2021.12.27 – Diffida e contestazione dell’invito alla vaccinazione inoltrato durante periodi di congedo/malattia

 

Ill.mo sig. Dirigente

Dr. _______

Istituto Comprensivo _____

Via Pec _____ (o raccomandata a/r) 

 

OGGETTO:  – nuovo obbligo di vaccinazione ex DL 172/2021 – nome_____ cognome______  

In data ….. mi è giunta la comunicazione ex  art. 2, comma 3, del D.L. 172/2021, con relativo invito a produrre la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione.

L’invito in questione è illegittimo, poiché formato in violazione delle disposizioni contenute nell’allegato G del DPCM 17 dicembre 2021, al paragrafo 2.2., che testualmente recita: “il dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del greenpass in corso di validità.  In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali” 

Il disposto di cui alle circolari del MIUR del n. 1927 del 17.12.2021 e 1929 del 20.12.2021 contrasta apertamente con le disposizioni  contenute nel citato DPCM, disposizioni, queste ultime, che nella gerarchia delle fonti del diritto sono superiori, e dunque prevalenti rispetto a mere indicazioni contenute in circolari. 

Deve poi considerarsi , secondo la  dottrina giuslavorista accreditata, che tutte le situazioni di temporanea assenza dal lavoro (malattia, congedi, aspettative) sono caratterizzate dalla sospensione dell’attività lavorativa. 

Non vi sarà allora spazio per una interpretazione estensiva di norme restrittive, perchè le finalità del D.L. 172/2021 sono rivolte (almeno nelle intenzioni dichiarate dal legislatore) alla tutela della sicurezza sanitaria sui posti lavoro con la conseguenza che tali disposizioni non si possano applicare a chi si trovi, per motivi suoi propri, in un momento di sospensione dal lavoro ed assente dal posto di lavoro. 

Il preambolo del DL in questione fa riferimento a tutti i precedenti decreti legge adottati per “fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19” e “per l’esercizio in sicurezza di attività economiche e sociali” 

Secondo il decreto in commento l’attuale  contesto  di   rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Oltretutto, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 172/21, che ha inserito al D.L. 44/2021 l’art. 4ter, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e tale inciso va interpretato necessariamente nel senso che la vaccinazione deve sussistere durante lo svolgimento dell’attività, e non anche, dunque, in quei periodi in cui l’attività lavorativa è sospesa per i motivi riconosciuti e ritenuti legittimi dall’ordinamento. 

Del resto, trattandosi di provvedimenti emanati sulla base di uno stato d’emergenza, e giustificati con il fine di preservare la salute pubblica, la ratio legis deve essere necessariamente quella di preservare la collettività dalla diffusione del contagio del virus sarsCov2 e dal preservare l’efficienza e la sicurezza delle attività economiche e sociali destinatari dell’obbligo.

Diversamente, ove le sospensioni dovessero essere irrogate anche durante il periodo di assenza del lavoro, si dovrebbe ritenere che si sia di fronte ad un’azione più che altro punitiva del mero dissenso od impossibilità/inopportunità temporanea di vaccinazione.  

Non vi è motivo, dunque, né base normativa, per ritenere che durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa per motivi legittimi, si debba essere sottoposti all’obbligo vaccinale; di conseguenza la procedura di sospensione eventualmente iniziata e portata a termine in questo periodo sarebbe illegittima, ed immediatamente impugnabile nelle sedi competenti, poiché non giustificata dalle esigenze che hanno condotto all’emanazione della normativa emergenziale, né dallo stesso D.L. 172/21, che nulla dice in tal senso. 

Infine l’eventuale sospensione durante i periodi di malattia, congedo, aspettativa e via dicendo si porrebbe in violazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di settore, che apprestano delle tutele specifiche ai diritti dei lavoratori, anche di tipo retributivo e previdenziale,  per tutte quelle condizioni o scelte che impongano al prestatore di lavoro di sospendere temporaneamente la sua attività.

Tanto premesso, La invito e diffido, in via di autotutela, a ritenere nulla la comunicazione inviata al sig./sig.ra/docente/prof. in data ____, ed ad astenersi dal proseguire nel procedimento che condurrebbe alla sospensione.

La preavverto che, in difetto, oltre ad impugnare immediatamente nelle sedi competenti qualsiasi provvedimento ex D.L. 172/2021, art. 2, comma 3, provvederò ad agire anche nei suoi confronti con ogni azione (disciplinare, civile e penale) che si dovesse rendere necessaria per la tutela dei miei diritti. 

Distinti Saluti. 

Luogo e data 

Firma

 

 

Sostienici Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom con una donazione:

IBAN IT33Z0832703263000000002401

Print Friendly, PDF & Email