13.10.2021 – Convegno di Avvocati Liberi – Diffida all’erogazione immediata dell’assegno alimentare in seguito a sospensione ex DL 44/2021 modificato dal DL 172/2021.

 

INVIARE AL PROPRIO DIRIGENTE O AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO O DELL’AMMINISTRAZIONE, SOLO SE GIA’ SOSPESI

 

Egr./Gent. Dirigente Scolastico/

Comandante/etc

Pres. Ordine Professionale

[Indirizzo della sua sede legale]

[se ne avete una] Pec xxxxxxxxx@aaa.cc

[ovvero lettera rrr – Raccomandata1 + email]

 

Scegliere solo il Ministero di propria competenza tra quelli elencati sotto

(comparto Scuola)

Ill.mo Ministro dell’Istruzione

Viale Trastevere, 76/a – 00153 ROMA

[se ne avete una] Pec urp@postacert.istruzione.it

[ovvero lettera a/r – Raccomandata1 + email]

 

(comparto Sanità)

lll.mo Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

[se ne avete una] Pec seggen@postacert.sanita.it

[ovvero lettera a/r- Raccomandata1 + email]

 

(comparto Forze Armate)

Ill.mo Ministro della Difesa

Via XX Settembre 8 – 00187 Roma

[se ne avete una] Pec udc@postacert.difesa.it 

[ovvero lettera a/r – Raccomandata1 + email]

 

(GdF)

Ill.mo Ministero dell’Economia

Via Venti Settembre, 97 –  00187 Roma

[se ne avete una] Pec xxxxxxxxx@aaa.cc

[ovvero lettera rrr – Raccomandata1 + email]

 

(Polizia e Vigili del Fuoco)

Ill.mo Ministero dell’Interno

p.zza del Viminale 1 – 00184 Roma

[se ne avete una] Pec gabinetto.ministro@pec.interno.it

[ovvero lettera a/r- Raccomandata1 + email

OGGETTO: Diffida all’erogazione immediata dell’assegno alimentare in seguito a sospensione ex DL 44/2021 modificato dal DL 172/2021.

lIl/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a ____________________ il_____________ e residente a __________________________ in via ___________________________________ n.__________ è dipendente dell’Amministrazione in intestazione rientrante nelle categorie ex artt. 2 e 4 DL 172 del 26 novembre 2021 soggette all’obbligo vaccinale a far data dal 15 dicembre.

Premesso  che :

  • Il sottoscritto .presta servizio presso……………..ed è soggetto ad obbligo vaccinale ai sensi e per gli effetti  degli artt. 1 e 2 del DL 26 novembre 2021 n. 172;
  • L’art. 2 del summenzionato decreto al comma 3  prevede che:  “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto  di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati” 
  • Il “vaccino Covid-19” ancora oggi un trattamento sanitario tanto inefficace (essendo acclarato che chi si vaccina può ancora contagiarsi e contagiare) quanto potenzialmente pericoloso tenuto conto dei  possibili gravi eventi avversi quali miocardite e pericardite e, per questi motivi, si nutrono fortissimi dubbi nel sottoporsi  alla Vaccinazione Covid-19  prevista dalla suddetta normativa, per il timore di lesioni alla salute del sottoscritto. 
  • L’omessa vaccinazione non costituisce causa di inidoneità del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro con conseguente responsabilità risarcitoria a carico delle Amministrazioni di competenza per le retribuzioni sospese da far valere in sede giudiziaria;
  • Il DL, nel prevedere la sospensione dalla retribuzione viola, tra gli altri, l’art 36 della Costituzione, norma che impedisce che un lavoratore subordinato, pubblico o privato, possa rimanere senza fonte di reddito per qualsiasi motivo e quindi meno che mai per una misura che ha una evidente finalità punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi ha esercitato una legittima scelta e ha deciso liberamente di non sottoporsi a tale trattamento sanitario, peraltro ancora in fase di sperimentazione;
  • Con Ordinanza n. 36373 del 24/11/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno riconosciuto in capo al singolo Giudice, investito della domanda di risarcimento del danno, il potere di valutare direttamente la legittimità dell’atto, senza attendere una declaratoria di incostituzionalità, qualora reputi violate le norme costituzionali interne o sovrannazionali. 
  •  La sospensione della retribuzione produce immediati effetti negativi ed irreversibili non solo a danno del lavoratore (si pensi alla possibile conseguente necessità di ricorrere a prestiti  usurai), ma anche sui componenti della famiglia, con particolare riguardo ai figli minori a carico;

CONSIDERATO CHE :

  • Il DL 26 novembre 2021 n. 172, prevede in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale la sospensione della retribuzione senza – tuttavia- menzionare l’assegno alimentare in favore del dipendente sospeso che deve ritenersi escluso da tale previsione; 
  • l’erogazione dell’assegno alimentare, per acclarata giurisprudenza, non riguarda la materia disciplinare, ma ha natura assistenziale, e pertanto non è soggetta all’art. 55, comma 2, del d.lgs n. 165/2001; 
  • Sussiste l’urgenza di mitigare le conseguenze gravemente pregiudizievoli per il dipendente e per la propria famiglia, derivanti dalla sospensione della retribuzione; 

Tanto premesso e specificato

Invita e diffidano le Amministrazioni in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a voler corrispondere in favore del sottoscritto dipendente l’assegno alimentare pari al 50% della retribuzione a far data dall’intervenuta sospensione con espresso avvertimento che in  caso di mancato accoglimento della presente, sarò costretto ad adire le vie legali anche al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti. 

Luogo e data

In fede

Firma

 

 

 

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