Denuncia UE insegnanti – ATA

COMMISSIONE EUROPEA

Denuncia – Violazione del diritto dell’UE

Prima di compilare questo modulo, consultare la pagina “Come presentare una denuncia alla Commissione europea”:
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/

I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Si prega di essere concisi e, se necessario, continuare su un foglio separato.

La Commissione può ricevere e-mail da un “servizio di posta elettronica certificata” (ad es. …@pec.it) ma, per motivi tecnici, non può rispondere ai messaggi provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata. Devi quindi fornire un indirizzo di e-mail e/o un indirizzo postale standard nel modulo di denuncia per consentirci di inviarti una risposta.

 Dati identificativi e di contatto

Denunciante Rappresentante legale (se del caso)
Titolo Sig./Sig.ra
Nome*
Cognome*
Organizzazione:
Indirizzo*
Località*
Codice postale*
Paese*
Telefono
E-mail
Lingua*
Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al denunciante o al suo rappresentante*:
  1. In che modo è stato violato il diritto dell’UE?*
Autorità o ente oggetto della denuncia:
Nome* Governo / Stato Italiano/Ministero dell’Istruzione-Ministero dell’Università e della Ricerca
Indirizzo
Località
Codice postale
Paese UE* Italia
Telefono
Cellulare
E-mail

2.1 Quali sono i provvedimenti nazionali che, a vostro avviso, violano il diritto dell’UE e perché?*

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 (in particolare l’art. 1, comma 6) viola il Diritto dell’UE in quanto introduce una discriminazione tra personale del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, che si è sottoposto alla vaccinazione anti COVID-19 e quello che, invece, ha deciso di non sottoporsi a tale pratica medica, ovvero non ne abbia ancora avuto la possibilità, mediante la previsione dell’obbligo di utilizzo della Certificazione Verde per l’espletamento dell’attività lavorativa, nonché per la percezione della relativa retribuzione, introducendo di fatto un obbligo indiretto alla vaccinazione.

2.2 Quale norma dell’UE è stata violata?

Regolamento UE 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio (punti nn. 6, 10, 14, 36 e 62 dei Considerando);

Art. 2 (TUE);

Art. 3, Paragrafi 1, 2, 3 (TUE);

Art. 151 (TFUE).

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia* (max. 7000 caratteri):

Con l’art. 1, comma 6 del menzionato Decreto Legge il Governo italiano statuisce che a far data dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dall’andamento epidemiologico, nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, (…) devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (..).

Il mancato rispetto della disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

È, altresì, previsto che la violazione degli obblighi sopra menzionati comporti anche l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Quanto sopra esposto viene esteso, in quanto compatibile, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Detta previsione contrasta con le norme di cui al punto 2.2 della presente denuncia poiché:

1) Sancisce l’obbligatorietà della Certificazione Verde oltre i limiti indicati dal Regolamento UE 2021/953;

2) Introduce una discriminazione tra personale vaccinato e non vaccinato, in quanto quest’ultimo per poter esercitare la propria professione, sarà costretto a sottoporsi a test (a pagamento) per l’infezione da SARS-CoV 2 ogni 48 ore (in quanto il test ha una validità di 48 ore dal momento della effettuazione);

3) Compie una ulteriore discriminazione tra personale che dispone di maggiori risorse economiche e personale che versa in condizioni di ristrettezze economiche, poiché solo i primi potranno accedere ripetutamente ai test per l’infezione da SARS-CoV 2 a pagamento, costringendo i secondi a vaccinarsi, pur di non subire una diminuzione del guadagno conseguente alla spesa necessaria per i test, indispensabili per la prosecuzione dell’attività professionale;

4) Introduce una discriminazione tra il personale che non ha potuto vaccinarsi (per cause connesse ad un particolare stato di salute) e quello che ha scelto di non vaccinarsi o non ha potuto ancora vaccinarsi (perché ancora in attesa di essere chiamato), richiedendo solo a questi ultimi due di effettuare il test per l’infezione da SARS-CoV 2 (essendo i primi esentati), sebbene tutti i menzionati soggetti potrebbero essere ugualmente portatori del virus;

