionale di ammettere il referendum popolare sul punto, i quali potranno continuare a procurare qualsiasi danno, adottare qualsiasi decisione, inventarsi norme e interpretazioni, addirittura violare la legge e discostarsi dalla sua lettera, dalla sua ratio e dalla sua evidenza, senza rispondere di nulla.

Immaginate se questi magistrati fossero stati responsabili civilmente per i danni che una decisione di questo genere comporta, Se avessero dovuto tirar fuori dalle proprie tasche 50 mila euro per indennizzare la cittadina, credete veramente che avrebbero deciso in questo modo?

Che la vaccinazione prevista dal D.L. 44/2021 sia un obbligo legale” non è affatto in discussione o, quantomeno, non si credeva lo potesse essere, posto che nell’intero impianto normativo tale condotta è costruita come “obbligatoria”, sia per espressa definizione, sia per i casi degli esentati, sia per il tipo controlli previsti, sia soprattutto per le sanzioni che conseguono all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale.

Non riuscire a capire che vi è a tutti gli effetti un obbligo, che lo si voglia definire più correttamente “legale”, secondo la lettera delle legge, o “di fatto” guardando alla sostanza delle cose, vuol dire semplicemente nascondersi dietro l’apparenza di una scelta (che, schematizzando, è, per alcune categorie di lavoratori: vaccinarsi-lavorare-percepire la retribuzione; ovvero non vaccinarsi-non lavorare-non percepire la retribuzione) sul diritto più importante riconosciuto dalla Carta costituzionale, che è il lavoro e che significa dignità, indipendenza od anche sopravvivenza.

Come è possibile ammettere allora che un giudice arrivi ad eludere e respingere i motivi di ricorso – che altrimenti non avrebbe potuto superare – opponendo una motivazione eccentrica, abnorme, inesistente de iure condito e gravemente pregiudizievole per i diritti del cittadino?

Con questa invenzione si supera tutto, non esiste più alcun obbligo vaccinale per nessuno, perché il vaccino sarebbe degradato a “onere” ed il diritto a “vantaggio”, ossia una condotta necessaria se si vogliano ottenere o conservare dei benefici.

Dunque il lavoro per i giudici di Torino non è un diritto, ma una utilità raggiungibile attraverso l’esercizio di una mera facoltà, rinunciabile come si potrebbe rinunciare all’acquisto di un bene di consumo o voluttuario.

La verità è che la dottrina dell’ “onere” è un manierismo per nascondersi, che allontana la giustizia, in maniera vile, dalla legge e dalla scelta del cittadino, colpevolizzato proprio per la scelta di voler perseguire tale “onere”.

E’ evidente che così facendo puoi giustificare ogni nefandezza: nel feudalesimo si dice vigesse lo ius primae noctis, quindi, seguendo la logica piemontese, una donna che decideva di sposarsi aveva l’onere di concedersi al signorotto del luogo per raggiungere il privilegio matrimoniale.

A quella donna il Tribunale di Torino avrebbe oggi risposto: “la regola è quella, non sei mica obbligata a sposarti, ma decidi di farlo devi concederti al tuo governo”.

Francamente questa risposta ce la possiamo aspettare da un dipendente dello sportello dell’anagrafe, non da un Giudice indipendente e soggetto in primis alla Costituzione e, poi, alla legge.

Questo ragionamento supera tutto, è gravissimo perché volontariamente e spudoratamente viola la costituzione, la legge, la dignità della persona umana e cinquanta anni di giurisprudenza giuslavoristica, il tutto nella più totale impunità che nemmeno tiene conto della migliore dottrina e, fortunatamente (ma non per i torinesi), anche di qualche pronuncia giurisprudenziale di giudici ordinari e amministrativi che dubitano della legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.

Addirittura il Tribunale di Torino giudici ignoravano che la ricorrente fosse nel frattempo guarita e che, quindi, avrebbe garantito immunità personale e la sterilità dal contagio al lavoro, solo perché tale fatto sarebbe stato dedotto in momento successivo al reclamo, arrivando ad affermare che l’I.S.S. avrebbe diramato un dato che pacificamente non esiste, cioè che i vaccini avrebbero aumentato la capacità individuale di contenimento dei contagi dal 78% iniziale all’82% attuale!

Capito?

Invenzioni di sana pianta, peraltro tema non devoluto e nemmeno pertinente con l’attualità, specificità e concretezza del dedotto: se la mettiamo su questo piano, la ricorrente guarita garantirebbe il 100% di sicurezza.

Sempre meno fiducia nella Giustizia.

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