27.01.2021- Tribunale di Reggio Emilia- G.U.P., sent. n. 54: falsità in autocertificazione. Non configurabilità del reato di falso ex art. 483 c.p.


Nella motivazione della sentenza di proscioglimento, il Giudice sottolinea in premessa la “indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020” poiché contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., concludendo che poiché l’obbligo di compilare l’autocertificazione è stato imposto da un atto amministrativo illegittimo, il falso commesso nella fattispecie non è punibile per carenza dell’antigiuridicità della condotta e perché trattasi in ogni caso di c.d. falso innocuo o inutile, “configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione”.

Trib. di Reggio Emilia- GUP, sent. n. 54/2021
Print Friendly, PDF & Email