5) Introduce, di fatto, per le categorie in questione, un obbligo indiretto alla vaccinazione, poiché, in ragione della obbligatorietà dell’utilizzo della certificazione verde per l’espletamento dell’attività lavorativa e per la percezione della relativa retribuzione, saranno indotti per poter svolgere il proprio lavoro a ricorrere alla somministrazione del vaccino, all’apparenza meno gravosa (in termini sia di costi, sia di sottoposizione a continui trattamenti sanitari);

6) Introduce una discriminazione tra il personale di università e di istituzioni di alta formazione il cui servizio di istruzione è erogato telematicamente e quello di università e di istituzioni di alta formazione il cui servizio di istruzione è erogato in presenza, in quanto l’obbligo indiretto di vaccinazione colpisce solo questi ultimi;

7) Le limitazioni del diritto allo svolgimento dell’attività professionale non sono fondate su motivi specifici e non rispondono ai canoni di proporzionalità e non discriminazione.

Il Regolamento UE 2021/953, istitutivo del Certificato COVID digitale dell’UE, dispone che il rilascio e l’utilizzo del medesimo sia finalizzato esclusivamente a facilitare l’esercizio del diritto fondamentale alla libera circolazione dei Cittadini dell’Unione tra degli Stati membri. Tale strumento, dunque, non è stato in alcun modo concepito quale condizione preliminare per l’esercizio di diritti fondamentali. Lo stesso Regolamento, infatti, non prevede che la Certificazione COVID possa essere utilizzata al di fuori delle ipotesi ivi contemplate (facilitazione della circolazione tra gli Stati membri), ma anzi sancisce il divieto di intendere il medesimo Regolamento come agevolazione o incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di altri diritti fondamentali. Per detta ragione è evidente che il Governo italiano ha utilizzato, facendone un uso improprio e vietato dal Regolamento, la Certificazione Verde per limitare diritti e libertà fondamentali del personale presenti sul territorio nazionale (Considerando n. 14 del Regolamento).

Per quanto attiene alla discriminazione di cui al punto 2) il Decreto Legge contrasta con i Considerando nn. 6, 14, 36 e 62 del Regolamento UE 2021/953 laddove è sancito il principio di non discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati. In particolare, il Considerando n. 36 prevede che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche con riguardo a quelle che hanno scelto di non vaccinarsi.

Il menzionato punto 2), così come i punti 3) e 4) (relativi rispettivamente alla discriminazione tra personale che versa in situazioni di ristrettezze economiche e quello che dispone di maggiori risorse economiche, e tra personale non vaccinato per diversi motivi) evidenziano il contrasto del Decreto Legge con l’art. 2 TUE, perché lesivo della libertà (di scelta e personale), della uguaglianza, del valore di non discriminazione, nonché con l’art. 3 TUE e che prevede la necessità di adoperarsi per combattere le esclusioni sociali. Infine, emerge il conflitto tra il Decreto Legge e l’art. 151 TFUE, giacché l’obbligatorietà della Certificazione Verde, oltre a comportare un degrado delle condizioni di vita e di lavoro del personale, determina una netta emarginazione dei lavoratori che non possiedono la Certificazione.

Con il Decreto Legge viene introdotto, per la categoria in argomento, un obbligo indiretto alla vaccinazione, consistente nella induzione ad accettare la somministrazione del vaccino, al solo fine di esercitare l’attività lavorativa. Ciò è espressamente vietato dal Considerando n. 36 del citato Regolamento il quale statuisce espressamente, all’ultimo periodo, “il presente Regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati”. Al contrario, il Decreto Legge utilizza la Certificazione Verde COVID 19 (la trasposizione italiana del Certificato COVID digitale dell’UE), al fine di imporre, se pur indirettamente, l’obbligo vaccinale mediante la limitazione del diritto al lavoro, il cui esercizio è subordinato dal Decreto Legge al possesso obbligatorio della Certificazione Verde.

Si vuole anche sottolineare che il trattamento vaccinale, così come riportato nel menzionato Regolamento, costituisce un “uso di emergenza” (ultima parte del Considerando n. 34) e che non vi sono attualmente sufficienti prove scientifiche a dimostrazione che le persone vaccinate non trasmettano il SARS-CoV 2 (Considerando n. 10); deve, pertanto, ritenersi che le predette circostanze delegittimino l’obbligo indiretto della vaccinazione e inducano a concludere, nel rispetto della dignità umana di cui all’art. 2 TUE, che l’accesso al vaccino da parte di soggetti non possa che essere frutto di una libera scelta.

Con riferimento al punto 7), le limitazioni introdotte con il Decreto Legge non appaiono conformi ai principi generali dell’Unione di proporzionalità e non discriminazione. L’obbligo di certificazione verde previsto dal Decreto, infatti, non è fondato su alcuna reale esigenza, essendo richiamata nel Preambolo la mera “necessità di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”; detta circostanza, unitamente alla gravità della previsione, rende evidente l’assenza di proporzionalità della restrizione adottata.

 

2.4 Il paese interessato riceve finanziamenti dell’UE in relazione all’oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?

¡ Sì (specificare)  ¡ No            ¡ Non so

Non so

 2.5 La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE?
La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all’attuazione nazionale del diritto dell’UE.

La violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE deriva da una inesatta attuazione nell’Ordinamento Italiano di quanto contenuto nel Regolamento UE 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articoli della Carta che si ritengono violati: 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 21 e 52, Paragrafo 1.

 

  1. Precedenti tentativi di risolvere il problema*

Avete già intrapreso azioni nel paese in questione per risolvere il problema?*

IN CASO AFFERMATIVO, si è trattato di:  ¡ un’azione amministrativa       ¡ un’azione legale?

 

3.1 Descrivere l’azione: (a) l’ente/autorità/tribunale coinvolto e il tipo di decisione scaturita dall’azione; (b) eventuali altre azioni di cui siete a conoscenza.

 

3.2 L’ente/autorità/tribunale si è già pronunciato in merito alla vostra azione o è ancora pendente? Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione?*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CASO NEGATIVO, selezionare le opzioni pertinenti

¡ Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice nazionale o dell’UE

¡ Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione

¡ Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso

¡ I termini per agire sono scaduti

¡ Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale) (indicare perché):

Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione in quanto il Decreto Legge non è direttamente impugnabile dal Cittadino.

Mancanza di legittimazione, poiché il denunciante non è destinatario di provvedimento sanzionatorio emanato in virtù del Decreto Legge.

¡ Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato

¡ Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema

¡ Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Se avete già contattato una delle istituzioni dell’UE responsabili di problemi di questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al vostro fascicolo o alla vostra corrispondenza:

¡ Petizione al Parlamento europeo – Rif:…………………………………..

¡ Commissione europea – Rif:………………………………………..

¡ Mediatore europeo – Rif:……………………………………………..

¡ Altro – nome dell’istituzione o dell’ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

  1. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su richiesta, trasmettere alla Commissione.
    Non allegare alcun documento in questa fase.
Provvedimenti normativi.
  1. Dati personali*

Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità nei confronti delle quali presentate la denuncia?

 In alcuni casi, accettando di divulgare la vostra identità renderete più semplice la gestione della denuncia.

Luogo e data.

Firma __________

 

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IBAN: IT33Z0832703263000000002401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Se avete già contattato una delle istituzioni dell’UE responsabili di problemi di questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al vostro fascicolo o alla vostra corrispondenza:

¡ Petizione al Parlamento europeo – Rif:…………………………………..

¡ Commissione europea – Rif:………………………………………..

¡ Mediatore europeo – Rif:……………………………………………..

¡ Altro – nome dell’istituzione o dell’ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

  1. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su richiesta, trasmettere alla Commissione.
    Non allegare alcun documento in questa fase.
Provvedimenti normativi.
  1. Dati personali*

Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità nei confronti delle quali presentate la denuncia?

 In alcuni casi, accettando di divulgare la vostra identità renderete più semplice la gestione della denuncia.

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